giovedì 27 novembre 2008

SICUREZZA SCOLASTICA


L'assessore BONAMONETA risponde .....
Come volevasi dimostrare ! L'Assessore non è a conoscenza che il plesso scolastico ancora oggi è di proprietà del signor FRANCISCI Carlo.Penso che sia opportuno che l'assessore consulti la sentenza n.1778/96 del tribunale civile di Roma emessa nell'anno 2000, affinchè si renda conto di come sono stati spesi i soldi del contribuente e come è stata raggirata la legge regionale del 1993.


Plesso Scolastico Valle Martella...... SICUREZZA ?









Cercasi operatore stradale.......


Discarica nella scuola ?








E’ incredibile che istituzioni e amministratori si stupiscano per le notizie che, finalmente, possono essere portate a conoscenza dell’opinione pubblica, sulla assoluta insicurezza in cui si trovano gli edifici scolastici nel nostro Paese.
Incredibile perché questi dati sono stati sia negli enti locali che in Parlamento denunciati più volte, ma chi aveva il dovere di effettuare i lavori ha sempre fatto orecchie da mercante. Si è invece preferito utilizzare i fondi per la manutenzione degli edifici scolastici in altri capitoli di spesa, spesso per dare contributi alle associazioni degli amici ( AMICI DEL GEMELLAGGIO ) oppure per iniziative futili o eventi mondani.
LA DESTRA NON ABBASSERA' LA GUARDIA, QUANDO SI TRATTA DELLA SICUREZZA DEI NOSTRI FIGLI.-








giovedì 20 novembre 2008

STORIE ITALIANE ....PAESE CHE VAI .AMMINISTRATORI CHE TROVI .

http://irpinianelmondo.wordpress.com/2008/07/18/assenteismo-e-malattia-ecco-la-circolare-brunetta/
Rassegna stampa






Valle Martella rotatoria interna "Oggi"

Spero di capire un giorno la gestione URBANISTICA del nostro territorio:
Sarebbe ancora meglio capire la gestione urbanistica voluta dal nostro assessore preposto e i criteri usati per ricondurre a zone agricole la maggior parte dei nostri Colli a densità abitativa elevata.


esproprio da 1 milione di euro pagati con le nostre tasse perchè ?

mercoledì 19 novembre 2008

via acqua felice.

Cinque Casilina-Valle Del Sacco giovedi 20 novembre 2008.

dicembre 2005- foto aerea.
luglio 2003 foto aerea

via acqua felice........... sarà poi così felice ?
non dovrà succedere che per l'ennesima volta un personaggio politico dovrà lasciare il proprio incarico ?
LA STORIA SI RIPETE ?


martedì 11 novembre 2008

Zagarolo... la città senza parcheggi!

Questa La Risposta........














CONSIGLIO COMUNALE ZAGAROLO
IL CONS. PROCACCINI MARIO


AL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ZAGAROLO
AL SINDACO DEL COMUNE ZAGAROLO
E per conoscenza
AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI ZAGAROLO


SI C U R E Z Z A SUL TE R R I T O R I O
I N T E R RO G A Z I O N E


Oggetto:- Richiesta notizie.
Questo Consigliere, da sempre sensibile alla tutela dell’ambiente e della sicurezza dei cittadini,richiede alla S V. di volersi attivare onde verificare quanto segue.
Premesso che :
Con delibera di giunta Comunale n. 215 datata 26.06.2003 si determina l’esproprio del terreno sito in località Colle Labirinto per la realizzazione di un parcheggio a servizio del Cimitero.
Che nel recente passato il parcheggio era anche da me utilizzato.
Oggi quell’area di parcheggio non esiste più, perche la stessa e adibita a deposito dei mezzi della nettezza urbana della società ASP.
Detto questo si chiede di accertare se nel cambio d’uso dell’area suddetta siano state rispettate le norme urbanistiche ma soprattutto quelle igieniche sanitarie dovute al caso in questione.
Si resta in attesa di urgente riscontro alla presente.-
Si allega:
fascicolo fotografico dei luoghi.


Consigliere Mario Procaccini








Altro colpo da "grande" stratega della politica da parte del nostro primocittadino: dopo aver praticamente azzerato i parcheggi gratuiti nell'ambito dell'area urbana, nei fatti, portando alla morte il centro storico e, al fallimento, buona parte degli esercizi commerciali, con l'ordinanza in allegato ha ben pensato di fare altrettanto nell'area cimiteriale. Revoca immediata di tutti i permessi per circolare e, quindi parcheggiare, nelle aree cimiteriali! Una ordinanza ineccepibile, considerando il rispetto che è doveroso portare nei confronti di un luogo sacro qual'è il cimitero comunale, ma come mai l'area originariamente destinata a parcheggio pubblico, sempre nei pressi del cimitero, è stata assegnata (non si comprende con quale autorizzazione e con quale criterio) alla società ASP S.p.A, gestore locale per la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani, per la rimessa dei propri automezzi? Ed inoltre dove dovranno parcheggiare l'autovettura i tanti cittadini che quotidianamente si recano presso il cimitero per visitare i propri defunti?
Mettiamo il ticket anche qui?


Ci faccia sapere!












lunedì 10 novembre 2008

A.A.A. Vendesi terreno comunale al migliore offerente!


Dopo le indennità pazze, le Alte Professionalità istituite a giorni alterni, gli Amici del Gemellaggio, i faraonici viaggi a New York (a spese del cittadino naturalmente) di ben sette persone tra politici (non solo di maggioranza) e dipendenti comunali per apporre una semplice firma, mancava che l'Amministrazione Comunale decidesse di trasformarsi in una sorta di Agenzia Immobiliare disponibile a vendere, tramite trattativa privata, porzioni di terreno comunale.

Goliardicamente, suggeriamo al nostro primocittadino il seguente annuncio da pubblicare nell'albo pretorio: "Avanti signori, chi fosse interessato ad acquistare una bellissima porzione di terreno del comune di Zagarolo di 810 mq, sito il località Via Valle del Formale, può rivolgersi ai preposti Uffici Comunali, oppure, al Segretario Generale per ricevere dettagliate informazioni o per fissare un appuntamento per una visita in loco. Nessun impegno! Prezzi imbattibili!"


Sembra uno scherzo, ma nella realtà dei fatti, è quanto emerge dalla lettura delle note inoltrate allo scrivente dall'Amministrazione in merito al famigerato lotto di terreno comunale sito in via Valle del Formale, nella zona antistante la stazione di servizio che, l'Amministrazione sembra intenzionata a vendere, tramite licitazione privata, senza l'avallo del Consiglio Comunale.

domenica 9 novembre 2008

Ausiliari al traffico.

Corte di Cassazione civile, seconda sezione - 27/7/2007 n. 16777
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 13.9.2005, B.D. ricorre per la cassazione della sentenza del giudice di pace di Roma del 17.5.2005, che aveva respinto il suo ricorso avverso il verbale di contestazione della violazione dell'art. 7 C.d.S., comma 1 (per aver circolato nella corsia di percorrenza riservata ai mezzi pubblici), respingendo il motivo di opposizione che contestava la legittimità del l'accertamento in quanto eseguito da un ausiliare del traffico, al di fuori delle sue specifiche competenze.L'intimato Comune di xxxx ha depositato controricorso.Attivata procedura ex art. 375 cod. proc. civ., gli atti sono stati trasmessi al Procuratore Generale, che ha concluso per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e per il suo rigetto per manifesta infondatezza. Parte ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, il ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dei combinato disposto dalla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132, e L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68, censurando la sentenza impugnata per non avere accolto il motivo di opposizione che denunciava l'illegittimità del verbale di accertamento della violazione per incompetenza assoluta dell'agente accertatore, tenuto conto che ai sensi di legge, l'ausiliare può essere delegato dal sindaco unicamente a segnalare le violazioni in materia di sosta. Diversamente da quanto ritenuto dal Procuratore generale, il ricorso è fondato. La L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132, ha stabilito che "i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto in concessione".Al comma 133, poi, il medesimo art. 17, dispone che "le funzioni di cui al comma 132, sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, artt. 22 e 25, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le l'unzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sul Se corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 6, comma 4, lettera c)".La L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68, comma 1, ha successivamente chiarito che "la L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 132 e 133, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 12, comma 1, lettera e), e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 cod. civ." (comma 1). La norma ha, inoltre, stabilito che queste funzioni, "con gli effetti di cui all'art. 2700 cod. civ., sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dalla citata L. n. 127 de 1997, art. 17, commi 132 e 133" (comma 2), disponendo, altresì, che a detto personale " può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 358, lettere b) e c) e comma 2, lettera d)" (comma 3). Il legislatore, con le norme sopra richiamate, ha stabilito che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione "della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi", specie nei centri urbani (Corte Cost., ord. n. 57 del 2001). Inoltre, con la norma interpretativa sopra richiamata (art. 68, cit.) ha impresso ai verbali redatti dal succitato personale l'efficacia probatoria di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c.. L'art. 17. comma 132, cit., tenuto conto della rilevanza della funzioni conferite a soggetti che, sebbene siano estranei all'apparato della pubblica amministrazione e non compresi nel novero di quelli ai quali esse sono ordinariamente attribuite (art. 12, C.d.S.), sono legittimati all'esercizio di compiti di prevenzione ed accertamento di violazioni del codice della strada sanzionate in via amministrativa, deve ritenersi norma di stretta interpretazione (in tal senso, v. Cass., 7 aprile 2005, n. 7336). Il legislatore, evidentemente proprio per queste ragioni, ha quindi avuto cura di puntualizzare che le funzioni riguardano soltanto le "violazioni in materia di sosta" e "limitatamente alle aree oggetto di concessione", poiché la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema, del congestionamento della circolazione nei centri abitati. In tal senso, è significativo che al personale in esame "può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli", ma esclusivamente nei casi previsti dall'art. 158, comma 2, lett. b), c), e d) (art. 68, comma 3, cit.), ovvero "dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta", "in seconda fila", "negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata" dei veicoli.Ne consegue che gli ausiliari del traffico, in tanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernano le disposizioni materia di sosta (Cass. n. 18186 del 2006). Laddove le violazioni consistano in condotte diverse, quale, nella specie, la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l'accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico, di cui alla Legge n. 127 dal 1997, art. 17, comma 132. Nel caso di specie, unitamente alle considerazioni che precedono, va inoltre osservato che l'Amministrazione opposta non ha fornito alcuna prova che la violazione sia stata accertata da soggetto specificamente abilitato, limitandosi il verbale alla mera qualificazione dell'operante come" ausiliario del traffico". Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata. Peraltro, non risultando necessari ulteriori accertamenti di merito, emergendo dagli atti che la violazione di divieti posti da codice della strada non relativi alla sosta è stata accertata da un soggetto non legittimato a dello accertamento ai sensi della L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132, la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento della opposizione e la condanna del Comune di xxxx al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità.
P. Q. M.
accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, annulla il verbale di contestazione opposto; condanna il Comune di xxxx al pagamento delle spese di lite, che liquida, per il primo grado, in Euro 700, di cui Euro 600,00 per onorari e, per il grado di legittimità, in Euro 500,00 di cui Euro 400,00 per onorari, oltre accessori.

venerdì 7 novembre 2008

ENTE LOCALE - Consigliere comunale (diritto di accesso del) - Documenti adottati dal comune - Legittimità - Tutela della riservatezza - Limiti.

I consiglieri comunali possono accedere a tutti i documenti adottati dal Comune in virtù del munus di cui ciascun consigliere comunale è individualmente investito in quanto membro del Consiglio, salvo eventuali ipotesi di segreto d'ufficio nei casi espressamente indicati dalla legge.


Gazzetta Ufficiale N. 114 del 18 Maggio 2006
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2006, n.184
Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisto l'articolo 87 della Costituzione;Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentariin materia di documentazione amministrativa di cui al decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15 e in particolarel'articolo 23;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,n. 68;Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successivemodificazioni;Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 29 luglio 2005;Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cuiall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resonella seduta del 26 gennaio 2006;Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezioneconsultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006;Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelleriunioni del 17 marzo e del 29 marzo 2006;Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
E m a n ail seguente regolamento:
Art. 1.O g g e t t o1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di esercizio deldiritto di accesso ai documenti amministrativi in conformita' aquanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, esuccessive modificazioni di seguito denominata: «legge».2. I provvedimenti generali organizzatori occorrenti perl'esercizio del diritto di accesso sono adottati dalleamministrazioni interessate, entro il termine di cui all'articolo 14,comma 1, decorrente dalla data di entrata in vigore del presenteregolamento, dandone comunicazione alla Commissione per l'accesso aidocumenti amministrativi istituita ai sensi dell'articolo 27 dellalegge.
Avvertenza:Il testo delle note qui pubblicato e' stato redattodall'amministrazione competente per materia, ai sensidell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delledisposizioni sulla promulgazione delle leggi,sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblicae sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solofine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggemodificate o alle quali e' operato il rinvio. Restanoinvariati il valore e l'efficacia degli atti legislativiqui trascritti.Note alle premesse:- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leleggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e iregolamenti.- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di Governo eordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»prevede che «con decreto del Presidente della Repubblica,previa deliberazione del Consiglio dei Mini-stri, sentitoil Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per ladisciplina delle materie, non coperte da riserva assolutadi legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggidella Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'regolamentare del Governo, determinano le norme generaliregolatrici della materia e dispongono l'abrogazione dellenorme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore dellenorme regolamentari».- Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuovenorme in materia di procedimento amministrativo e didiritto di accesso ai documenti amministrativi» e'pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.- Il decreto del Presidente della Repubblica28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia di documentazioneamministrativa» e' stato pubblicato nella GazzettaUfficiale del 20 febbraio 2001, n. 42, SupplementoOrdinario.
- Il testo dell'art. 23 della legge 11 febbraio 2005,n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990,n. 241, concernenti norme generali sull'azioneamministrativa) e' il seguente:«Art. 23. - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, la Presidenza del Consigliodei Ministri adotta le misure necessarie allaricostituzione della Commissione per l'accesso. Decorsotale termine, l'attuale Commissione decade.2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, il Governo e' autorizzato ad adottare, aisensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, un regolamento inteso a integrare o modificare ilregolamento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 27 giugno 1992, n. 352, al fine di adeguarne ledisposizioni alle modifiche introdotte dalla presentelegge.3. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 17,comma 1, lettera a), della presente legge hanno effettodalla data di entrata in vigore del regolamento di cui alcomma 2 del presente articolo.4. Ciascuna pubblica amministrazione, ove necessario,nel rispetto dell'autonomia ad essa riconosciuta, adegua ipropri regolamenti alle modifiche apportate al capo V dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, dalla presente legge nonche'al regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.».- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codicedell'amministrazione digitale», e' stato pubblicato nellaGazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, SupplementoOrdinario.».Note all'art. 1:- Il Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuovenorme in materia di procedimento amministrativo e didiritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicatanella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. l92, reca:«Accesso ai documenti amministrativi».- Si riporta il testo dell'art. 27 della citata leggen. 241 del 1990:«Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documentiamministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza delConsiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso aidocumenti amministrativi.2. La Commissione e' nominata con decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consigliodei Ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario diStato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'composta da dodici membri, dei quali due senatori e duedeputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi diautogoverno, due fra i professori di ruolo in materiegiuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altrienti pubblici. E' membro di diritto della Commissione ilcapo della struttura della Presidenza del Consiglio deiMinistri che costituisce il supporto organizzativo per ilfunzionamento della Commissione. La Commissione puo'avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinqueunita', nominati ai sensi dell'art. 29 della legge23 agosto 1988, n. 400.3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per imembri parlamentari si procede a nuova nomina in caso discadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corsodel triennio.4. Con decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri, di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati icompensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2,nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri.5. La Commissione adotta le determinazioni previstedall'art. 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato ilprincipio di piena conoscibilita' dell'attivita' dellapubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissatidalla presente legge; redige una relazione annuale sullatrasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione,che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio deiMinistri; propone al Governo modifiche dei testilegislativi e regolamentari che siano utili a realizzare lapiu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.22.6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicarealla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, leinformazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezionedi quelli coperti da segreto di Stato.7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo dicui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sonoadottate dalla Commissione di cui al presente articolo.».
Art. 2.Ambito di applicazione1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e'esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico ei soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attivita' dipubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario,da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale,corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegataal documento al quale e' richiesto l'accesso.2. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documentiamministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta edetenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cuiall'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confrontidell'autorita' competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlostabilmente. La pubblica amministrazione non e' tenuta ad elaboraredati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
Note all'art. 2:Si riporta il testo dell'art. 22 della legge 7 agosto1990, n. 241:«Art. 22 (Definizioni e principi in materia diaccesso). - 1. Ai fini del presente capo si intende:a) per «diritto di accesso», il diritto degliinteressati di prendere visione e di estrarre copia didocumenti amministrativi;b) per «interessati», tutti i soggetti privati,compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi,che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale,corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata ecollegata al documento al quale e' chiesto l'accesso;c) per «controinteressati», tutti i soggetti,individuati o facilmente individuabili in base alla naturadel documento richiesto, che dall'esercizio dell'accessovedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;d) per «documento amministrativo», ognirappresentazione grafica, fotocinematografica,elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenutodi atti, anche interni o non relativi ad uno specificoprocedimento, detenuti da una pubblica amministrazione econcernenti attivita' di pubblico interesse,indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatisticadella loro disciplina sostanziale;e) per «pubblica amministrazione», tutti i soggettidi diritto pubblico e i soggetti di diritto privatolimitatamente alla loro attivita' di pubblico interessedisciplinata dal diritto nazionale o comunitario.2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le suerilevanti finalita' di pubblico interesse, costituisceprincipio generale dell'attivita' amministrativa al fine difavorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialita'e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delleprestazioni concernenti i diritti civili e sociali chedevono essere garantiti su tutto il territorio nazionale aisensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), dellaCostituzione. Resta ferma la potesta' delle regioni e deglienti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, digarantire livelli ulteriori di tutela.3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili,ad eccezione di quelli indicati all'art. 24, commi 1, 2, 3,5 e 6.4. Non sono accessibili le informazioni in possesso diuna pubblica amministrazione che non abbiano forma didocumento amministrativo, salvo quanto previsto dal decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso adati personali da parte della persona cui i dati siriferiscono.5. L'acquisizione di documenti amministrativi da partedi soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsionedell'art. 43, comma 2, del testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia di documentazioneamministrativa, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa alprincipio di leale cooperazione istituzionale.6. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quandola pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere idocumenti amministrativi ai quali si chiede di accedere."
Art. 3.Notifica ai controinteressati1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblicaamministrazione cui e' indirizzata la richiesta di accesso, seindividua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22,comma 1, lettera c), della legge, e' tenuta a dare comunicazione aglistessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso diricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentitotale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sonoindividuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, dicui all'articolo 7, comma 2.2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui alcomma 1, i controinteressati possono presentare una motivataopposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sullarichiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui alcomma 1.
Nota all'art. 3:- Per il testo dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990,n. 241, si veda nelle note all'art. 2.
Art. 4.Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi1. Le disposizioni sulle modalita' del diritto di accesso di cui alpresente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori diinteressi diffusi o collettivi.
Art. 5.Accesso informale1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risultil'esistenza di controinteressati il diritto di accesso puo' essereesercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale,all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'attoconclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggettodella richiesta ovvero gli elementi che ne consentanol'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesseconnesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identita'e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggettointeressato.3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalita', e'accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente lenotizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altramodalita' idonea.4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, e'presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabiledel procedimento amministrativo ed e' trattata ai sensidell'articolo 22, comma 5, della legge.5. La richiesta di accesso puo' essere presentata anche per iltramite degli Uffici relazioni con il pubblico.6. La pubblica amministrazione, qualora in base al contenuto deldocumento richiesto riscontri l'esistenza di controinteressati,invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso.
Nota all'art. 5:- Per il testo dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n.241, si veda nelle note all'art. 2.
Art. 6.Procedimento di accesso formale1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato dellarichiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazionedel richiedente, sulla sua identita', sui suoi poterirappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delleinformazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilita' deldocumento o sull'esistenza di controinteressati, l'amministrazioneinvita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, di cuil'ufficio rilascia ricevuta.2. La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa daquella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso e' dallastessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di taletrasmissione e' data comunicazione all'interessato.3. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizionicontenute nei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5.4. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine ditrenta giorni, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge,decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competenteo dalla ricezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dalcomma 2.5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione,entro dieci giorni, ne da' comunicazione al richiedente conraccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneoa comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimentoricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.6. Responsabile del procedimento di accesso e' il dirigente, ilfunzionario preposto all'unita' organizzativa o altro dipendenteaddetto all'unita' competente a formare il documento o a detenerlostabilmente.
Nota all'art. 6:- Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 7 agosto1990, n. 241:«Art. 25 (Modalita' di esercizio del diritto di accessoe ricorsi). 1. Il diritto di accesso si esercita medianteesame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi,nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge.L'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e'subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione,salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche'i diritti di ricerca e di visura.2. La richiesta di accesso ai documenti deve esseremotivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione cheha formato il documento o che lo detiene stabilmente.3. Il rifiuto, il differimento e la limitazionedell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabilitidall'art. 24 e debbono essere motivati.4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,questa si intende respinta. In caso di diniegodell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dellostesso ai sensi dell'art. 24, comma 4, il richiedente puo'presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale aisensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine enei confronti degli atti delle amministrazioni comunali,provinciali e regionali, al difensore civico competente perambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata lasuddetta determinazione. Qualora tale organo non sia statoistituito, la competenza e' attribuita al difensore civicocompetente per l'ambito territoriale immediatamentesuperiore. Nei confronti degli atti delle amministrazionicentrali e periferiche dello Stato tale richiesta e'inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cuiall'art. 27. Il difensore civico o la Commissione perl'accesso si pronunciano entro trenta giorni dallapresentazione del-l'istanza. Scaduto infruttuosamente taletermine, il ricorso si intende respinto. Se il difensorecivico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimoil diniego o il differimento, ne informano il richiedente elo comunicano all'autorita' disponente. Se questa non emanail provvedimento confermativo motivato entro trenta giornidal ricevimento della comunicazione del difensore civico odella Commissione, l'accesso e' consentito. Qualora ilrichiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico oalla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorredalla data di ricevimento, da parte del richiedente,dell'esito della sua istanza al difensore civico o allaCommissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito permotivi inerenti ai dati personali che si riferiscono asoggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garanteper la protezione dei dati personali, il quale si pronunciaentro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsoinutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora unprocedimento di cui alla sezione III del capo I del titoloI della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003,n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 delmedesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo altrattamento pubblico di dati personali da parte di unapubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documentiamministrativi, il Garante per la protezione dei datipersonali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante,della Commissione per l'accesso ai documentiamministrativi. La richiesta di parere sospende il termineper la pronuncia del Garante sino all'acquisizione delparere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorsoinutilmente detto termine, il Garante adotta la propriadecisione.5. Contro le determinazioni amministrative concernentiil diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 e'dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunaleamministrativo regionale, il quale decide in camera diconsiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termineper il deposito del ricorso, uditi i difensori delle partiche ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorsopresentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, esuccessive modificazioni, il ricorso puo' essere propostocon istanza presentata al presidente e depositata presso lasegreteria della sezione cui e' assegnato il ricorso,previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati,e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in cameradi consiglio. La decisione del tribunale e' appellabile,entro trenta giorni dalla notifica della stessa, alConsiglio di Stato, il quale decide con le medesimemodalita' e negli stessi termini. Le controversie relativeall'accesso ai documenti amministrativi sono attribuitealla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le partipossono stare in giudizio personalmente senza l'assistenzadel difensore. L'amministrazione puo' essere rappresentatae difesa da un proprio dipendente, purche' in possessodella qualifica di dirigente, autorizzato dalrappresentante legale dell'ente.6. Il giudice amministrativo, sussistendone ipresupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti."
Art. 7.Accoglimento della richiesta e modalita' di accesso1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contienel'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cuirivolgersi, nonche' di un congruo periodo di tempo, comunque noninferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o perottenerne copia.2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documentocomporta anche la facolta' di accesso agli altri documenti nellostesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fattesalve le eccezioni di legge o di regolamento.3. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicatonell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, allapresenza, ove necessaria, di personale addetto.4. I documenti sui quali e' consentito l'accesso non possono essereasportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunquealterati in qualsiasi modo.5. L'esame dei documenti e' effettuato dal richiedente o da personada lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra personadi cui vanno specificate le generalita', che devono essere poiregistrate in calce alla richiesta. L'interessato puo' prendereappunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi invisione.6. In ogni caso, la copia dei documenti e' rilasciatasubordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensidell'articolo 25 della legge secondo le modalita' determinate dallesingole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copiepossono essere autenticate.
Nota all'art. 7:- Per il testo dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990,n. 241 «Nuove norme in materia di procedimentoamministrativo e di diritto di accesso ai documentiamministrativi», si vedano le note all'art. 6.
Art. 8.Contenuto minimo degli atti delle singole amministrazioni1. I provvedimenti generali organizzatori di cui all'articolo 1,comma 2, riguardano in particolare:a) le modalita' di compilazione delle richieste di accesso,preferibilmente mediante la predisposizione di apposita modulistica;b) le categorie di documenti di interesse generale da pubblicarein luoghi accessibili a tutti e i servizi volti ad assicurareadeguate e semplificate tecniche di ricerca dei documenti, anche conla predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi diconsultazione;c) l'ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere per ilrilascio di copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta,fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e dellefinanze;d) l'accesso alle informazioni contenute in strumentiinformatici, adottando le misure atte a salvaguardare la distruzione,la perdita accidentale, nonche' la divulgazione non autorizzata. Intali casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciatesugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediantecollegamento in rete, ove esistente.
Art. 9.Non accoglimento della richiesta1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accessorichiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile delprocedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativavigente, alla individuazione delle categorie di cui all'articolo 24della legge, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta nonpuo' essere accolta cosi' come proposta.2. Il differimento dell'accesso e' disposto ove sia sufficiente perassicurare una temporanea tutela agli interessi di cuiall'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specificheesigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria deiprovvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possacompromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica ladurata.
Nota all'art. 9:- Si riporta il testo dell'art. 24 ella legge 7 agosto1990, n. 241:«Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). - 1. Ildiritto di accesso e' escluso:a) per i documenti coperti da segreto di Stato aisensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successivemodificazioni, e nei casi di segreto o di divieto didivulgazione espressamente previsti dalla legge, dalregolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubblicheamministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;b) nei procedimenti tributari, per i quali restanoferme le particolari norme che li regolano;c) nei confronti dell'attivita' della pubblicaamministrazione diretta all'emanazione di atti normativi,amministrativi generali, di pianificazione e diprogrammazione, per i quali restano ferme le particolarinorme che ne regolano la formazione;d) nei procedimenti selettivi, nei confronti deidocumenti amministrativi contenenti informazioni dicarattere psicoattitudinale relativi a terzi.2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano lecategorie di documenti da esse formati o comunquerientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accessoai sensi del comma 1 (89).3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinatead un controllo generalizzato dell'operato delle pubblicheamministrazioni.4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo'essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere didifferimento.5. I documenti contenenti informazioni connesse agliinteressi di cui al comma 1 sono considerati segreti solonell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale finele pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria didocumenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il qualeessi sono sottratti all'accesso.6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17,comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governopuo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documentiamministrativi:a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinatedall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dallaloro divulgazione possa derivare una lesione, specifica eindividuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale,all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'e alla correttezza delle relazioni internazionali, conparticolare riferimento alle ipotesi previste dai trattatie dalle relative leggi di attuazione;b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio aiprocessi di formazione, di determinazione e di attuazionedella politica monetaria e valutaria;c) quando i documenti riguardino le strutture, imezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamentestrumentali alla tutela dell'ordine pubblico, allaprevenzione e alla repressione della criminalita' conparticolare riferimento alle tecniche investigative, allaidentita' delle fonti di informazione e alla sicurezza deibeni e delle persone coinvolte, all'attivita' di poliziagiudiziaria e di conduzione delle indagini;d) quando i documenti riguardino la vita privata o lariservatezza di persone fisiche, persone giuridiche,gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimentoagli interessi epistolare, sanitario, professionale,finanziario, industriale e commerciale di cui siano inconcreto titolari, ancorche' i relativi dati siano fornitiall'amministrazione dagli stessi soggetti cui siriferiscono;e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corsodi contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli attiinterni connessi all'espletamento del relativo mandato.7. Deve comunque essere garantito ai richiedentil'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sianecessaria per curare o per difendere i propri interessigiuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibilie giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui siastrettamente indispensabile e nei termini previstidall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute ela vita sessuale.».
Art. 10.Disciplina dei casi di esclusione1. I casi di esclusione dell'accesso sono stabiliti con ilregolamento di cui al comma 6 dell'articolo 24 della legge, nonche'con gli atti adottati dalle singole amministrazioni ai sensi delcomma 2 del medesimo articolo 24.2. Il potere di differimento di cui all'articolo 24, comma 4, dellalegge e' esercitato secondo le modalita' di cui all'articolo 9, comma2.
Nota all'art. 10:- Per il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990,n. 241, si veda nelle «Note all'art. 9».
Art. 11.Commissione per l'accesso1. Nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del principio dipiena conoscibilita' dell'azione amministrativa, la Commissione perl'accesso, di cui all'articolo 27 della legge:a) esprime pareri per finalita' di coordinamento dell'attivita'organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e pergarantire l'uniforme applicazione dei principi, sugli atti che lesingole amministrazioni adottano ai sensi dell'articolo 24, comma 2,della legge, nonche', ove ne sia richiesta, su quelli attinentiall'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso;b) decide i ricorsi di cui all'articolo 12.2. Il Governo puo' acquisire il parere della Commissione perl'accesso ai fini dell'emanazione del regolamento di cuiall'articolo 24, comma 6, della legge, delle sue modificazioni edella predisposizione di normative comunque attinenti al diritto diaccesso.3. Presso la Commissione per l'accesso opera l'archivio degli atticoncernenti la disciplina del diritto di accesso previstidall'articolo 24, comma 2, della legge. A tale fine, i soggetti dicui all'articolo 23 della legge trasmettono per via telematica allaCommissione per l'accesso i suddetti atti e ogni loro successivamodificazione.
Note all'art. 11:- Si riporta il testo degli articoli 23 e 27 dellalegge 7 agosto 1990, n. 241:«Art. 23 (Ambito di applicazione del diritto diaccesso). - 1. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 siesercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni,delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici edei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso neiconfronti delle Autorita' di garanzia e di vigilanza siesercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondoquanto previsto dall'art. 24.».«Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documentiamministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza delConsiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso aidocumenti amministrativi.2. La Commissione e' nominata con decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consigliodei Ministri. Essa e' presieduta dal Sottosegretario diStato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'composta da dodici membri, dei quali due senatori e duedeputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi diautogoverno, due fra i professori di ruolo in materiegiuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altrienti pubblici. E' membro di diritto della Commissione ilcapo della struttura della Presidenza del Consiglio deiMinistri che costituisce il supporto organizzativo per ilfunzionamento della Commissione. La Commissione puo'avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinqueunita', nominati ai sensi dell'art. 29 della legge23 agosto 1988, n. 400.3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per imembri parlamentari si procede a nuova nomina in caso discadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corsodel triennio.4. Con decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri, di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati icompensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2,nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri.5. La Commissione adotta le determinazioni previstedall'art. 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato ilprincipio di piena conoscibilita' dell'attivita' dellapubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissatidalla presente legge; redige una relazione annuale sullatrasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione,che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio deiMinistri; propone al Governo modifiche dei testilegislativi e regolamentari che siano utili a realizzare lapiu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.22.6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicarealla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, leinformazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezionedi quelli coperti da segreto di Stato.7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo dicui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sonoadottate dalla Commissione di cui al presente articolo.».- Per il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990,n. 241, si veda nelle «Note all'art. 9».
Art. 12.Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso1. Il ricorso alla Commissione per l'accesso da partedell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accessoovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, ed ilricorso del controinteressato avverso le determinazioni checonsentono l'accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avvisodi ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-- Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Il ricorsopuo' essere trasmesso anche a mezzo fax o per via telematica, nelrispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.2. Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con lemodalita' di cui all'articolo 3, e' presentato nel termine di trentagiorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dallaformazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Neltermine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione icontrointeressati possono presentare alla Commissione le lorocontrodeduzioni.3. Il ricorso contiene:a) le generalita' del ricorrente;b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso;c) la sommaria esposizione dei fatti;d) l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire,anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni dellaCommissione.4. Al ricorso sono allegati:a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione disilenzio rigetto;b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata conavviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, oveindividuati gia' in sede di presentazione della richiesta di accesso.5. Ove la Commissione ravvisi l'esistenza di controinteressati, nongia' individuati nel corso del procedimento, notifica ad essi ilricorso.6. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza dialmeno sette componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranzadei presenti. La Commissione si pronuncia entro trenta giorni dallapresentazione del ricorso o dal decorso del termine di cui alcomma 2. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto. Nelcaso in cui venga richiesto il parere del Garante per la protezionedei dati personali il termine e' prorogato di venti giorni. Decorsiinutilmente tali termini, il ricorso si intende respinto.7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La Commissione:a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente;b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto nonlegittimato o comunque privo dell'interesse previstodall'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge;c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cuial comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4;d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.8. La decisione di irricevibilita' o di inammissibilita' delricorso non preclude la facolta' di riproporre la richiesta d'accessoe quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuovedeterminazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene ildocumento.9. La decisione della Commissione e' comunicata alle parti e alsoggetto che ha adottato il provvedimento impugnato entro lo stessotermine di cui al comma 6. Nel termine di trenta giorni, il soggettoche ha adottato il provvedimento impugnato puo' emanare l'eventualeprovvedimento confermativo motivato previsto dall'articolo 25,comma 4, della legge.10. La disciplina di cui al presente articolo si applica, in quantocompatibile, al ricorso al difensore civico previstodall'articolo 25, comma 4, della legge.
Note all'art. 12:- Per il testo dell'art. 22, della legge 7 agosto 1990,n. 241, si veda nelle «Note all'art. 2».- Per il testo dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990,n. 241, si veda nelle «Note all'art. 6».
Art. 13.Accesso per via telematica1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 22, comma 1,lettera e), della legge, assicurano che il diritto d'accesso possaessere esercitato anche in via telematica. Le modalita' di inviodelle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinatedall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dagliarticoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica11 febbraio 2005, n. 68, e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni.
Note all'art. 13:- Per il testo dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990,n. 241 si veda nelle «Note all'art. 2».- Il testo dell'art. 38 del decreto del Presidentedella Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unicodelle disposizioni legislative e regolamentari in materiadi documentazione amministrativa. (Testo A)»" e' ilseguente:«Art. 38 (Modalita' di invio e sottoscrizione delleistanze). - 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni dapresentare alla pubblica amministrazione o ai gestori oesercenti di pubblici servizi possono essere inviate ancheper fax e via telematica.2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per viatelematica sono valide se effettuate secondo quantoprevisto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,n. 82.3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto dinotorieta' da produrre agli organi della amministrazionepubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sonosottoscritte dall'interessato in presenza del dipendenteaddetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copiafotostatica non autenticata di un documento di identita'del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e'inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostaticadel documento di identita' possono essere inviate per viatelematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contrattipubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabilitidal regolamento di cui all'art. 15, comma 2 della legge 15marzo 1997, n. 59.».- Il testo degli articoli 4 e 5 del decreto delPresidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e' ilseguente:«Art. 4 (Utilizzo della posta elettronica certificata).- 1. La posta elettronica certificata consente l'invio dimessaggi la cui trasmissione e' valida agli effetti dilegge.2. Per i privati che intendono utilizzare il serviziodi posta elettronica certificata, il solo indirizzo valido,ad ogni effetto giuridico, e' quello espressamentedichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubblicheamministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto traprivati o tra questi e le pubbliche amministrazioni. Taledichiarazione obbliga solo il dichiarante e puo' essererevocata nella stessa forma.3. La volonta' espressa ai sensi del comma 2 non puo'comunque dedursi dalla mera indicazione dell'indirizzo diposta certificata nella corrispondenza o in altrecomunicazioni o pubblicazioni del soggetto.4. Le imprese, nei rapporti tra loro intercorrenti,possono dichiarare la esplicita volonta' di accettarel'invio di posta elettronica certificata medianteindicazione nell'atto di iscrizione al registro delleimprese. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante epuo' essere revocata nella stessa forma.5. Le modalita' attraverso le quali il privato comunicala disponibilita' all'utilizzo della posta elettronicacertificata, il proprio indirizzo di posta elettronicacertificata, il mutamento del medesimo o l'eventualecessazione della disponibilita', nonche' le modalita' diconservazione, da parte dei gestori del servizio, delladocumentazione relativa sono definite nelle regole tecnichedi cui all'art. 17.6. La validita' della trasmissione e ricezione delmessaggio di posta elettronica certificata e' attestatarispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dallaricevuta di avvenuta consegna, di cui all'art. 6.7. Il mittente o il destinatario che intendono fruiredel servizio di posta elettronica certificata si avvalgonodi uno dei gestori di cui agli articoli 14 e 15.».«Art. 5 (Modalita' della trasmissione einteroperabilita). - 1. Il messaggio di posta elettronicacertificata inviato dal mittente al proprio gestore diposta elettronica certificata viene da quest'ultimotrasmesso al destinatario direttamente o trasferito algestore di posta elettronica certificata di cui si avvaleil destinatario stesso; quest'ultimo gestore provvede allaconsegna nella casella di posta elettronica certificata deldestinatario.2. Nel caso in cui la trasmissione del messaggio diposta elettronica certificata avviene tra diversi gestori,essi assicurano l'interoperabilita' dei servizi offerti,secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cuiall'art. 17.».- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' statopubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,S.O.
Art. 14.Disposizioni transitorie e finali1. Salvo quanto disposto per le regioni e gli enti locali dalcomma 2, le disposizioni del presente regolamento si applicano aisoggetti indicati nell'articolo 23 della legge. Gli atti adottati datali soggetti vigenti alla data di entrata in vigore del presenteregolamento sono adeguati alle relative disposizioni entro un anno datale data. Il diritto di accesso non puo' essere negato o differito,se non nei casi previsti dalla legge, nonche' in via transitoria inquelli di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente dellaRepubblica 27 giugno 1992, n. 352, e agli altri atti emanati in basead esso.2. Alle regioni e agli enti locali non si applicano l'articolo 1,comma 2, l'articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6, e l'articolo 8, in quantonon attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti ildiritto all'accesso che devono essere garantiti su tutto ilterritorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,lettera m), della Costituzione e secondo quanto previstodall'articolo 22, comma 2, della legge. Le regioni e gli enti localiadeguano alle restanti disposizioni del presente regolamento irispettivi regolamenti in materia di accesso vigenti alla data dellasua entrata in vigore, ferma restando la potesta' di adottare,nell'ambito delle rispettive competenze, le specifiche disposizioni emisure organizzative necessarie per garantire nei rispettiviterritori i livelli essenziali delle prestazioni e per assicurareulteriori livelli di tutela.3. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto d'accessosono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.
Note all'art. 14:- Per l'art. 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sivedano le «Note all'art. 11»".- Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente dellaRepubblica 27 giugno 1992, n. 352 «Regolamento per ladisciplina delle modalita' di esercizio e dei casi diesclusine del diritto di accesso ai documentiamministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materiadi procedimento amministrativo e di diritto di accesso aidocumenti amministrativi» e' il seguente:«Art.8 (Disciplina dei casi di esclusione). - 1. Lesingole amministrazioni provvedono all'emanazione deiregolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissatinel presente articolo.2. I documenti non possono essere sottratti all'accessose non quando essi siano suscettibili di recare unpregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenentiinformazioni connesse a tali interessi sono consideratisegreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione.A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoriadi documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per ilquale essi sono sottratti all'accesso.3. In ogni caso i documenti non possono esseresottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso alpotere di differimento.4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di attiindividuati con criteri di omogeneita' indipendentementedalla loro denominazione specifica.5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, idocumenti amministrativi possono essere sottrattiall'accesso:a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinatedall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dallaloro divulgazione possa derivare una lesione, specifica eindividuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale,nonche' all'esercizio della sovranita' nazionale e allacontinuita' e alla correttezza delle relazioniinternazionali, con particolare riferimento alle ipotesipreviste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi diformazione, di determinazione e di attuazione dellapolitica monetaria e valutaria;c) quando i documenti riguardino le strutture, imezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamentestrumentali alla tutela dell'ordine pubblico, allaprevenzione e alla repressione della criminalita' conparticolare riferimento alle tecniche investigative, allaidentita' delle fonti di informazione e alla sicurezza deibeni e delle persone coinvolte, nonche' all'attivita' dipolizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;d) quando i documenti riguardino la vita privata o lariservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche,gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimentoagli interessi epistolare, sanitario, professionale,finanziario, industriale e commerciale di cui siano inconcreto titolari, ancorche' i relativi dati siano fornitiall'amministrazione dagli stessi soggetti cui siriferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedentila visione degli atti dei procedimenti amministrativi lacui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere iloro stessi interessi giuridici.».- Per il testo dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990,n. 241, si veda nelle «Note all'art. 2».
Art. 15.Abrogazioni1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sonoabrogati gli articoli da 1 a 7 e 9 e seguenti del decreto delPresidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. E' altresi'abrogato l'articolo 8 di detto decreto dalla data entrata in vigoredel regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge.2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi omaggiori oneri per il bilancio dello Stato.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.Dato a Roma, addi' 12 aprile 2006CIAMPIBerlusconi, Presidente del Consigliodei MinistriVisto, il Guardasigilli: CastelliRegistrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2006Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 147
Note all'art. 15:- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno1992, n. 352 «Regolamento per la disciplina delle modalita'di esercizio e dei casi di esclusione del diritto diaccesso ai documenti amministrativi, in attuazionedell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,recante nuove norme in materia di procedimentoamministrativo e di diritto di accesso ai documentiamministrativi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale29 luglio 1992, n. 177.- Per il testo dell'art. 24, della legge 7 agosto 1990,n. 241, si veda nelle «Note all'art. 9».

Alcuni Colli di Zagarolo: degrado ed incuria

Colle dei Frati

Colle Massimo

Zona Colle Savelli

Zona Colle Villa

Colle Barco

Area nei dintorni della ex Stazione dei Vicinali

Colle Pallavicini - ex Cantina Sociale Gabinia

Colle Labirinto


Alcune foto estratte dall'archivio personale ed utilizzate per proporre interrogazioni consiliari o richieste notizie ai preposti uffici comunali. Ne aggiungerò altre appena mi sarà possibile.

Come si può vedere il degrado non riguardo solo Valle Martella, ma è esteso su tutto il territorio.

Ad ogni anomalia o stato di degrado rilevato sul territorio di Zagarolo, è sempre stata inoltrata una richiesta chiarimenti ai preposti Uffici Comunali, oppure una proposta di interrogazione consiliare.

Negli altri due blog, oltre al presente, è possibile rinvenire l'enorme quantità di lavoro effettuato a tutela della sicurezza sul territorio e del cittadino.

Questa è l'attività svolta dal sottoscritto, coadiuvato da pochissime persone.

In questo stato di disordine e degrado cosa sta facendo l'Amministrazione per rimettere ordine sul territorio? Cosa stanno facendo il Sindaco e l'Assessore all'Urbanistica? Cosa stanno facendo l'Assessore ai Lavori Pubblici o all'Ambiente? Apparentemente nulla!

Aspetto pazientemente una risposta da questi signori che siedono nelle comode poltrone municipali, ricordando che sono ancora in attesa di risposte ad interrogazioni proposte oltre un anno e mezzo fa, laddove il Regolamento del Consiglio Comunale prescrive che le risposte devono essere fornite entro 30 giorni o al primo consiglio utile, a far data, da quando è stata acclarata l'interrogazione al protocollo comunale.

E' evidente che se non viene resa risposta dall'Amministrazione nei termini previsti dal Regolamento e, comunque, in un tempo accettabile per valutare oggettivamente e serenamente il problema, il sottoscritto non può svolgere come vorrebbe e dovrebbe il proprio mandato elettivo di consigliere di opposizione.

Anche di questo, presto o tardi, diverse persone dell'attuale Amministrazione (con carica politica e non) dovranno rendere spiegazione.

VALLE MARTELLA... TERRA DI NESSUNO





Valle Martella, terra ben conosciuta ai nostri cari amministratori, purtroppo solo per spremerla durante le varie campagne elettorali con promesse regolarmente disattese e per ostacolarne sviluppo e crescita.
Basta con questa Amministrazione miope ed attenta solo alle proprie esigenze.
E' l'ora di mandare a casa coloro che, pur avendo avuto risorse e tempo a disposizione, non sono stati in grado di programmare ed attuare nulla al fine di riconoscere la giusta dignità a questo ricco territorio del comune di Zagarolo.