sabato 31 maggio 2008

Deliberazioni provvedimenti ICI





lunedì 26 maggio 2008

COMUNICATO DI CORDOGLIO

AL SIG. COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI.
GEN. CORPO D'ARMATA GIANFRANCESCO SIAZZU
VIALE ROMANIA, N° 45, 00100 ROMA



SIG. GENERALE HO APPRESO CON PROFONDA TRISTEZZA LA NOTIZIA DEL TRAGICO INCIDENTE STRADALE IN CUI, NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, HA PERSO LA VITA IL CARO COLLEGA APPUNTATO DEI CARABINIERI FRANCESCO DEIAS.
LA PREGO DI FAR PERVENIRE AI FAMILIARI DELLA VITTIMA L'ESPRESSIONE DELLA MIA COMMOSSA PARTECIPAZIONE AL LORO CORDOGLIO.


CONSIGLIERE COMUNALE
GRUPPO "LA DESTRA" ZAGAROLO
CAV. MARIO PROCACCINI

venerdì 23 maggio 2008

inizio rassegna stampa -PROCACCINI -

















giovedì 22 maggio 2008

CONTRIBUTI ?

DELIBERA DI GIUNTA N.282 DEL 29.12.2005:oggetto: C0NCESSIONE CONTRIBUTO A............PARROCO DELLA BASILICA DI SAN LORENZO MARTIRE-LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA CONTRIBUTO DI EURO 22.000,00:

DELIBERA DI GIUNTA N.133 DEL 30.08.2007. CONCESSIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA SAL LORENZO MARTIRE EURO 20.000,00.

DELIBERA DI GIUNTA N.57 DEL 09.04.2008 CONCESSIONE CONTRIBUTO A PADRE ANRCANGELO MASOCCO,RETTORE DEL CONVENTO S MARIA DELLE GRAZIE EURO 10.000,00 ( L'IMPEGNO DI SPESA FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANATORIE ).

DELIBERA DI GIUNTA N. 56 DEL 09.04.2008 CONCESSIONE CONTRIBUTO AL PARROCO DELLA CATTEDRALE S P APOSTOLO EURO 12.500,00( L'IMPEGNO DI SPESA FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANATORIE).

DELIBERA DI GIUNTA N.50 DEL 09.04.2008:OGGETTO. SAGRA DELL'UVA 2007, ANTICIPAZIONE
DI CASSA CONTRIBUTO PROVINCIALE EURO 7OOO,00.

Cari amici di Zagarolo- vi sembra giusto che il comune elargisca i nostri soldi a destra e manca quanto poi ci sono nuclei familiari che non riescono a raggiungere il 10 del mese.
Ritenete giusto che i proventi delle sanatorie siano usati in questa maniera invece di usarli per migliare e servire adeguatamente i cittadini che li hanno versati ?
Con stima il Consigliere
Comunale Cav Mario Procaccini.
" altri contributi"
Nel bilancio 2007:
1 ) 10602050305 contributi per manifestazione sportive , con stanziamento annuale d euro 4000,oo
2) 10602050306 contributi alle associazioni sportive che hanno in gestione gli impianti comunali, con stanziamenti annuale di euro 17.000,00
anno 2007
Associazione Commercianti euro 19.000,00 Luminarie Natale/befana.
Associazione Pro Loco euro 10.000,00 Carnevale 2007
Associazione Pro Loco euro 5.940,oo Contributi manifestazione culturali e turistiche:
Gruppo Sportivo Pallavolo Zagarolo euro 1.000,00 Trofeo under 14.
Union Volley Zagarolo euro 1.100,00 Partecipazione manifestazione sportiva Modena
Federazione Caccia sez Pallavicini euro 300,00 gestione sezione
Associazione G Petrassi euro 1980,00 Premio Petrassi.
Il tutto riscontrabile , risposta all'interrogazione n. 157 presentata dal Consigliere Procaccini Mario nel seduta Consiglio Comunale del 09.06.2007.

mercoledì 21 maggio 2008

Progetto a Scuola- Indizione di selezione pubblica per conferimento incarico con contratto a progetto per n.1 posto di Assistente Sociale per anni 2.

Cari amici vi informo :
CHE in data 09.04.2008 con atto di giunta Comunale n.59,affissa all'albo pretorio del Comune in data 13.maggio 2008,si delibera:
1 ) l'indizione di una selezione per titoli ed esami,volta ad acquisire una figura professionale specifica di Assistente Sociale;

2) gli atti relativi sono reperibili presso l'area VI^-ufficio Servizi Sociali.
Ulteriori informazioni gli interessati potranno richiederle direttamente al responsabile dell'Area dott. Paolo De Maina - tel.0695769230.

CHE con atto di giunta n.194 del 16.11.2007 , affissa albo pretorio in data 13 maggio 2008,si delibera:
Di approvare il progetto dal titolo " A SCUOLA CON NOI",presentato dal 275^ Circo Didattico di Zagarolo a favore degli alunni delle III^ - IV^ e V della scuola Primaria di Valle Martella- costo del progetto euro , 31.502,32.

Con stima cons. Procaccini.

martedì 20 maggio 2008

PETTEGOLEZZI INSULSI.!

Letti i commenti lasciati sul bolg in quest'ultimi giorni,sento il dovere di invitare tutti coloro che visitano e commentano sul mio blog,ad avere un atteggiamento più riflessivo e costruttivo,lasciamo le maldicenze e la voglia di primeggiare uno con l'altro a realtà più costruttive e di interesse comune che ci facciano sentire migliori come uomini e ci diamo la possibilità di interagire con più intelligenza.

Con stima
Cons. Cav Procaccini Mario

venerdì 16 maggio 2008

Sicurezza sul Territorio -interrogazione.Valle della Foresta-realizzazione pista ciclabile

Oggetto: illegittimità Avviso Pubblico per l’Affidamento di Incarichi Professionali
per la Realizzazione di una pista ciclabile in loc. Valle della Foresta.




PREMESSO CHE:

 Il comma 1 dell’art. 81 del D. Lsg. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni dispone che “Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa”;

 Il comma 2 dell’art. 81 del D. Lsg. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni dispone che “Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta”;

 Il comma 2 dell’art. 91 del D. Lsg. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni dispone che “Gli incarichi di progettazione , di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 (€ 100.000,00) possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei”;

 Il comma 6 dell’art. 57 del D. Lsg. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni dispone che “Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando”.






CONSIDERANDO CHE:

 In data 4.4.2008 veniva affisso presso all’Albo Pretorio del Comune di Zagarolo Avviso Pubblico, a firma Il responsabile della V Area Geom. Franco Pepe, per l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore ad € 100.000,00 per la Realizzazione di una pista ciclabile in loc. Valle della Foresta per un importo presunto di € 460.000,00;

 Nel § AFFIDAMENTO DELL’INCARICO dell’Avviso in questione si specifica che “l’incarico, tenuto conto dell’importo, sarà affidato, in relazione a quanto previsto dall’art. 91, del D. Lgs 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, e dall’art. 62 comma 1 del D.P.R. n. 554/1999, in un rapporto fiduciario tra Ente e professionista” e nel punto b) del medesimo che “con il presente avviso non è posta in essere nessuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d’appalto, di trattativa privata e che non sono previste graduatorie o attribuzioni di punteggi”. Altresì non viene esplicitato se l’Ente intende assegnare i Lavori in economia a mente dell’art. 125 del D. Lgs n. 163/2006 né viene menzionato il relativo Regolamento per i servizi, lavori e forniture in economia. Ad ogni buon conto, ai sensi del comma 1 dell’art. 17 del D.P.R. n. 554/1999, gli incarichi di progettazione e coordinamento, oggetto dell’Avviso in questione, non ricadono nelle tipologie di lavoro eseguibili in economia. Inoltre, l’importo parcellare presunto di € 57.000,00, comprensivo di IVA e CNPAIA, esclude definitivamente tale possibilità, ai sensi del comma 11 dell’art. 125 del n. 163/2006.



Tutto ciò premesso, lo scrivente


INTERROGA LA S.V.

 Per ottenere chiarimenti in merito alla regolarità dell’Avviso Pubblico in questione; in particolare, lo scrivente, ravvisa fondati dubbi di legittimità, oltre che di opportunità, nell’assegnazione fiduciaria degli incarichi di progettazione che si pongono in chiaro in contrasto con quanto disposto dal comma 2 dell’art. 91 del D. Lgs n. 163/2006 e, in particolare, con il comma 6 dell’art. 57 del medesimo Decreto Legislativo;

 Per ottenere informazioni circa le linee di indirizzo che la S.V. vorrà mettere in atto al fine di correggere tale anomalia che, nei fatti, rende l’atto in questione inefficace e, dei provvedimenti che intenderà assumere, al fine di scongiurare il ripetersi di tali errori che, inevitabilmente, pongono in pessima luce l’efficienza degli Uffici Comunali e l’immagine dell’Ente con inevitabili ripercussioni di natura erariale, la cui competenza verrà rimandata alla competente Corte dei Conti.


Si resta in attesa di riscontro scritto.


Il Cons. Capogruppo, Cav. PROCACCINI Mario




( un caloroso saluto all'amico - Dott.Paolo P .)

martedì 13 maggio 2008

LEGALITA' O........ILLEGALITA' ?

I N T E R R O G A Z I O N E


Oggetto: Regolarità Delibere di Giunta: richiesta chiarimenti.



PREMESSO CHE:

 Dalla Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione quinta, n. 216 del 16 gennaio 2002 si deduce che “la copertura finanziaria può consistere anche nel ricorso all’indebitamento, ma in tal caso occorre che la relativa previsione sia inclusa nel bilancio annuale preventivo o sia deliberata apposita variazione di tale bilancio. Presupposto per poter contrarre un mutuo da parte degli Enti locali è l’attestazione della copertura finanziaria, che può derivare anche dal ricorso all’indebitamento, ove consentito dal corrente bilancio annuale o dalla sua variazione. Ai fini della realizzazione di un'opera pubblica da parte di un Comune, è alla data dell'approvazione del progetto dell’opera che devono sussistere i requisiti finanziari richiesti, e in particolare la copertura finanziaria, essendo irrilevante la circostanza che il Comune abbia inserito la realizzazione dell’opera nella relazione previsionale e programmatica al bilancio preventivo dell’esercizio finanziario successivo “;

 La Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione quinta, n. 3852 del 10 luglio 2000 stabilisce che “Ai fini della copertura finanziaria delle spese degli enti locali, sono inadeguate forme di copertura riferite ad entrate di futura e incerta acquisizione. In particolare, in caso di incarico professionale, è escluso possa costituire un'idonea copertura finanziaria il previsto finanziamento delle competenze professionali mediante l'accensione futura di un mutuo. L'obbligazione avente per oggetto l’acquisizione di beni o servizi è riferibile all’ente locale soltanto se all’atto dell’assunzione dell’obbligazione la copertura finanziaria è certa, attuale e tradotta in un formale impegno di spesa sul relativo stanziamento. Ciò presuppone l’accertamento della capienza nel competente capitolo e, qualora la spesa gravi su più esercizi, il rispetto delle norme per l’assunzione degli impegni futuri. In mancanza, l’obbligazione non si perfeziona in capo all’amministrazione ma intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura”;

 La Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione quinta, n. 3852 del 10 luglio 2000 stabilisce che “ai fini dell'impegno di una spesa da parte di un Comune, occorre l’attestazione della copertura finanziaria del responsabile del Servizio finanziario, a pena di nullità; non può equivalere a tale formale attestazione il semplice parere favorevole espresso dal Ragioniere del Comune sulle deliberazioni, atteso che esso attiene alla regolarità contabile delle stesse ed è richiesto autonomamente. La copertura finanziaria può consistere anche nel ricorso all’indebitamento, ma in tal caso occorre che la relativa previsione sia inclusa nel bilancio annuale preventivo o sia deliberata apposita variazione di tale bilancio. Presupposto per poter contrarre un mutuo da parte degli Enti locali è l’attestazione della copertura finanziaria, che può derivare anche dal ricorso all’indebitamento, ove consentito dal corrente bilancio annuale o dalla sua variazione
Ai fini della realizzazione di un'opera pubblica da parte di un Comune, è alla data dell'approvazione del progetto dell’opera che devono sussistere i requisiti finanziari richiesti, e in particolare la copertura finanziaria, essendo irrilevante la circostanza che il Comune abbia inserito la realizzazione dell’opera nella relazione previsionale e programmatica al bilancio preventivo dell’esercizio finanziario successivo”;
 La Circolare della Cassa Depositi e Prestiti, n. 1251 del 27 maggio 2003 chiarisce che “Possono ricorrere a mutui per la copertura di debiti fuori bilancio, i comuni, le province, le comunita' montane, isolane e di arcipelago e le unioni di comuni. Il Consiglio dell'ente locale deve riconoscere con propria deliberazione la legittimità dei debiti fuori bilancio, distinguendo quelli relativi a spese di investimento, finanziabili anche con ricorso a mutuo a prescindere da limiti temporali, da quelli relativi a spese correnti, finanziabili con ricorso a mutuo solo se maturati anteriormente all'8 novembre 2001, ovvero con risorse proprie, se maturati successivamente a tale data. Il Consiglio, con la delibera con la quale verifica il permanere degli equilibri di bilancio ed adotta i provvedimenti per mantenerli, stanzia, altresì, le somme necessarie per il pagamento dei debiti fuori bilancio, utilizzando prioritariamente le entrate e l'avanzo di amministrazione accertato e secondariamente - dopo aver verificato l'impossibilita' di finanziare con tali fonti i debiti, di cui è stata riconosciuta la legittimità - facendo ricorso all'indebitamento”;

 Il Parere dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali del 5-6 giugno 2003 stabilisce che La regola per cui “i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportino impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, si riferisce al cd. impegno contabile: l’obbligazione giuridica dell’ente nei confronti di altri soggetti - cd impegno giuridico - si perfeziona solamente in un momento successivo. Il visto di regolarità contabile, che condiziona l’esecutività del provvedimento di spesa, non può che avvenire prima del momento in cui sorge l’obbligazione giuridica tra l’ente e il soggetto fornitore del servizio o della fornitura, momento che contraddistingue il cosiddetto “impegno giuridico”. Non sono previste dall’ordinamento altre tipologie di visto di regolarità contabile, mentre sono previsti altri controlli e riscontri da effettuare nelle fasi procedimentali successive all’assunzione dell’impegno contabile. Il visto di regolarità contabile deve limitarsi alla verifica dell'effettività disponibilità delle risorse impegnate, essendo preclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti, di cui sono responsabili i dirigenti che li hanno emanati. Pertanto, si deve distinguere, da un lato, la verifica di legittimità dell’atto, che considera anche le norme dell’ordinamento finanziario e contabile, da parte del dirigente o del responsabile del servizio che lo ha sottoscritto; dall’altro, la verifica della regolarità contabile, che avviene in un momento successivo con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario”.


 La Sentenza della Corte dei Conti, Sezione seconda giurisprudenziale centrale, n. 196 del 21 maggio 2003 dispone che “Sono responsabili gli amministratori locali che affidino ad una impresa, già affidataria di analoghi lavori nello stesso Comune, ulteriori lavori extra-contratto senza il minimo rispetto delle procedure di gara pubblica e in carenza di qualsiasi atto deliberativo di copertura finanziaria; in particolare la responsabilità sussiste, a titolo di colpa grave, per l''ingiustificato ritardo nei pagamenti alla ditta esecutrice e, quindi, per i maggiori esborsi, per interessi e spese legali, sostenuti dal Comune a causa dell'impossibilità giuridica e contabile di fronteggiare puntualmente i pagamenti relativi ai lavori illegittimamente disposti”


ATTESO CHE:

 Lo scrivente, in qualità di consigliere di minoranza, ha riscontrato un enorme numero di Delibere di Giunta dichiarate “immediatamente eseguibili ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/00”, sebbene il visto di regolarità contabile e, talvolta, tecnico, risulti subordinato a “previa acquisizione dei relativi fondi”, talvolta, non meglio specificati nel corpo della Delibera. In altre parole, lo scrivente, rileva che l’Amministrazione, tendenzialmente, perfeziona l’obbligazione giuridica con il fornitore del servizio o della fornitura, in alcuni casi ne acquisisca anche gli oggetti della fornitura, senza che sia stato reso, dal responsabile di area, un preventivo e formale visto di copertura finanziaria, come disposto dalle leggi in premessa.







Tutto ciò premesso, lo scrivente


INTERROGA LA S.V.

 Per ottenere chiarimenti in merito alla regolarità delle Delibere il cui visto di regolarità contabile reso, dal competente responsabile di area, risulta esplicitamente condizionato dal verificarsi di probabili, ma non certi eventi futuri. A titolo esemplificativo, l’atto n. 206 del 23.11.2007;

 Per ottenere chiarimenti circa la validità delle Delibere di Giunta nelle quali risulta che l’impegno giuridico assunto dall’Amministrazione nei confronti di un fornitore o di una fornitura non è condizionato dal necessario visto di Regolarità Contabile. A titolo esemplificativo, l’atto n. 156 del 5.10.2007;

 Per ottenere chiarimenti in merito alla regolarità delle Delibere il cui visto di regolarità contabile reso, dal competente responsabile di area, risulta esplicitamente condizionato al verificarsi di eventi futuri, sebbene l’impegno giuridico, ovvero l’obbligazione dell’Ente risulti già perfezionata e, parte dell’oggetto di fornitura, formalmente consegnata. A titolo esemplificativo, la Delibera n. 121 del 26.07.2007;

 Per ottenere chiarimenti in merito alla regolarità delle Delibere il cui visto di regolarità contabile reso, dal competente responsabile di area, risulta esplicitamente condizionato dal verificarsi di eventi futuri, non meglio specificati nel corpo della Delibera, comunque imputati nel bilancio previsionale. A titolo esemplificativo, le Delibere n. 178 del 24.02.2006 e 35 del 24.2.2006;

 Per ottenere chiarimenti in merito alla regolarità delle Delibere il cui visto di regolarità contabile reso, dal competente responsabile di area, risulta esplicitamente subordinato all’acquisizione di un contributo sovra comunale, la cui erogazione non è temporalmente nota, senza che l’Ente abbia disposto, in via preventiva, un anticipo di cassa oppure, in alternativa, atteso l’effettiva disponibilità del contributo; si segnala a tal proposito la Delibera n. 45 del 25.3.2008. D’altro canto, non sfuggirà alla S.V. che, questo dubbio modo di procedere nella gestione degli impegni di spesa, espone l’Ente a condizioni debitorie difficili da sostenere, sia in termini di gestione che di immagine, costringendo il medesimo ad interventi estemporanei, non necessariamente indolori in quanto, per propria natura, imprevedibili, relativamente ad oggetti di fornitura formalmente consegnati, in virtù del contratto di impegno giuridico contratto, ma non liquidati dall’Ente anche a distanza di un anno di ritardo; si segnala a titolo esplicativo l’atto di Delibera n. 116 del 6.7.2007;

 Per ottenere delucidazioni in merito alle linee di indirizzo che la S.V. vorrà adottare, tese a correggere le anomalie rilevate nelle delibere di Giunta finora adottate, il cui iter procedurale, per quanto esposto in premessa, potrebbe esporre i responsabili di area preposti a responsabilità di natura erariale e non solo.


In assenza di una risposta concreta e giudicamene fondata in merito ai fatti esposti in narrativa, lo scrivente, avverte sin d’ora che, inoltrerà la presente, corredata da ulteriore documentazione, alla Corte dei Conti, affinché ne accerti eventuali reati di natura erariale con inevitabili conseguente nei confronti dei capi area (vedi anche finanziaria 2008 art. 3 comma 59) chiamati ad esprimersi su regolarità tecniche e contabili di dubbia validità in relazione alla giurisprudenza citata in premessa.


Si resta in attesa di urgente riscontro scritto.


Il Cons. Capogruppo, Cav. PROCACCINI Mario

( RINGRAZIO L'AMICO PAOLO )

giovedì 8 maggio 2008

RIPRENDIAMOCI I NOSTRI VALORI E IL NOSTRO TERRITORIO

MOVIMENTO POLITICO “LA DESTRA”
Gruppo Consigliare Zagarolo

ORA BASTA!!!!!
A CASA NOSTRA PRETENDIAMO
RISPETTO - SICUREZZA – LEGALITA’

E’ ormai indispensabile ridare a TUTTI gli abitanti di Zagarolo un consapevole e reale senso di SICUREZZA:
I Cittadini sono stanchi dello stato di abbandono in cui ci ha lasciato il menefreghismo di chi ci governa e dovrebbe fare i nostri interessi:
INVITIAMO tutte le ISTITUZIONI a garantire un’assidua ed incessante attività di controllo nei confronti della popolazione immigrata, divenuta ormai una comunità numerosa e nascosta all’interno della comunità ufficiale e visibile dei residenti:
SOLLECITIAMO l’Amministrazione comunale di Zagarolo ad incaricare ed impiegare la polizia urbana per svolgere indagini al fine di verificare costantemente :
QUANTI, QUALI E CHI siano realmente gli immigrati sul TERRITORIO ZAGAROLESE; il numero degli alloggi dati in affitto; se la legislazione relativa alla vendita di bevande alcoliche sia realmente rispettata:
UN CITTADINO INSICURO E’ UN CITTADINO DEBOLE E SCHIAVO DELLA PAURA E QUINDI

UN PAESE INSICURO E’ UN PAESE DESTINATO A SOCCOMBERE E SPARIRE !


BASTA CON LE SCUSE E LE PROMESSE !

VOGLIAMO RISPOSTE E FATTI CONCRETI !!!!

Cons Procaccini Mario

martedì 6 maggio 2008

UFFICIO TECNICO-CHIARIMENTI IN MERITO R.E .COMM.EDILIZIA COMUNALE- MISURE PER LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.

PROT.N 0010113 DEL 06.05.2008



Oggetto: chiarimenti in merito a Regolamento Edilizio, Commissione Edilizia Comunale e
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.



PREMESSO CHE:

 Il comma 1, dell’art. 41 della legge 27.12.1997 n. 441, “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" stabilisce che “al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l’organo di direzione politica responsabile, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall’inizio di ogni esercizio finanziario, individua i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’amministrazione o dell’ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all’emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all’ufficio che riveste preminente competenza nella materia.”;

 L’articolo 5 del D.P.R. n. 380 del 6.6.2001 dispone che “le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività”.

 La Circolare del 27.4.2005 n. 1 il Ministero dell’Interno, recependo la sentenza del TAR Piemonte, Sez. I, n. 657 del 23.3.2005, chiarisce che è illegittimo il parere della Commissione Edilizia composta da figure politiche. Tale direttiva, peraltro, trova ampio conforto dal parere espresso dal Consiglio di Stato, n. 2447/2003 del 13 giugno 2003, di cui a scopo esemplificativo si riporta un stralcio: “Come è noto, la giurisprudenza (cfr. e pluris, Cons. Stato, V Sez., 23 marzo 1985 n.167 e 28 febbraio 2001 n. 1702 ) era correntemente orientata nel senso di ritenere che il parere della commissione edilizia costituisse la vera e propria concessione in senso sostanziale, che il Sindaco nel suo successivo atto poteva solo motivatamente disattendere. Tale indirizzo, peraltro, trovava la sua ragion d’essere nel bilanciamento fra la competenza tecnica dell’organo consultivo e il controllo edilizio dell’organo politico del Comune; una volta venuto a mancare siffatto bilanciamento con l’attribuzione al dirigente o al responsabile del servizio della competenza al rilascio delle autorizzazioni edilizie o delle concessioni, viene anche meno il presupposto logico e normativo della giurisprudenza citata. A ciò si aggiunga che a seguito delle innovazioni introdotte dal D.P.R. n. 380 del 2001 la commissione edilizia ha perso il suo carattere di organo necessario ex lege (art. 4 comma 2) dal momento che alla concessione si sostituisce il permesso di costruire, rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale (art. 13 comma 1), secondo procedimenti strutturali sul modulo dello sportello unico comunale e dell’eventuale intervento sostitutivo del competente organo regionale” (Cons. Stato, parere cit.);

 Il Regolamento Edilizio, a complemento delle Norme di Attuazione del P.R.G., costituisce lo strumento normativo che disciplina gli aspetti urbanistici ed edilizi nell’ambito del Comune. Si assume, pertanto, che esso sia diligentemente aggiornato e mantenuto in ordine dal preposto Ufficio, coerentemente con la vigente normativa e con i nuovi indirizzi di legge.



CONSIDERATO CHE:

 Essendo chiaro, per quanto specificato in permessa, che il “permesso di costruire” e relative autorizzazioni in materia edilizia sono di esclusiva competenza del funzionario responsabile, la Commissione Edilizia, qualora l’amministrazione intenda ancora avvalersene, quale organo tecnico-consultivo, non può che essere un organo a disposizione del responsabile di area e, pertanto, di sua fiducia, nello spirito delle consulenze ad elevato valore professionale, in caso di carenza di figure equivalenti. Di contro, l’adeguamento delle indennità di posizione al massimo importo consentito dal C.C.N.L., disposto con delibera n. 262 del 2.12.2005, a favore dei responsabili di area, lascia inequivocabilmente intendere che i medesimi godano di elevata ed indiscussa professionalità e, come tali, non necessitano di consulenza continuativa e specifica nello svolgimento degli incarichi ad essi conferiti salvo che, predetto adeguamento, non rifletta l’elevata professionalità che la S.V. ha ritenuto doveroso riconoscere, peraltro, in modo uniforme ed indiscriminato, ma trovi conforto in motivazioni di carattere squisitamente politico.

 La Commissione Edilizia viene nominata dal C.C. e non dal funzionario responsabile; in linea di principio, non risulta pertanto chiaro il valore aggiunto che essa dovrebbe garantire, a supporto dell’attività svolta dal medesimo, dal momento che i suoi membri sono designati dal C.C. che è un organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e non un organismo tecnico di elevata ed indiscussa competenza tecnica.


ATTESO CHE:

 L’articolo 4, capo II del Regolamento Edilizio Comunale stabilisce che: “la Commissione Edilizia è composta dal Sindaco o di un Assessore suo delegato, che la presiede”;

 L’articolo 3, capo II del Regolamento Edilizio Comunale stabilisce che: “La commissione Edilizia dà parere al Sindaco”;

 L’articolo 5, capo II del Regolamento Edilizio stabilisce che: “i componenti della Commissione Edilizia non potranno presenziare all’esame o alla discussione dei progetti da essi stessi elaborati, o in cui siano comunque interessati, a meno che non siano invitati per fornire chiarimenti. Non potranno comunque assistere alla votazione”.



PRESO ATTO CHE:

 L’attuale Commissione Edilizia è composta da professionisti che operano nel settore in modo diretto (Arch. Roberto Pinci) o indiretto (Geom. Andrea Vecchioni, peraltro membro del direttivo del P.D. sezione di Zagarolo), nell’ambito comunale e che, non di rado, hanno ricevuto incarichi di significativa entità e rilevanza da parte dell’amministrazione. Non sfuggirà, dunque, alla S.V. che l’articolazione della Commissione Edilizia, così come descritto nel Regolamento Edilizio, oltre a gravare inutilmente sul già depresso bilancio comunale, nei fatti, potrebbe consentire di aggirare le leggi al fine di perseguire un disegno di intromissione della politica nel business dell’edilizia privata. Si tiene a precisare che con ciò, lo scrivente, in qualità di consigliere comunale di minoranza, intende esclusivamente mettere in luce che, l’organizzazione del predetto organo, potrebbe prestare il fianco a potenziali ingerenze di carattere non necessariamente tecnico, tese a conseguire benefici per scopi che esulano dalla natura dell’organismo in questione.





Tutto ciò premesso, lo scrivente



INTERROGA LA S.V.


 Per ottenere chiarimenti circa l’attuale composizione e funzionamento della Commissione Edilizia la quale, con la presenza del Sindaco o di un suo assessore delegato, si pone in evidente contrasto con l’assetto delle competenze basato sul principio della distinzione tra direzione politica e direzione gestionale. Si richiede, altresì, in che modo la S.V. intenda procedere nei confronti dei provvedimenti finora assunti, a seguito di pareri resi dalla Commissione Edilizia, sebbene, per quanto sopra emarginato, viziati sia nella forma che nella sostanza e, dunque, formalmente inefficaci;

 Per ottenere chiarimenti in merito alle motivazioni in base alle quali la Commissione Edilizia, quale organo tecnico-consultivo a supporto del Responsabile del preposto Ufficio, non è stata tuttora soppressa né è stato predisposto un piano finalizzato ad identificare un insieme limitato e circoscritto di interventi che dovranno essere sottoposti al preventivo parere della medesima, coerentemente con quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 4 del D.P.R. n. 380 del 6.6.2001. E’ evidente come tale interpretazione della legge, nei fatti, da un lato svilisce le professionalità ad alto valore presenti in ambito comunale e, dall’altro, non si pone nell’ottica di perseguire gli obiettivi in coerenza con la legge n. 441 del 27.12.1997 e con l’art. 5 del D.P.R. n. 380 del 6.6.2001 richiamati in premessa. Parimenti, il mantenimento in esercizio tout court delle attività espletate, a titolo consultivo, dal predetto elefantiaco organismo si pone in chiara antitesi con lo spirito del D.P.R. n. 380 del 6.6.2001 teso a snellire e semplificare l’iter procedurale in materia di rilascio dei titoli abitativi per gli interventi edilizi;

 Per ottenere informazioni in merito alle commissioni con funzioni amministrative che la S.V. ritiene indispensabili mantenere in vita per il conseguimento degli obiettivi dell’amministrazione e quali, viceversa, intende sopprimere a far data dal 30 giugno 2008. Si richiede, altresì, l’elenco delle commissioni finora soppresse, a mente del comma 1, art. 41 della legge 27 dicembre, n. 441 al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi;

 Per ottenere chiarimenti in merito alle dubbie nomine dell’Arch. Roberto Pinci e del Geom. Andrea Vecchioni; nello specifico, il primo per i numerosi ed importanti incarichi professionali ricevuti dall’Ente che, ne rendono quantomeno inopportuna la permanenza in seno alla Commissione Edilizia, mentre per il secondo, a causa dell’incarico politico che ricopre nell’ambito del P.D. che ne potrebbe renderne incompatibile, oltre che inopportuna, la presenza in predetto organismo, in ossequio delle leggi richiamate in premessa.


In assenza di risposte esaurienti, giuridicamente fondate e consistenti con lo status quo, la S.V. si renderà responsabile dello sperpero di denaro pubblico derivante dalla mancata applicazione delle normative di cui in permessa, con inevitabili ripercussioni di natura erariale, la cui competenza verrà rimandata alla competente Corte dei Conti.


Si resta in attesa di riscontro scritto alla presente.

CONS.MARIO PROCACCINI

giovedì 1 maggio 2008

""Circolare Prefetto ""Autovelox Contestazione immediata- Sentenza n.2494|2001

Corte di Cassazione - Sentenza 21 febbraio 2001, n. 2494 /r/n - (589)


Autovelox - contestazione immediata
Autovelox - contestazione immediata
Svolgimento del processo

Il Comandante della polizia municipale di Correggio, con processo verbale in data 26 maggio 1997, contestava a L.L., al quale il verbale veniva notificato il 6 giugno 1997, il superamento dei limiti di velocità, in un tratto di strada sul quale vigeva il limite di 50 Km/h: violazione constatata a mezzo di apparecchiatura autovelox, che aveva rilevato una velocità di 82 Km/h. Nel verbale era precisato che la violazione non era stata immediatamente contestata perché l'agente addetto al controllo dell'autovelox era impossibilitato a raggiungere il veicolo lanciato a eccessiva velocità.


Il L. proponeva ricorso al Pretore di Correggio avverso il verbale di accertamento.


Il Comune di Correggio, pur non costituendosi, faceva pervenire memoria.


Il Pretore, con sentenza depositata il giorno 7 febbraio 1998, accoglieva l'opposizione, affermando che l'art. 384 del Regolamento di esecuzione del codice della strada, in materia di accertamenti compiuti a mezzo di autovelox, condiziona la validità della contestazione successiva al momento della violazione, alla impossibilità di fermare in tempo utile e nei modi regolamentari, intendendosi tale impossibilità in senso oggettivo, cosicché la norma non esimerebbe gli accertatori dal predisporre il servizio in modo da permettere la contestazione immediata della violazione. Nel caso di specie, non sussistendo una impossibilità obbiettiva di contestazione immediata, ma riconnettendosi essa alle modalità di organizzazione del servizio, la mancanza di contestazione immediata viziava l'accertamento.


Il Comune di Correggio, con atto notificato al L. il giorno 11 aprile 1998, ha proposto ricorso a questa Corte, formulando due motivi di gravame. La parte intimata non ha controdedotto. Il ricorrente ha anche depositato memoria, dichiarando di non insistere nel primo motivo.


Motivi della decisione


Con il primo motivo si denunciano la violazione dell'art. 5, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, la nullità del procedimento e l'omessa motivazione in tema di proponibilità immediata del ricorso al Pretore.


Si deduce al riguardo che, pur dopo le sentenze n. 366/1994, n. 255 e n. 311/1994 della Corte Costituzionale, il verbale di accertamento sarebbe impugnabile in sede giudiziaria solo ove divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 206 codice della strada. Si lamenta che sul punto nella sentenza manchi ogni motivazione, pur attenendo esso alla ammissibilità dell'opposizione.


Il motivo è infondato, come ha sostanzialmente riconosciuto in memoria la stessa parte ricorrente senza che ciò esima questa Corte dal dovere riscontrare l'ammissibilità dell'opposizione, essendo stato con il motivo dedotto il mancato rilievo d'ufficio della sua inammissibilità.


Valutato in questi termini il motivo e considerato che il Pretore, in mancanza di contestazione sul punto, ha ritenuto implicitamente ammissibile l'opposizione senza con ciò trasgredire ad alcun obbligo motivazionale, deve osservarsi quanto segue.


L'art. 203 del codice della strada approvato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ha disposto che il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, "qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione".


Nel caso in cui non sia stato proposto il ricorso, né sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, secondo il successivo disposto dell'art. 203, "il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento".


A norma dell'art. 204 il Prefetto, ove il ricorso sia stato proposto ed egli ritenga di doverlo rigettare, "entro sessanta giorni, con ordinanza motivata, ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione". Il successivo art. 205 dispone che contro tale ordinanza - ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, e il giudizio di opposizione è regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 22 e 23, legge n. 689/1981.


Tale normativa va interpretata in correlazione ai principi affermati dalla Corte Costituzionale in riferimento alla previgente disciplina dettata in materia dal codice della strada/1959 (sentenza n. 255/1994; n. 311/1994 e n. 437/1995), riguardo alla non subordinabilità in generale - salvo che non ricorrano esigenze specifiche e superiori finalità di giustizia ritenute nella specie insussistenti - della tutela giudiziaria avverso atti della Pubblica Amministrazione al preventivo esperimento di ricorsi amministrativi ed alla necessità, in presenza della previsione legislativa di tali ricorsi, di ritenerli, ove ciò sia ermeneuticamente possibile, come alternativi al ricorso alla tutela giudiziaria.


In relazione a tali considerazioni questa Corte ha affermato il principio, che questo Collegio condivide e riafferma, secondo il quale, dovendo nella materia de qua il verbale di accertamento, tenuto conto della sua idoneità a divenire titolo esecutivo a norma dell'art. 203, comma 3, codice della strada - in conformità dell'interpretazione adeguatrice della Corte Costituzionale - essere assimilato, in relazione ai rimedi giurisdizionali esperibili contro di esso, all'ordinanza - ingiunzione, la disposizione dell'art. 205 codice della strada deve essere interpretata estensivamente, nella parte in cui richiama e rende operanti gli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981 per l'opposizione contro i provvedimenti irrogativi delle sanzioni amministrative per violazioni del codice medesimo, includendovi l'impugnazione del verbale di accertamento (Cass. 3 febbraio 1999, n. 898; 22 gennaio 1999, n. 574; 7 novembre 1998, n. 11244; 21 agosto 1998, n. 8310).


Ne deriva che l'opposizione era ammissibile e i rilievi prospettati al riguardo con il motivo sono infondati.


Con il secondo motivo si denunciano la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, degli artt. 200 e 201 del D.Lgs.30 aprile 1992, n. 495, dell'art. 384 del D.P.R. n. 495/1992.


Si deduce che il verbale di accertamento è stato erroneamente annullato per non essere stata rispettata la normativa che impone la regola della contestazione immediata della infrazione. Infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, fondato sul disposto dell'art. 14 della legge n. 689/1981, la mancata contestazione immediata dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria, ove sia avvenuta la tempestiva contestazione a mezzo di notificazione del verbale di accertamento.


Si sottolinea che tale indirizzo trova conferma, in materia di violazioni del codice della strada, nel disposto dell'art. 200, il quale stabilisce che solo "quando è possibile" la violazione deve essere contestata immediatamente, nonché nel disposto dell'art. 384 del Regolamento di attuazione di detto codice, che a titolo esemplificativo ricomprende tra i casi di impossibilità di contestazione immediata l'accertamento a mezzo di apparecchi di rilevazione dell'illecito che ne consentano l'accertamento in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari, come era avvenuto nella fattispecie in questione.


Erroneamente, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che tale norma deve essere intesa nel senso di dare delimitazione rigorosa ai casi di materiale impossibilità della contestazione immediata, cosicché il servizio di vigilanza, se organizzato con l'ausilio degli appositi apparecchi di rilevamento della velocità, va predisposto in modo tale da permettere agli operatori la contestazione immediata. Tale interpretazione della normativa, infatti, non sarebbe giustificata né dalla sua lett., né dalla sua ratio, che non implica che l'utilizzo dell'autovelox debba essere accompagnato necessariamente da un vasto spiegamento di mezzi ed agenti.


Il motivo è fondato nei sensi appresso indicati.


Va innanzitutto osservato che, secondo quanto questa Corte ha ritenuto con la sua più recente giurisprudenza (Cass. 2 agosto 2000, n. 10107; 3 aprile 2000, n. 4010; 18 giugno 1999, n. 6123), la disposizione generale in tema di contestazione delle sanzioni amministrative, contenuta nell'art. 14 della legge n. 689/1981, deve ritenersi derogata dalla disciplina speciale dettata in tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale dagli artt.200 e 201 del nuovo codice della strada.


Tale principio va confermato sulla base di quanto disposto dagli artt. 200 e 201 di detto codice.


L'art. 200 dispone che la violazione "quando è possibile, deve essere immediatamente contestata


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CIRCOLARE DEL PREFETTO


Ufficio Territoriale del Governo
Gabinetto
Prot. n. 19333/2007 Roma, 9 novembre 2007 FAX AI SIG.RI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA - LORO SEDI -
OGGETTO: Art. 4 comma 2 del Decreto-Legge 20.6.2002 n. 121,
convertito, con modifiche nella Legge 1.8.2002 n. 168.
Installazione ed utilizzo di “autovelox”.
Direttive.
Continuano a pervenire a quest’Ufficio richieste di chiarimenti, da parte di molti Comuni, circa la corretta applicazione dell’art. 4 comma 2 del Decreto-Legge 20.6.2002 n. 121, convertito, con modifiche, nella Legge 1.8.2002 n. 168, in materia di individuazione, da parte del prefetto, delle strade sulle quali, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati, e sulle quali, di conseguenza, è possibile utilizzare o installare dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148 e 176 del Codice della Strada, senza l’obbligo di contestazione immediata di cui all’art. 200 dello stesso Codice.
Del pari, pervengono alla Prefettura migliaia di ricorsi avverso verbali di violazione del rispetto dei limiti di velocità, rilevate a mezzo di tali dispositivi, in cui i cittadini contestano la legittimità dell’accertamento sotto vari profili.
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Da un lato, si contesta la legittimità dell’utilizzo dei dispositivi su strade che, per caratteristiche e limiti di velocità, potrebbero consentire azioni di prevenzione diverse.
Dall’altro lato, spesso si lamenta una cattiva informazione all’utenza, se non addirittura modalità di rilevazione non appropriate alle finalità che si prefigge l’impianto normativo.
Si ritiene, opportuno, quindi diramare alcune direttive.
a) Il quadro normativo
Il D.L. 20-6-2002 n. 121, recante “Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale”, all’art. 4, ha introdotto una nuova disciplina che legittima l'accertamento e la contestazione differita delle violazioni rilevate con i dispositivi ed mezzi tecnici di misurazione della velocità, senza richiedere che l'impossibilità della contestazione immediata sia adeguatamente motivata caso per caso, ma considerandola oggettivamente e presuntivamente presente in tutte le fattispecie indicate.
La norma cioè ha introdotto un'espressa eccezione al principio della contestazione immediata di cui all’art. 200 del Codice della Strada, qualora l'accertamento delle violazioni di cui agli artt. 142, 148 e 176 del Codice della Strada, avvenga su strade ed in situazioni in cui la contestazione immediata, per motivi oggettivi (inerenti alla natura della strada stessa), è comunque impossibile, molto difficoltosa ovvero pericolosa per il personale operante o per gli utenti della strada.
Ne discende che, fuori dei casi tassativamente descritti dalla norma, è doveroso continuare ad utilizzare sistemi di misurazione della velocità ovvero di rilevamento o di documentazione degli illeciti avendo riguardo alla disciplina generale del Codice della Strada, procedendo all'immediata contestazione della violazione con il diretto intervento di un organo di polizia
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stradale, anche per l'indubbia portata deterrente che assume la contestazione immediata e per la concreta possibilità di applicare le eventuali misure personali a carico del conducente (come già evidenziato con la Circolare ministeriale n. 300/A/24850/144/5/20/3 del 12 dicembre 2000); ovvero, ove ciò sia impossibile al fine della salvaguardia dell'incolumità degli operatori e dei trasgressori, si provvederà alla notificazione successiva del verbale, indicando, in maniera circostanziata, i motivi che non hanno permesso la contestazione ai sensi dell'art. 201 del Codice della Strada e dell'art. 384 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
Si ricorda che la Corte di Cassazione ha già più volte precisato (vedi ad es. Sez. II, sent. n. 3173 del 14-02-2006) in tema di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), qualora dette apparecchiature consentano la rilevazione dell'illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l'indicazione a verbale dell'utilizzazione di apparecchiature di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la impossibilità della contestazione immediata, in quanto tale indicazione dà comunque conto dell'accadimento e giustifica le ragioni della mancata contestazione immediata.
b) la categoria delle strade
A norma dell’art. 4 citato, gli organi della polizia stradale possono procedere all’accertamento e alla contestazione differita su autostrade e strade extraurbane extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (in ragione dell'oggettiva difficoltà di procedere al fermo dei veicoli dei trasgressori da parte di chi svolge attività di vigilanza stradale in tale contesto ambientale) nonché sulle strade di cui alle lettere C e D, del medesimo articolo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto.
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Occorre sottolineare che la categoria della strada – ossia l’appartenenza alle lettere C e D dell’art. 2 comma del Codice della Strada – è un presupposto obbligatorio e vincolante, non suscettibile, quindi, di alcun apprezzamento discrezionale, e rende, di conseguenza, irrilevante anche l’oggettiva pericolosità di strade rientranti in categorie inferiori.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice della Strada, le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali;
F bis - Itinerari ciclopedonali
Appare, quindi, evidente – ed è stata la causa, in passato, della revoca di alcuni decreti precedentemente adottati – che non possano essere proposti al prefetto provvedimenti relativi a strade di categoria inferiore a D.
Anche il Ministero dell’Interno ha da tempo ribadito, in circolari interpretative ed esplicative del 1° comma dell'art. 4 sopra richiamato, che l'ambito territoriale di utilizzo dei dispositivi è circoscritto chiaramente solo alle autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento, in virtù di un esplicito riferimento al Codice della Strada.
La procedura di individuazione di cui al successivo comma 2, concernente le strade diverse dalle autostrade e strade extraurbane principali, quindi, non può riguardare le strade urbane di quartiere e le strade locali, proprio per l'espresso richiamo al comma 1 del medesimo articolo 4, indipendentemente dall’esclusione formale delle strade urbane di quartiere e delle strade locali.
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Dunque, per le strade extraurbane secondarie (C) e urbane di scorrimento (D) è necessaria una preventiva valutazione da parte del prefetto tendente a verificare che, in concreto, sussistano le obiettive ragioni che legittimano l'impiego di strumenti di accertamento a distanza delle violazioni, in deroga al principio generale della contestazione immediata delle violazioni sancito dall'art. 200 del Codice della Strada.
Tale valutazione è esclusa per le strade urbane di quartiere (E) e le strade locali (F), in quanto tali arterie presentano caratteristiche strutturali e limitazioni di velocità tali da consentire sempre l'intervento diretto degli organi di polizia stradale e la contestazione immediata delle violazioni
A tal proposito, si soggiunge che le strade classificate come extraurbane secondarie (C), quando attraversano i centri abitati, assumono automaticamente e funzionalmente la classificazione di cui all'art. 2, comma 2, lett. D, E, o F, a seconda delle specifiche caratteristiche e a prescindere dall'Ente che abbia la proprietà o la gestione amministrativa della strada stessa.
Pertanto, nell'ipotesi che tali arterie assumano la classificazione di strade urbane di quartiere (E) o strade locali (F) non è ammessa l'installazione di sistemi di rilevamento senza procedere all'immediata contestazione; viceversa, essa è ammessa, quando assumono la classificazione di strade urbane di scorrimento (D), previa puntuale individuazione da parte del Prefetto degli specifici tratti, ai sensi del citato art. 4, secondo comma.
Il Ministero dell’Interno, con Circolare del 3 ottobre 2002, n. 300/A/1/54584/101/3/3/9, in attuazione della normativa sopra richiamata, ha scandito il procedimento di individuazione delle strade, affidandone l’avvio ad un'istanza dell'organo di polizia stradale che, a seguito di una ricognizione delle strade in cui, sulla base della attuale programmazione dei servizi di vigilanza stradale, vengono utilizzati i dispositivi di controllo della velocità, metta in evidenza:
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- la gravità del fenomeno infortunistico registrato nell'ultimo quinquennio nel tratto di strada o nelle immediate vicinanze dello stesso, soprattutto in relazione all'inosservanza delle disposizioni in tema di velocità e di sorpasso; - le caratteristiche del traffico che vi si svolge in relazione sia alla composizione dello stesso, sia ai volumi che ordinariamente interessano l'arteria stradale; - le valutazioni dell'organo di polizia stradale in ordine alle difficoltà operative per procedere con gli ordinari moduli operativi di controllo alla contestazione immediata delle violazioni nell'area segnalata. c) Informazione all'utenza.
Il primo comma dell'articolo 4, di che trattasi, prescrive che l'installazione o l'utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di controllo deve essere portata a conoscenza degli utenti della strada.
Tale prescrizione ha carattere imperativo e non meramente organizzativo e precauzionale, al fine di evitare che l’effetto “sorpresa”, determini situazioni di pericolo per la circolazione. Pertanto, l'avviso della presenza o dell'utilizzazione dei dispositivi deve essere fornito all’utenza,in qualsiasi strada venga installato il dispositivo, pena la nullità della contestazione per violazione di legge (v. Corte di Cassazione sentenza n. 24526 del 2006 e da ultimo, Corte di Cassazione sentenza n. 12883 del 2007)
L’utilizzo da parte del legislatore del 2002 del termine "informazione", senza alcun riferimento alla necessità di una specifica forma di segnalamento
o alla collocazione di un segnale stradale previsto dal codice della strada, comporta esclusivamente che tale avviso può essere dato con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile (e cioè, a titolo esemplificativo, attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione, che Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo
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potranno essere installati, in via provvisoria o definitiva, ad adeguata distanza dal luogo in cui viene utilizzato il dispositivo, ovvero mediante pannelli a messaggio variabile, comunicati scritti o volantini consegnati all'utenza, annunci radiofonici o da parte dei mass-media, ecc… Così la Circolare ministeriale del 3 ottobre 2002, n. 300/A/1/54584/101/3/3/9).
Peraltro con il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, recante Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, il legislatore ha introdotto il comma 6-bis all’art. 142 del Codice della Strada imponendo che “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno”. Il D.M. 15 agosto 2007 ha dato attuazione alla norma precisando che “i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento… in particolare è necessario che tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km” (Così l’art. 2, comma 1).
* * *
Tanto premesso, le SS.LL. sono pregate di voler informare l’attività sanzionatoria in oggetto ai principi su esposti, ponendo particolare attenzione alla natura eccezionale della norma, rispetto alla disciplina dettata dal Codice della Strada, volta a garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti e degli operatori, proprio perché “La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato” (art. 1 comma 1 Codice della Strada).
Al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale in questo territorio provinciale e di accrescere la fiducia del cittadino-utente della strada nello Stato, appare opportuna una ricognizione esatta dell’attuale dislocazione dei dispositivi di segnalazione su tutto il territorio provinciale.
Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo
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In tale prospettiva, si ribadisce la piena disponibilità di questa Prefettura, nel consueto spirito di leale collaborazione tra Stato ed Enti locali, ad indire conferenze di servizi con gruppi di Comuni di aree limitrofe, al fine di rimodulare la presenza dei dispositivi in ragione della effettiva pericolosità dei singoli tratti stradali, valutata su dati aggiornati circa l’effettiva incidentalità.
La nuova sistemazione dei dispositivi dovrà essere tempestivamente corredata da un’adeguata segnalazione all’utenza, secondo quanto previsto dal citato D.M. 15 agosto 2007, in modo da garantirne pienamente la funzione preventiva, prima ancora che repressiva, di deterrente rispetto alla violazione dei limiti di velocità previsti.
Si confida nella consueta fattiva collaborazione.
IL PREFETTO (Mosca)

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Gruppo Consigliare " LA DESTRA " Comune Zagarolo (RM)

Con stima a voi tutti.
Consigliere Procaccini Mario