martedì 30 settembre 2008

GIUDICE DI PACE- VIOLAZIONE ART. 173 COMMA 2 ^ C.D.S. "CONDUCENTE "

Giudice di pace Roma sentenza 9468/04 del 22/01/2004
L' art. 173 co. 2, C.d.S. vieta al conducente di far uso durante la guida di apparecchi radio o cellulari o cuffie auricolari, a meno che non si adotti un sistema di viva voce, oppure le cuffie consentano una normale percezione uditiva ad entrambe le orecchie e un normale utilizzo delle mani, che non ne risulti ostacolato.
In caso di violazione di tale norma, la legge prevede la decurtazione di 5 punti dalla patente, nonche' sanzioni amministrative pecuniarie.
La contravvenzione e' valida pero' soltanto se avviene l'immediata contestazione da parte delle forze dell'ordine. E' pertanto necessario che il conducente venga fermato e venga in effetti accertato il fatto, anche per dare la possibilita' di immediata "difesa" al conducente stesso.
Non deve pertanto esserci alcun dubbio sul fatto contestato, e l'uso del cellulare da parte del conducente deve essere accertato nelle forme piu' idonee e certe possibili.
Nel caso invece le forze dell'ordine non abbiano eseguito immediata contestazione, e non sussistano validi motivi per non aver contestato subito l'infrazione, l'art. 23 penultimo comma, della L. 689/81 prevede che il Giudice di Pace, a seguito del ricorso alla contravvenzione, annulli la contravvenzione stessa per mancanza di prove sufficienti.
Nella sentenza de quo, l'agente di polizia aveva sanzionato un conducente in quanto alla guida con cellulare senza auricolare, senza pero' effettuare la contestazione immediata, adducendo come motivo a verbale che il veicolo non poteva essere arrestato in quanto si trovava ad eccessiva distanza dal posto di polizia.
Il Giudice di pace, nella sentenza riportata sotto, accertanta la mancata contestazione immediata, e affermato che il motivo riportato, cioe' l'eccessiva distanza del veicolo, sia proprio in netta contraddizione con la possibilita' di accertare senza dubbio l'infrazione effettiva, ha dichiarato illegittimo e quindi annullato il verbale di contravvenzione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.° 51384/03 R.G.
TRA
XXX, domiciliato in Roma, Viale degli Ammiragli n. 46, presso lo studio del proprio procuratore e difensore avv. Simone Pacifici
Ricorrente
CONTRO
Sindaco p.t. del comune di Roma, domiciliato in Roma, Via del Campidoglio, 1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ex art. 23 L. 689/1981 avverso verbale di accertamento di violazione n. 300077171 allegato alla presente sentenza in copia conforme e della quale ne fa parte integrante.
CONCLUSIONI. Come da verbale di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5/06/2003 il ricorrente di cui in epigrafe ha proposto opposizione avverso il provvedimento di cui sopra deducendone la illegittimità per mancata contestazione immediata ed illogicità della motivazione.
Non si costituiva l'Amministrazione
Ad istruttoria espletata, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e conseguentemente va accolta.
Il ricorrente contesta di aver fatto uso del telefono cellulare, e la possibilità di accertamento da parte del verbalizzante per essere lontano dal posto di rilevazione.
In fatto, il verbalizzante giustifica l'omissione della contestazione immediata per l'impossibilità di arresto del veicolo in quanto lontano dal posto di accertamento; tale circostanza lascia dubbi sulla sicura percezione dell'uso, da parte del ricorrente, di un telefono cellulare privo di auricolare o di sistema a viva voce. Nel dubbio, questo Giudice ritiene debba applicarsi l'art. 23, penultimo comma, della L. 689/81, come modificato dal D. Lgs. N. 507/1999.
Le spese di causa come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice di Pace di Roma, nella persona dell'Avv. Fernando Savarese, definitivamente pronunciando ed in accoglimento della domanda proposta da XXX, dichiara illegittimo il processo verbale di contravvenzione e, per quanto di ragione, lo annulla.
Condanna la resistente Pubblica Amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in euro 200,00 per spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore dr. Simone Pacifici.
Così deciso in Roma lì 22/01/2004
IL GIUDICE DI PACE
Fernando Savarese

mercoledì 24 settembre 2008

Acquistata nuova auto per... ?... la Polizia Locale di Zagarolo

L'Amministrazione ha provveduto ad acquistare una nuova autovettura di servizio per la Polizia Locale.

Un passo decisivo per consentire alla Polizia Locale di espletare con maggiore efficienza i compliti istituzionali che è chiamata a svolgere nell'ambito del territorio comunale.

In questo caso e, salvo sorprese, non si può che elogiare l'attenzione dell'Amministrazione nei confronti della sicurezza del cittadino.

Una sola cosa non ci è chiara... come mai viene parcheggiata nell'area destinata alle autovetture di rappresentanza Comunali e non nei pressi del Comando della Polizia Locale?

martedì 23 settembre 2008

CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.09.2008 IL SINDACO MODIFICA IL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO SUL PIANO DI RECUPERO PER VALLE MARTELLA

Consiglio Comunale del 24.09.08, il Sindaco modifica il punto 4 dell'ordine del giorno da:
- Piano Particolareggiato di Recupero di Valle Martella approvato con delibera di Consiglio Comunale n.47/2007. Presa d'atto della mancata presentazioni di osservazioni della Regione Lazio: Approvazione piano ai sensi della legge regionale n.36/87

IN

-Piano Particolareggiato di Recupero di Valle Martella approvato con delibera del Consiglio Comunale n.47/2007. Esame osservazioni della Regione Lazio. Approvazione piano ai sensi della legge Regionale n. 36/87.


SINDACO.... cosa si cela dietro questo cambiamento di rotta?

Abbiamo innestato un'altra volta la retromarcia ?

Cons. Cav Mario Procaccini

mercoledì 17 settembre 2008

Deliberazione di Consiglio del 30/7/2008 -- Stato piani di recupero per Valle Martella --





Dopo le interrogazioni fantasma, le indennità pazze, la farsa sulle Alte Professionalità e gli allegri "Amici del Gemellaggio" ora è il turno del fantomatico "silenzio-assenso" dalla Regione Lazio per i piani di recupero a Valle Martella.

Eppure nel corso del consiglio comunale del 30 luglio scorso, a domanda puntuale sullo stato dei piani di recupero a Valle Martella, il primocittadino restava in religioso "silenzio"... chissà, forse in cenno di "dissenso" per la domanda posta alla quale non mi sembra che abbia fornito una risposta...

Amici di Valle Martella, basta con questi amministratori buoni solo a far promesse pre-elettorali. Il Sig. Leodori da oltre 12 anni governa la città e da oltre 5 che è consigliere alla provincia di Roma.

Se dopo tutto questi anni sta ancora indugiando su parziali piani di recupero, silenzio-assenso e altro di questo genere senza aver messo in atto nulla e' evidente che ci sta prendendo in giro.


Un saluto,
Consigliere Mario Proccacini.

lunedì 15 settembre 2008

SILENZIO ASSENSO - O SILENZIO RIFIUTO - O SILEZIO RIGETTO - DEI PIANI DI RECUPERO EX LEGGE 28/1980""

TRATTASI DI SILENZIO ASSENSO O DI SILENZIO RIFIUTO O DI SILENZIO RIGETTO ?
QUANTO SI E' IN PRESENZA DI AREE SOTTOPOSTE AL RISPETTO DEL VINCOLO FALDE IDRICHE- VINCOLO ARCHEOLOGICO- VINCOLO DEI FOSSI ?

Il Sindaco ( Signor Dott Leodori Daniele ) parla di silenzio assenso - per i piani di recupero per la frazione di Valle Martella, inviati alla Regione Lazio solo dopo l'interrogazione avanzata dal Consigliere Procaccini (:)
Caro Sindaco i pareri sui vincoli sono stati acquisiti ?
Caro Sindaco dia risposta all'interrogazione proposta da questo Consigliere nella seduta del 30.07.2008 che di seguito riporto .
""" Si interroga il Sindaco per sapere quando saranno efficaci i piani di recupero di Valle Martella, se sono stati inviati alla Regione Lazio ed il relativo stato dei vincoli""
Noi siamo in attesa delle sue risposte.
Legge reg. Lazio n.36 del 02.luglio 1987.
( alcune norme sul silenzio assenso-D.L. n.269/2003 )
Sentenza Consiglio di stato n. 1642/2008.

CONS PROCACCINI

gradirei la correttezza- nel lasciare i commenti, grazie

domenica 14 settembre 2008

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001- Supplemento Ordinario n. 112(Rettifica G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001)


[ ... ]


Articolo 45


Trattamento economico(Art. 49 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 23 del d.lgs n. 546 del 1993)
1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parita' di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati:a) alla produttivita' individuale;b) alla produttivita' collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente;c) all'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.

[ ... ]




Segnaliamo a tal proposito la recente sentenza della Procura della Corte dei Conti n. 457/08.



Un pò lunga, ma di estremo interesse... soprattutto per le ex Alte Professionalità!



Buona lettura.

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001- Supplemento Ordinario n. 112(Rettifica G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001)

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Articolo 45

Trattamento economico(Art. 49 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 23 del d.lgs n. 546 del 1993)
1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parita' di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati:a) alla produttivita' individuale;b) alla produttivita' collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente;c) all'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.
[ ... ]

Segnaliamo a tal proposito la recente sentenza della Procura della Corte dei Conti n. 457/08.

Un pò lunga, ma di estremo interesse... soprattutto per le ex Alte Professionalità!

Buona lettura.

mercoledì 10 settembre 2008

NASCE IL BLOG " LA DESTRA PER VALLE MARTELLA"

Amici di Valle Martella,
da oggi è stato attivato il blog "La Destra per Valle Martella" dedicato ad esporre ed illustrare l'attività svolta dal gruppo de La Destra a Valle Martella.

Il blog è raggiugibile cliccando sul seguente link: La Destra per Valle Martella

Saluti,
Cons. Cav. Mario Procaccini.

domenica 7 settembre 2008

"" ALTE PROFESSIONALITA' "" - ZAGAROLO: IL SINDACO LEODORI "INNESTA LA ...........RETROMARCIA ! "

(risposta interrogazione prot. 18074 -18077 prot. uscita )

M A N I F E S T O

A seguito delle innumerevoli INTERROGAZIONI presentate dal Consigliere Comunale Mario PROCACCINI al Sindaco di Zagarolo sulle indennità corrisposte ai responsabili di Area e Ufficio supporto del Sindaco , nonchè sulla nomina del Vice Segretario Generale, l'amministrazione Comunale è stata costretta a rivedere l'intero procedimento seguito dal Sindaco per quanto riguarda l'individuazione delle "ALTE PROFESSIONALITA' " e gli incarichi ai " RESPONSABILI di AREA " unitamente alle indennità ad essi corrisposte , riconducendole , nei limiti fissatti non più per le alte professionalità, ma nei limiti fissati per le posizioni organizzative ( Riducento l'importo corrisposto ) :

Nello stesso tempo è stato revocato la nomina del vice Segretario Generale, al quale veniva corrisposta una indennità pari al 30% di quella fissata per i Capi Area !

L'opposizione svolta dal Consigliere PROCACCINI nel Consiglio Comunale di Zagarolo comincia a dare i suoi frutti : RICONDURRE L'AMMINISTRAZIONE DI ZAGAROLO AD AGIRE NELLA LEGALITA' !

A questo punto ci viene spontaneo pronunciare le parole "" FATIDICHE "" ....... per fortuna che c'e' MARIO !!!.


""" LA DESTRA PER ZAGAROLO """