lunedì 27 aprile 2009

GIUDICATE VOI ! RIPORTO UN PASSO DELLA NORMA SUI VINCOLI DELLE FALDE ACQUIFERE "LEODORI DEVE DARE MOLTE RISPOSTE AMICI DI VALLE MARTELLA "

. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:
(A-B-C) D) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonche' dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
http://marioprocaccini.blogspot.com/2008/11/via-acqua-felice.html
http://marioprocaccini.blogspot.com/2009/01/mozione-per-la-istituzione-commissione.html

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Gruppo Consigliare Zagarolo
INTERROGAZIONE.

Oggetto:-Domande di sanatoria (legge 326/03)-L.R. n.12/04
· Protocollo nr.0028689 del 13.12.2004 a nome di SARACINI Enrico;

Premesso che , in data 28.02.2009 il responsabile dell’area IV^ con nota n.0005184/U mi rimetteva domanda di condono ;
.CHE in relazione all’analisi della domanda di Sanatoria prot.0028689,prodotta dall’Avv.SARACINI Enrico,relativa alla legge 326/03 e L.R.12/04 si sono riscontrate alcune anomalie che metterebbero in discussione la validità della stessa domanda e quindi la sua non accettazione, nello specifico:
*Il primo punto riguarda la data di arrivo ed il suo protocollo.La domanda è stata spedita tramite raccomandata ma manca sulla stessa il timbro di annullamento nonché il codice a barre. La stessa è stata presentata presso l’ufficio postale alle ore 15,05 orario in cui l’ufficio postale risulta chiuso al pubblico:
*Nella prima pagina della domanda mancano tutti i dati relativi alla consistenza immobiliare quali foglio, particella e subalterno, interessata dalla costruzione;
*La domanda è priva degli allegati necessari al fine di accettare ed individuare la stessa costruzione e/o porzione di essa;
*La costruzione abusiva ricade in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico- rispetto falde acquifere e quindi,secondo quanto recita la legge, non poteva e non doveva essere accettata,ma inviare comunicazione di rigetto della stessa domanda;
*Tali fabbricati potrebbero superare la cubatura ammessa per legge costituendo un unico complesso che andrebbe considerato nel suo insieme e non per parti;
*La costruzione non è stata adibita a prima abitazione così come dichiarato nella domanda,invero locata a terzi.
Da una attenta osservazione dell’ortofoto relativa al periodo luglio 2003, riconducibile alla Sara Nistri di Roma, la sagoma degli immobili sembrerebbe non avere la sagoma attuale..
Che , il responsabile d’area con nota n.8893 del 07.04.2009 ha comunicato l’avvio della procedura di insanabilità delle domande di condono.
Quanto sopra specificato ; considerato che i manufatti in questione sono tuttora
esistenti;considerato che detti manufatti, come certificato dall’ufficiale anagrafe ,
risulterebbero abitati da circa 15 persone; considerato che l’area indicata è
sottoposta a vari vincoli tra cui quello sismico;
Ciò premesso si INTERROGA la S V. per conoscere che tipo di provvedimenti sono
Stati adottati a tutela di quelle persone ivi dimoranti, anche in considerazione degli
eventi nella vicina regione Abruzzese.-
Si ringrazia.
Cons. Cav. Mario Procaccini

venerdì 24 aprile 2009

NUOVE TARIFFE TARSU ..........." E IO PAGO"'?????

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nomadi...risposta del sindaco


giovedì 23 aprile 2009

INTERROGAZIONI CONSIGLIO C0MUNALE DEL 22.04.2009

http://marioprocaccini.blogspot.com/2007/12/consiglio-comunale-del.html

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Gruppo Consigliare Zagarolo
INTERROGAZIONE.

Oggetto:-Domande di sanatoria (legge 326/03)-L.R. n.12/04
· Protocollo nr.0028689 del 13.12.2004 a nome di SARACINI Enrico;

Premesso che , in data 28.02.2009 il responsabile dell’area IV^ con nota n.0005184/U mi rimetteva domanda di condono ;
.CHE in relazione all’analisi della domanda di Sanatoria prot.0028689,prodotta dall’Avv.SARACINI Enrico,relativa alla legge 326/03 e L.R.12/04 si sono riscontrate alcune anomalie che metterebbero in discussione la validità della stessa domanda e quindi la sua non accettazione, nello specifico:
*Il primo punto riguarda la data di arrivo ed il suo protocollo.La domanda è stata spedita tramite raccomandata ma manca sulla stessa il timbro di annullamento nonché il codice a barre. La stessa è stata presentata presso l’ufficio postale alle ore 15,05 orario in cui l’ufficio postale risulta chiuso al pubblico:
*Nella prima pagina della domanda mancano tutti i dati relativi alla consistenza immobiliare quali foglio, particella e subalterno, interessata dalla costruzione;
*La domanda è priva degli allegati necessari al fine di accettare ed individuare la stessa costruzione e/o porzione di essa;
*La costruzione abusiva ricade in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico- rispetto falde acquifere e quindi,secondo quanto recita la legge, non poteva e non doveva essere accettata,ma inviare comunicazione di rigetto della stessa domanda;
*Tali fabbricati potrebbero superare la cubatura ammessa per legge costituendo un unico complesso che andrebbe considerato nel suo insieme e non per parti;
*La costruzione non è stata adibita a prima abitazione così come dichiarato nella domanda,invero locata a terzi.
Da una attenta osservazione dell’ortofoto relativa al periodo luglio 2003, riconducibile alla Sara Nistri di Roma, la sagoma degli immobili sembrerebbe non avere la sagoma attuale..
Che , il responsabile d’area con nota n.8893 del 07.04.2009 ha comunicato l’avvio della procedura di insanabilità delle domande di condono.
Quanto sopra specificato ; considerato che i manufatti in questione sono tuttora
esistenti;considerato che detti manufatti, come certificato dall’ufficiale anagrafe ,
risulterebbero abitati da circa 15 persone; considerato che l’area indicata è
sottoposta a vari vincoli tra cui quello sismico;
Ciò premesso si INTERROGA la S V. per conoscere che tipo di provvedimenti sono
Stati adottati a tutela di quelle persone ivi dimoranti, anche in considerazione degli
eventi nella vicina regione Abruzzese.-
Si ringrazia.
Cons. Cav. Mario Procaccini

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Gruppo Consigliare Zagarolo
INTERROGAZIONE.
PREMESSO

Che, la giunta con atto n. 46 del 30.03.2009 delibera di vendere una porzione di terreno ascritto al foglio 46 particella 79 di proprietà comunale (.)Rilevato che la giunta comunale nell’atto di delibera richiama la deliberazione del Consiglio Comunale, la n.5 del 26.01.2009 e atteso che nella deliberazione di Consiglio si precisa ““STRADA DI NUOVA COSTRUZIONE E PARCHEGGI VIA VALLE DEL FORMALE.DA VERIFICARE EVENTUALI RELITTI. VENDIBILE FOGLIO 46 PARTICELLA 79 ( PARTE DI CIRCA 100 MQ) OCCUPATA DA AMPLIAMENTO DISTRIBUTORE API.””
Ciò premesso si interroga la S V per conoscere:
1^ in quale atto Comunale sono reperibili le verifiche richieste dal
Consiglio Comunale con la deliberazione n.05 del 26.01.2009.
2^ in quale atto è reperibile il parere di legittimità tecnica emesso dal
responsabile d’Area che alla data del 30.03.2009 si identifica nel
geom. PEPE Franco.
Si precisa che con il presente atto si contesta la vendita di tale porzione di terreno alla ditta LULLI Emanuele.

Si ringrazia

Cons. Procaccini Mario.

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.Gruppo Consigliare Zagarolo

INTERROGAZIONE. in. n.5

Questo Consigliere è stato avvicinato da cittadini Zagarolesi i quali hanno rappresentato che verosimilmente l’assessore Roberto SESTO durante la presidenza del consiglio ha assunto la direzione di Lavori per opere edilizie ricadente sul territorio Comunale .
Ciò premesso si interroga la S V per conoscere la fondatezza di tale voci, che qualora positive, si voglia specificare se l’opera prestata dall’assessore ex presidente del Consiglio Comunale in qualità di tecnico abbia investito strutture Comunale o private.

Si ringrazia
Cons. Procaccini Mario


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Gruppo Consigliare Zagarolo
INTERROGAZIONE. int. n.4


PREMESSO
Che, in data 06.04.2009 mi è stata consegnata da parte di un privato nota n.6515 acclarata al prot. Com. in data 12.03.2009 con la quale si richiede il senso unico di circolazione in viale Ungheria (.)
Ciò premesso si interroga la S V per conoscere che tipo di iniziative sono state intraprese è che tipo di risposta è stata fornita ai firmatari.-
Si ringrazia
Cons. Procaccini Mario.

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Gruppo Consigliare Zagarolo
INTERROGAZIONE. int. 3
Viste le condizioni di degrado del parcheggio comunale antistante la stazione ferroviaria;
Visto l’aumento del prezzo del ticket per la sosta;
Considerata l’importanza dei luoghi;
Tenuto conto del susseguirsi di voci su un presunto impegno della Provincia di Roma che avrebbe stanziato circa 52000 euro per riqualificare l’area del parcheggio ; ciò premesso si interroga la S V per conoscere se effettivamente sono stati stanziati dei fondi per l’intervento sopra indicato e in caso affermativo si desidera sapere l’inizio dei lavori.
Si ringrazia
Cons. Procaccini Mario.

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Gruppo Consigliare Zagarolo
INTERROGAZIONE. Int n.2
Visto Che, nei primi giorni del mese di aprile si è verificato un sisma nella provincia abruzzese ; ciò premesso si interroga la S V per conoscere che tipo di iniziative sono state intraprese da questa amministrazione in sostegno di quella popolazione .
Si ringrazia
Cons. Procaccini Mario.

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Gruppo Consigliare Zagarolo
INTERROGAZIONE. ( n.1 )
PREMESSO
Che, in data 20.04.2009 HO rilevato sullo stabile Comunale ,settore area amministrativa , numerose fessure sui muri portanti; ciò premesso si interroga la S V per conoscere che tipo di iniziativa sono state intraprese a tutela della collettività e del personale ivi lavorante.
Si rammenta che il nostro comune è sottoposto al vincolo sismico.

Si ringrazia
Cons. Procaccini Mario.
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Gruppo Consigliare Zagarolo
INTERROGAZIONE.
PREMESSO


Che, in data 06.04.2009 mi sono state consegnate dal Presidente di Zona-Colle Massimo note n.9370- 9371 acclarate al prot. Com. in data 12.04.2009 con le quale si richiede la modifica del servizio trasporto pubblico su via Colle Massimo (.)
Ciò premesso si interroga la S V per conoscere che tipo di iniziative sono state intraprese è che tipo di risposta è stata fornita ai cittadini ivi dimoranti.-
Si ringrazia



Cons. Procaccini Mario.

martedì 21 aprile 2009

Ma chi sei ? BERLUSCONI!



sabato 18 aprile 2009

DOVE-COME E QUANDO SI EVINCE IL REATO DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE:


RIFLESSIONE.Il distributore è stato realizzato occupando parte del territorio comunale che altrimenti poteva essere utilizzato in modo diverso. In altre parole, se qualcuno occupa "abusivamente" territorio comunale e, coincidenza, nessuno degli uffici comunali se ne accorge per anni, e' quantomeno dubbio che l'Ente si metta a disposizione dell'occupante chiedendo 750 euro di affitto per gli anni passati e contemporaneamente deliberi la vendita del lotto per trattativa privata senza entrare nel merito dell'eventuale danno arrecato dall'occupazione del lotto di terreno comunale. Sarebbe stata cosa diversa se il proprietario avesse avanzato richiesta di acquisto prima della realizzazione della stazione di servizio; in tal caso l'ufficio competente poteva stabilire se il lotto occupato non serviva a nulla o poteva essere impiegato per un qualche uso di utilita' per la collettivita'. Per capirci, se tu avessi un terreno e decidessi di costruire un muro di recinzione occupando una porzione della carreggiata stradale, credo , tu passeresti seri problemi ed il comune ti costringerebbe a demolire. Tra l'altro il progettista dell'area di servizio e' Pinci che guarda caso, nel 2005, il nostro bravo Sindaco l'ha voluto in CEC.

http://marioprocaccini.blogspot.com/2008/11/aaa-vendesi-terreno-comunale-al.html
http://marioprocaccini.blogspot.com/2008/10/oggetto-nota-interpretativa-richiesta.html




























venerdì 17 aprile 2009

mercoledì 15 aprile 2009

CATASTO DEGLI SCARICHI"LEODORI DIA RISPOSTE"


il controllo dei complessi produttivi e civili allacciati alle reti fognarie, per quanto attiene alla accettabilità degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, nonché i controlli sui complessi di cui sopra per gli accertamenti sulla qualità e quantità dei reflui ed in materia tariffaria;
la fissazione dei limiti di accettabilità in base alle caratteristiche dell'impianto centralizzato di depurazione in modo da assicurare il rispetto delle seguenti indicazioni e finalità fissate dalla disciplina regionale:
Valutare il carico effettivamente sversato nella rete fognaria comprensivo degli apporti delle sostanze pericolose di cui alla direttiva 76/464/CEE e delle relative direttive conseguenti, disaggregato per tipologie significative, sulla base della consistenza degli agglomerati serviti e del catasto degli scarichi di acque reflue industriali allacciati al reticolo fognario.
Valutare il livello di coerenza del carico nominale dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane in relazione al carico complessivo veicolato dal sistema fognario sotteso all'impianto medesimo.
Definire l'eventuale "capacità residua" di trattamento dell'impianto delle acque reflue urbane in rapporto al suo bacino d'utenza ed alle esigenze di collettamento delle acque reflue urbane non ancora soddisfatte. Verificare l'efficienza depurativa in un arco temporale significativo al fine di assicurare, comunque, il rispetto della disciplina di cui all'art. 28, commi 1 e 2 del decreto.
Evitare che l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane possa costituire "mezzo di diluizione" di sostanze / composti / fattori inquinanti derivanti dagli scarichi industriali non compatibili con il processo biologico di depurazione.
Individuare la tipologia di carichi inquinanti degli scarichi delle acque reflue industriali allacciati al reticolo fognario per i quali, in relazione alla loro pericolosità, si rende necessario l'abbattimento presso gli insediamenti / impianti che li producono.
Definire nell'ambito della capacità residua di trattamento di cui alla precedente lettera c), i criteri specifici per individuare eventuali deroghe ai parametri caratteristici del carico organico biodegradabile e, del carico di azoto e fosforo.
Garantire che non sia compromesso il riuso delle acque reflue depurate e dei fanghi prodotti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.
le norme tecniche generali di allacciamento e di uso della fognatura;
la disciplina dei conferimenti di rifiuti e acque reflue autotrasportati;
la gestione amministrativa dell'utenza

martedì 14 aprile 2009

Esposto Denuncia Nuovo tratto di strada Via Valle del Formale-Rotatoria via Sassobello.

ESPOSTO DENUNCIA ALLA PROCURA DELLA REPUBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI
Oggetto: opere pubbliche in esercizio nell’ambito del Comune di Zagarolo sprovviste del certificato di collaudo
Il sottoscritto Mario Procaccini, nato a Cautano (BN) in data 8/7/1950 e residente in via di Colle Prato Nuovo, n. 111 – 00039 Zagarolo, in qualità di Consigliere Comunale del Comune di Zagarolo, espone e denuncia quanto segue: In data 17 giugno 2008 inoltrava richiesta al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Geom. Franco Pepe e per conoscenza all’Assessore ai Lavori Pubblici, Antonella Bonamoneta, al Comandante della Polizia Locale, Aniello Nunziata e al Sindaco Daniele Leodori di Zagarolo, prot. n. 0013275, tesa a ottenere la certificazione di collaudo e la composizione della relativa commissione, ai sensi dell’art. 28 della L. 109/94 e degli artt. 187 e segg. del D.P.R. n. 554/99, per le seguenti opere pubbliche realizzate nell’ambito del territorio di Zagarolo: 1) Tratto di strada in via Valle del Formale nella zona antistante agli impianti sportivi; 2) Rotatoria in prossimità dell’incrocio stradale tra via di Sassobello e via Einaudi, in località Valle Martella; In data 23 giugno 2008, lo scrivente, acquisiva presso la segreteria municipale del comune di Zagarolo, nota di risposta resa dal Geom. Franco Pepe, prot. n. 0013599 del 20.6.2008 per mezzo della quale il medesimo comunicava che, il certificato di collaudo del nuovo tratto di strada realizzato lungo via Valle del Formale è in corso di redazione da parte dell’Ing. Claudio Mirti, mentre per l’opera sita in località Valle Martella, dichiarava di aver già prodotto copia della documentazione richiesta in data 9.6.2006, prot. n. 0020553. Lo scrivente, precisa che, in predetta documentazione non ha rinvenuto il certificato di regolare esecuzione che, doveva essere prodotto dal progettista dell’opera e, sulla scorta del quale il responsabile del procedimento, Geom. Franco Pepe, poteva e doveva effettuare le necessarie verifiche. CONSIDERANDO CHE: Il nuovo tratto di strada di via Valle del Formale, nella zona antistante agli impianti sportivi, è stato aperto alla circolazione stradale nello scorso ottobre 2007; Il costo dell’opera in parola è stato di gran lunga superiore a € 500.000,00 e, conseguentemente, a mente del comma 3 dell’art. 23 del D. Lgs. 163/2006 (art. 28, L. 109/94) il certificato di collaudo non può essere sostituito con il certificato di regolare esecuzione reso dal direttore dei lavori; Ai sensi dell’art. 28 della L. 109/94 e artt. Dal 187 al 210 del regolamento D.P.R n. 554/99 la mancanza del certificato di collaudo che attesta l’avvenuto collaudo dell’opera in questione, impossibilita l’ente locale comunale all’accertamento della conformità dell’opera rispetto ai patti contrattuali ed alle regole dell’arte. Pertanto in assenza di tale documentazione, non si comprende in base a quali criteri e normative di legge il preposto Ufficio comunale abbia potuto accertare la buona esecuzione dell’opera e liquidare il corrispettivo all’appaltatore; La rotatoria realizzata in località Valle Martella, in prossimità dell’incrocio di via di Sassobello e via Einaudi è in esercizio da gennaio 2006, sebbene già a suo tempo fu oggetto di interrogazione da parte del sottoscritto, poiché realizzata in modo apparentemente difforme rispetto al progetto presentato dal Geom. Marano ed approvato dall’Amministrazione del Comune di Zagarolo; L’importo corrisposto alla ditta appaltante per la rotatoria di Valle Martella è ben inferiore a € 500.000,00, quindi, nel caso specifico, a mente del comma 3 dell’art. 23 del D. Lgs. 163/2006, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione reso dal direttore lavori. Lo scrivente tuttavia evidenzia che nella documentazione fornita dal Geom. Franco Pepe, responsabile del procedimento in questione, tale documentazione non risulta presente. TUTTO CIÒ PREMESSO Il sottoscritto espone quanto sopra ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità amministrative e penali in cui si ritenga possa essere incorso il funzionario responsabile dello svolgimento del procedimento in parola, della relativa istruttoria e della decisione conclusiva. In particolare, lo scrivente, non riuscendo ad ottenere informazioni rassicuranti circa lo stato dei collaudi per le opere pubbliche in oggetto né dal responsabile del procedimento Geom. Franco Pepe, né dall’Assessore ai Lavori Pubblici Antonella Bonamoneta (la quale condivide uno Studio Tecnico Commerciale con il Geom. Sandro Marano), né dal Sindaco Daniele Leodori si trova, suo malgrado, costretto a richiedere se, nei fatti esposti in narrativa, si ravvisino inadempienze e mancate verifiche che possano mettere a rischio la pubblica incolumità. In particolare, lo scrivente, chiede di verificare se per le opere in parola, non esistano i presupposti per chiuderle al pubblico uso non avendo potuto il responsabile del procedimento, Geom. Franco Pepe, aver effettuato la necessaria verifica tesa ad accertare la buona esecuzione dell’opera, ai sensi degli articoli di legge richiamati in premessa, in quanto sprovvisto della necessaria documentazione di collaudo. Il sottoscritto a norma degli artt. 90 e 408 C.P.P. chiede di essere informato dell'eventuale richiesta di archiviazione da parte del P.M. Cons. Cav. Mario Procaccini Si allegano alla presente copia della seguente documentazione: 1) Richiesta tesa ad ottenere i certificati di collaudo per le opere in questione; 2) Risposta resa dal Geom. Franco Pepe, responsabile area Lavori Pubblici e Commercio del Comune di Zagarolo; 3) Documentazione resa dal Geom. Franco Pepe in data 20.6.2006

lunedì 13 aprile 2009

Corte di Cassazione ha detto (sentenza 14466/09

Corte di Cassazione ha detto stop ai ritardi nella pubblica amministrazione e invita i dipendenti pubblici a rispondere subito ai cittadini. Lecita dunque la condanna di chi con il proprio silenzio o con risposte date in ritardo non evade le richieste dei cittadini. La Corte, in particolare, ha convalidato una condanna per omissione di atti d'ufficio inflitta ad un ingegnere addetto ai servizi tecnici comunali che non aveva dato risposta a una formale richiesta di una cittadina. La donna che era stato oggetto di un provvedimento di espropriazione aveva chiesto al tecnico di prendere visione di un atto con cui la Regione aveva ceduto al Comune aree destinate alla realizzazione di un parcheggio. Nonostante la richiesta formale il tecnico non aveva mai dato una risposta esauriente e il caso finiva in Tribunale con conseguente condanna dell'Ingegnere per omissione di atti d'ufficio. La condanna è stata ora confermata dai giudici della Sesta Sezione Penale della Corte (sentenza 14466/2009) che hanno ritenuto sussistere la fattispecie prevista e punita dall'art. 328 c.p. ossia l'omissione di atti di ufficio. Rischia dunque una condanna penale il dipendente della Pubblica amministrazione che temporeggia davanti alle richieste di un cittadino oppure che resta in silenzio. Nella parte motiva della sentenza la Corte spiega che ''Resta ingiustificato il silenzio omissivo del pubblico ufficiale perche', nell'economia del delitto di cui all'art. 328 c.p., una volta individuato l'interesse qualificato alla conoscenza da parte del richiedente, anche la risposta negativa dell'ufficio adito, in termini di indisponibilita', oppure di parziale disponibilita' della documentazione richiesta, fa parte del contenuto dell'atto dovuto al cittadino, il quale, sull'informazione negativa, puo' organizzare la sua strategia di tutela, oppure rinunciare in modo definitivo ad ogni diversa sua pretesa''. La severita' della norma, spiega la Corte, e' ''posta a tutela del privato ed e' strutturata in modo da impedire sacche di indebita inerzia nel compimento di atti dovuti''. Già la Corte d'appello aveva confermato la condanna di primo grado ed è risultato inutile il ricorso in Cassazione giacché gli Ermellini hanno avvertito che ''il silenzio omissivo del pubblico ufficiale'' o gli eventuali ritardi nelle risposte al cittadino saranno puniti severamente.

Corte di Cassazione ha detto (sentenza 14466/09

Corte di Cassazione ha detto stop ai ritardi nella pubblica amministrazione e invita i dipendenti pubblici a rispondere subito ai cittadini. Lecita dunque la condanna di chi con il proprio silenzio o con risposte date in ritardo non evade le richieste dei cittadini. La Corte, in particolare, ha convalidato una condanna per omissione di atti d'ufficio inflitta ad un ingegnere addetto ai servizi tecnici comunali che non aveva dato risposta a una formale richiesta di una cittadina. La donna che era stato oggetto di un provvedimento di espropriazione aveva chiesto al tecnico di prendere visione di un atto con cui la Regione aveva ceduto al Comune aree destinate alla realizzazione di un parcheggio. Nonostante la richiesta formale il tecnico non aveva mai dato una risposta esauriente e il caso finiva in Tribunale con conseguente condanna dell'Ingegnere per omissione di atti d'ufficio. La condanna è stata ora confermata dai giudici della Sesta Sezione Penale della Corte (sentenza 14466/2009) che hanno ritenuto sussistere la fattispecie prevista e punita dall'art. 328 c.p. ossia l'omissione di atti di ufficio. Rischia dunque una condanna penale il dipendente della Pubblica amministrazione che temporeggia davanti alle richieste di un cittadino oppure che resta in silenzio. Nella parte motiva della sentenza la Corte spiega che ''Resta ingiustificato il silenzio omissivo del pubblico ufficiale perche', nell'economia del delitto di cui all'art. 328 c.p., una volta individuato l'interesse qualificato alla conoscenza da parte del richiedente, anche la risposta negativa dell'ufficio adito, in termini di indisponibilita', oppure di parziale disponibilita' della documentazione richiesta, fa parte del contenuto dell'atto dovuto al cittadino, il quale, sull'informazione negativa, puo' organizzare la sua strategia di tutela, oppure rinunciare in modo definitivo ad ogni diversa sua pretesa''. La severita' della norma, spiega la Corte, e' ''posta a tutela del privato ed e' strutturata in modo da impedire sacche di indebita inerzia nel compimento di atti dovuti''. Già la Corte d'appello aveva confermato la condanna di primo grado ed è risultato inutile il ricorso in Cassazione giacché gli Ermellini hanno avvertito che ''il silenzio omissivo del pubblico ufficiale'' o gli eventuali ritardi nelle risposte al cittadino saranno puniti severamente.

mercoledì 8 aprile 2009

GLI SCIACALLI

Elio Sensolini Arrà ha inviato un messaggio ai membri di -GABI- Associazione di Volontariato e Protezione Civile.--------------------(vuoto)Massima attenzione Gli sciacalli sono attivi anche sul web e sfruttando l’onda emotiva degli italiani!Per questo l'associazione Gabi si asterrà dal fare richieste di qualsiasi genere tramite il web.*****************************************************DIVENTARE VOLONTARI. I singoli cittadini e i gruppi che non fanno gia' parte di associazioni di volontariato collegate alla Protezione civile e volessero partecipare direttamente in Abruzzo agli aiuti possono rivolgersi al responsabile Protezione civile del proprio Comune di residenza, che fornira' le indicazioni per rendersi utili in prima persona e le associazioni da contattare.DONAZIONI IN DENARO. La Protezione civile regionale raccomanda di effettuare le donazioni in denaro, intestate alla Regione Abruzzo, sul conto corrente postale 10 400 000 o sul conto corrente bancario con IBAN IT 69 0300 21530 0000 41 0000000 con causale ''Regione Abruzzo - donazione per il sisma''.ACCOGLIENZA. I cittadini del Lazio in grado di offrire disponibilita' per posti letto o abitazioni non utilizzate possono chiamare la Protezione civile regionale al numero 803 555.DONARE IL SANGUE. E' pubblicato nello ''Speciale terremoto'' sulla homepage del sito della Regione Lazio (www.regione.lazio.it) l'elenco dei centri dove donare il sangue.CIBO E VESTIARIO. Tutte le offerte di beni alimentari e vestiti nuovi o usati vanno portate alla Croce Rossa Italiana. Per qualsiasi ulteriore informazione si puo' contattare la Protezione civile regionale (per il Lazio)al numero verde 803 555°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°--------------------Per rispondere a questo messaggio, segui il link in basso:http://www.facebook.com/n/?inbox/readmessage.php&t=1130416537398&mid=47013dG629285b6G29d64bG0___Questo messaggio è destinato a procmic@tiscali.it. Want to control which emails you receive from Facebook? Go to:http://www.facebook.com/editaccount.php?notifications&md=bXNnO2Zyb209MTY1NzMxMDk4Njt0PTExMzA0MTY1MzczOTg7dG89MTY1Mzc2OTY1NA==&mid=47013dG629285b6G29d64bG0Gli uffici di Facebook sono situati a 156 University Ave., Palo Alto, CA 94301.

martedì 7 aprile 2009

TERREMOTO IN ABRUZZO



In queste ore di lutto,mi sembra (il minimo) doveroso rivolgere un pensiero di solidarietà e fratellanza alla popolazione abbruzzese.Noi tutti ( LA DESTRA)siamo vicini a coloro che hanno perso affetti e beni materiali,coloro che in un attimo hanno avuto la vita distrutta.
Spero che il governo ,le istituzioni tutte facciano concretamente qualche cosa,che aiutino la popolazione colpita dalla sciagura e che non facciano cadere tutto nel dimenticatoio come al solito.
LA DESTRA .
ZAGAROLO


domenica 5 aprile 2009

E SE LA SOLUZIONE FOSSERO LE PRIMARIE ?

BOZZA del regolamento.
Rassegna Stampa.



venerdì 3 aprile 2009

le promesse........... di leodori ( campagna elettorale 2005)

http://marioprocaccini.blogspot.com/2009/04/cosa-ce-dietro-la-non-risposta.html
http://marioprocaccini.blogspot.com/2009/04/imposta-comunale-sugli-immobili.html
COMUNINRETE - LA RETE CIVICA PROVINCIALECOMUNE DI ZAGAROLO - VERSIONE ACCESSIBILETORNA ALLA VERSIONE [G]RAFICA
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SERVIZI AL CITTADINO E ALLA COMUNITA’ Si intende proseguire l’opera iniziata da questa amministrazione con un complesso di piani e progetti partendo dalla qualità e quantità dei servizi realizzati. Una approfondita analisi delle necessità sarà uno strumento fondamentale per la corretta definizione delle priorità e quindi del servizio che necessita. Ponendo al centro del nostro programma per i prossimi cinque anni poniamo il cittadino con tutte le sue esigenze . · Forme di sostegno agli anziani soli e/o non autosufficienti con progetti mirati a mantenerli nel proprio domicilio il più a lungo possibile. Nel prossimo quinquennio ci sarà l’apertura della R.S.A. di Colle del Pero convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale. · L’Amministrazione garantirà il sostegno per uno svolgere regolare dell’attività della Croce Rossa Italiana quale servizio primario per la nostra comunità; si lavorerà ad un’intesa con le ASL RMG per dotare l’associazione di spazzi e mezzi idonei; · Sostegno alla protezione civile per la salvaguardia e la tutela del territorio ormai diventata indispensabile. Continueremo ad incrementare gli strumenti a disposizione dell’Associazione e adegueremo gli spazzi utili; · Promozione di interventi per garantire la qualità della vita favorendo una corretta integrazione alle persone disabili; · Consulta permanente per la sicurezza nelle scuole; · Apertura della scuola al territorio con l’attivazione di corsi di formazione permanente (inglese ed informatica); · Impegno dell’amministrazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche; · Semplificazione del rapporto tra cittadino ed uffici comunali con l’introduzione dello sportello unico polifunzionale per il cittadino; · Possibilità di richiedere certificazione tramite Internet; · Consegna a domicilio dei certificati dell’anagrafe; Cultura I servizi culturali debbono rispondere al bisogno di conoscenza e di socialità, che sono da sempre le necessità primarie di ogni individuo, di un gruppo di una comunità. Per raggiungere queste finalità ci proponiamo di: · Diffondere la cultura nelle sue diverse forme: il libro, il teatro, la musica, le arti come insieme di tradizioni e di saperi; · Dare una dimensione policentrica della cultura attraverso la diffusione di eventi culturali nelle frazioni; · Ampliare, sul piano gestionale la promozione ed il sostegno di altri soggetti territoriali: associazioni, comitati di quartiere, parrocchie; · Mantenere alto il livello delle iniziative della biblioteca comunale, che verrà trasferita in locali più ampi di Palazzo Rospigliosi, in modo tale che essa non sia solo “distributrice di libri” ma promotrice di cultura come un moderno centro di informazione ed educazione permanente; · Attivazione presso la biblioteca di un settore multimediale (per la messa a disposizione degli utenti di cd e dvd); · Protocollo d’intesa con i Comuni di Palestrina e Labico per la riscoperta dell’antico tracciato di collegamento tra i nostri comuni percorso dai Boattieri nei loro spostamenti; · Istituzione di un centro studi intitolato a Goffredo Petrassi; · Istituzione di un centro studi per la fotografia intitolato a Angelo Frontoni; · Valorizzazione e rilancio del coro polifonico Operton e del concorso internazionale dei cori; · Definitiva sistemazione dell’archivio storico del comune. Scuola Noi pensiamo che la fase iniziale della vita costituisca l’indispensabile punto di partenza per l’acquisizione del sapere e delle competenze di base, nonché la condizione essenziale per utilizzare al meglio le opportunità della formazione. Per questo continueremo ad impegnarci affinché tutti gli studenti del nostro comune possano avere accesso ai servizi educativi, continuerà l’attenzione s TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE Nel programma vengono poste le basi dello sviluppo per i prossimi anni alla luce delle risorse, delle potenzialità del territorio di Zagarolo. L’obiettivo dell’Amministrazione è di promuovere uno sviluppo sostenibile e di qualità con una concezione più alta e responsabile della risorsa territorio. Partendo dalle conoscenze dei vincoli ambientali e strutturali presenti, sono state elaborate le opportunità e gli obiettivi per lo sviluppo: · Studio fattibilità ampliamento parcheggio a ridosso del centro storico; · Riqualificazione accesso sud-est di Zagarolo lato statale 155 Viale Ungheria; · Estensione rete fognante Valle Martella e Colli; · Parco pubblico Valle Martella; · Realizzazione campo polivalente in località Valle Martella; · Sistemazione rete idrica Valle Martella; · Realizzazione di un’area attrezzata lato Valle della Foresta; · Realizzazione palazzina sul tunnel; · Sistemazione impianto di calcio comunale; · Certificazione ambientale del nostro comune e adesione all’Agenda 21; · Proseguimento dell’opera di urbanizzazione primaria nelle zone del nostro territorio ancora sprovviste; · Studio viabilità per le nuove zone di 167 di Colle Villa e Palazzola; · Recupero urbanistico delle lottizzazioni di Colle Mozzo e Prato Rinaldo e Colle Farina; · Riduzione percentuale degli oneri d’urbanizzazione primaria per i nuovi edifici che provvederanno alla installazione di pannelli solari, fotovoltaici, nonché riduzione di ½ punto di ICI per un anno a chi provvederà in tal senso sulle abitazioni esistenti; · Installazione di telecamere a trasmissione senza fili ad un centro di registrazione h 24 di siti sensibili (piazzole cassonetti, zone isolate usate come discariche) , gestito in modo cooperativo tra giovani del comune; · Installazione di punti luminosi con pannelli solari a ridosso delle piazzole per i rifiuti solidi urbani e di zone a prato pubblico usati per la passeggiata di animali d’affezione, adeguatamente munite di diffusori gratuiti per la raccolta degli escrementi animali; · Individuazione di un’area, possibilmente intercomunale, per l’edificazione di un rifugio per l’accoglienza di animali abbandonati o in necessità di assistenza, in collaborazione con le associazioni animaliste. Il programma PROGRAMMA DEL CANDIDATO A SINDACO DANIELE LEODORI E DELLA LISTA UNITI PER ZAGAROLO -Il nostro comune Per vincere le sfide del futuro di fronte ai cambiamenti epocali che hanno investito il mondo intero e che stanno cambiando il nostro modo di vivere, proponiamo ai cittadini un “PROGETTO” per il futuro di Zagarolo. Partiamo dal patrimonio di governo di anni, legandolo a capacità di innovazione, idee e creatività, per rispondere alle nuove sfide. Per tali motivi siamo convinti che la riconferma di una amministrazione di centrosinistra sia di fatto la scelta naturale per proseguire il lavoro iniziato dalle precedenti amministrazioni. La collocazione di Zagarolo nell’ambito del territorio metropolitano, pur determinando occasioni di sviluppo, pone grandi problemi di governo in particolare per la pressione abitativa esercitata sul territorio. Una prima significativa risposta a tale problema, crediamo sia stata l’adozione del piano regolatore, il quale si va ad inserire in quel “PROGETTO PER ZAGAROLO” richiamato in precedenza. Parliamo di progetto in quanto, l’operato delle precedenti giunte di centro sinistra ha sempre avuto come obiettivo quello del rilancio del nostro territorio e del centro storico quale vetrina del comune.


Il recupero della scuola “DE AMICIS” con il trasferimento degli uffici ed ambulatori della A.S.L attualmente a Palestrina, la costruzione della R.S.A di Colle Del Pero costituiranno un sicuro volano per l’economia zagarolese. Accanto a ciò, l’inaugurazione del museo del giocattolo, il restauro dell’altra ala di palazzo Rospigliosi nell’ambito della convenzione con il consorzio dei “CASTELLI DELLA SAPIENZA” e il rifacimento di Piazza Indipendenza, stanno sempre di più indirizzando la nostra cittadina verso uno sviluppo turistico culturale. Per raggiungere tale obiettivo la strada da percorrere è ancora lunga ma crediamo che quella imboccata sia comunque quella giusta. -Il contesto nel quale ci muoviamo Siamo preoccupati delle scelte economiche che vengono portate dall’attuale governo di centro destra alle nostre condizioni di vita, ma non per questo ci chiudiamo a difesa dell’esistente. Anzi guardiamo al futuro: al futuro dei nostri giovani, del nostro stato sociale, del nostro ambiente, della nostra economia. Un punto fondamentale del nostro programma è l’impegno contro la guerra, che ci ha portato a dichiarare Zagarolo città per la pace, questa scelta ci porta a ripudiare ogni forma di guerra preventiva e non contro il terrorismo, daltrocanto è sotto gli occhi di tutti il fallimento di tale strategia. Crediamo infatti che la piaga del terrorismo non si debba affrontare solo con la forza ma soprattutto con gli strumenti della politica. Anche da Zagarolo dobbiamo far giungere la nostra voce in difesa della pace organizzando iniziative che testimonino come la nostra gente sia contro la guerra e il terrorismo. Il programma dei candidati della Lista Uniti per Zagarolo, espressione delle forze politiche di centro sinistra è frutto: di una attenta valutazione dello sviluppo del nostro paese, di nuovi modelli di governance, del welfare locale, dell’ambiente e di un territorio a misura d’uomo, della cultura come investimento per individui e società. Nelle nostre intenzioni, questi grandi temi indicano linee precise sulle quali l’azione politica, fatta di elaborazione e proposta intervento, deve essere incisiva, concreta e rivolta al superamento delle difficoltà che quotidianamente il cittadino incontra nella famiglia, nel lavoro e nella società. -La partecipazione dei cittadini Nella prossima legislatura ci impegneremo a far partecipare maggiormente i cittadini al governo del paese. Le scelte dell’Amministrazione saranno discusse e condiv

giovedì 2 aprile 2009

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI " ZAGAROLO"

COMUNE DI ZAGAROLO
Provincia di Roma

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 19/12/2007

REGOLAMENTO

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

I.C.I.
INDICE

Capo I – Norme Generali

1. Oggetto e scopo del Regolamento.
2. Presupposto.
3. Descrizione di Fabbricati ed Aree
4. Soggetto passivo
5. Fabbricati Rurali
6. Terreni considerati non fabbricabili.
7. Esenzioni.
8. Pertinenze delle abitazioni principali.
9. Aree divenute inedificabili.
10. Valore aree fabbricabili.
11. Fabbricati fatiscenti.
12. Validità dei versamenti dell’imposta.
13. Rimborsi e compensazione.
14. Limiti per Versamenti e Rimborsi.
15. Modalità dei versamenti – Differimento dei termini e versamenti rateali.

Capo II – Compenso incentivante al personale addetto
16. Compenso incentivante al personale addetto.
17. Utilizzazione del fondo.
Capo III – Sanzioni
18. Sanzioni ed interessi.
19. Ritardati od omessi versamenti.
Capo IV – Norme finali
20. Norme abrogate.
21. Pubblicità del Regolamento e degli atti.
22. Entrata in vigore del Regolamento.
23. Casi non previsti dal presente regolamento.
24. Rinvio dinamico.
CAPO I – NORME GENERALI
Art.1 - Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.



Art. 2 - Presupposto

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.



Articolo 3 - Descrizione di Fabbricati e Aree

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato od accatastato;

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità’ di espropriazione per pubblica utilità. Ai fini della individuazione della edificabilità è sufficiente che lo strumento urbanistico generale risulti semplicemente adottato dal Comune, ancorché non ancora approvato dalla Regione, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che sia stato adottato anche lo strumento attuativo del medesimo. L’attribuzione della natura edificabile viene comunicata al proprietario mediante servizio postale, con modalità idonee a garantire l’effettiva conoscenza da parte del soggetto passivo;

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

Art.4 - Soggetto passivo.

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all’Art.2 ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

3. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.


Articolo 5 - Fabbricati Rurali

1. Non sono soggetti all’imposta i fabbricati o porzioni di fabbricati, destinati all’edilizia abitativa, riconosciuti fiscalmente rurali, purché vengano soddisfatte integralmente tutte le condizioni di cui all’Art.9, comma 3, D.L.557/1993.

2. Ai fini fiscali, sono considerate rurali le costruzioni strumentali per l’esercizio di quelle attività agricole espressamente previste dall’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai medesimi fini, devono essere considerate rurali anche le costruzioni destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché quelle destinate allo svolgimento dell’attività di agriturismo.


Art.6 - Terreni considerati non fabbricabili.

1. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nell’Art.9, comma 1, del D.Lgs.504/1992, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.


Art.7 – Esenzioni.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettere b) e c)

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art.7 del D.L.gs. 30 dicembre 1992. n.504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.
Art.8 - Pertinenze delle abitazioni principali.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettere d) ed e)

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n.504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n.504, del 30 dicembre 1992.


Art.9 - Aree divenute inedificabili.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettera f)

1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili a seguito di atti amministrativi, quali varianti apportate agli strumenti urbanistici generali od attuativi, nonché di vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi che impongano la inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l’imposta, dovranno essere rimborsate a domanda dell'interessato, da produrre entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Condizioni per aver diritto al rimborso sono:
a) che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale o delle sue varianti.
b) che non vi sia stata utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell’area interessata o di una parte di essa, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all’abuso;
c) che non risultino in atto azioni, ricorsi o quant’altro avverso l’approvazione dello strumento urbanistico generale e delle relative varianti.



Art.10 - Valore aree fabbricabili.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, artt.52 e 59, comma 1, lettera g)

1. L'amministrazione, con specifico provvedimento, determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico o tecnico ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali.

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5, art.5, del D.lgs. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti.

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all’utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all’art.5, comma 6, del D.Lgs.504/1992.



Art.11 - Fabbricati fatiscenti.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettera h)

1. L’esecuzione di lavori di manutenzione non è considerata condizione di dichiarazione di fatiscenza dell’immobile. Ai sensi dell'art.8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n.662, la riduzione alla metà dell'imposta si applica quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.

2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.



Art.12 - Validità dei versamenti dell'imposta.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettera i)

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri sono considerati regolarmente effettuati, purché l'I.C.I. relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.



Art. 13 - Rimborsi e Compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del 5,50 per cento annuo, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Il Funzionario Responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito del medesimo con quelle a credito, ancorché riferite a tributi o ad annualità diverse.


Art.14 – Limiti per Versamenti e Rimborsi.

1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio dell’economicità dell’azione amministrativa, si dispone l’esonero dal versamento qualora l’importo relativo ad un singolo anno d’imposta, non sia superiore ad € 12,00.

2. Il limite previsto nel comma 1 non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all’ammontare complessivo del debito tributario, ancorché comprensivo di sanzioni e di interessi.

3. Laddove l’importo risulti non superiore al predetto limite, l’ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva e non dispone rimborsi.

4. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nell’ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13, 16 e 17 del D.lgs n. 472, del 18 dicembre 1997.

5. Nel caso in cui l’importo complessivamente dovuto sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l’obbligo del versamento e della riscossione, anche coattiva e del rimborso.



Art.15 - Modalità dei versamenti - Differimento dei termini e versamenti rateali.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettera o)

1. L'imposta dovuta sia in autotassazione che a seguito di accertamento deve essere corrisposta mediante versamento diretto all’Agente della Riscossione EQUITALIA – GERIT S.p.A.. E' facoltà del contribuente versare mediante utilizzo della Delega F24. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione non è superiore a € 0,49 o per eccesso se è superiore.

2. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 1° grado.

3. Il Sindaco può stabilire con proprio provvedimento motivato il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata I.C.I. in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità.

4. E' concessa, previa richiesta dell’interessato da indirizzare all'Ufficio Tributi, la rateizzazione del versamento della maggiore I.C.I. dovuta a seguito di accertamento fino ad un massimo di n.12 rate mensili decorrenti dalla data di notifica.
Il versamento sarà eseguito con le seguenti modalità:
- 1^ rata il 20% dell'intero importo entro 30 giorni dalla data di notifica;
- 2^ rata entro 60 giorni dalla data di notifica;
sulle ulteriori rate dell'importo restante saranno applicati gli interessi al saggio legale.
In caso di mancato versamento anche di una sola rata sarà dato corso alla procedura coattiva.

5. La Giunta Comunale può concedere, previa richiesta dell'interessato, una particolare rateizzazione nel caso in cui il contribuente non possa comunque versare la somma dovuta nei termini previsti dalla legge, sia per l'entità dell'accertamento della maggiore imposta, che per la situazione economica. La richiesta dovrà essere motivata e corredata da documenti giustificativi. A garanzia degli obblighi assunti l'interessato dovrà produrre apposita polizza fidejussoria rilasciata dai competenti uffici. All'importo rateizzato saranno applicati gli interessi al saggio legale.



CAPO II - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art.16 - Compenso incentivante al personale addetto
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettera p)

1. In relazione al disposto dell'art.59, comma 1, lettera p, del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 10% delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi.


Art.17 - Utilizzazione del fondo.

1. Le somme di cui al precedente art.16, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:
a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche e per l'arredamento dell'ufficio tributi, nella misura del 40%;
b) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura del 60%.

2. Con la stessa deliberazione di cui ad precedente comma 1 la Giunta comunale assegnerà al personale dipendente dell'ufficio tributi il premio incentivante.

3. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile dei servizi entro il 31 gennaio successivo.
CAPO III - SANZIONI

Art. 18 - SANZIONI ED INTERESSI

4. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.
5. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50% della maggiore imposta dovuta.
6. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
7. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
8. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
9. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 5,50%, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.



Art.19 - Ritardati od omessi versamenti.
(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471, art.13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.




CAPO IV – NORME FINALI

Art.20 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.


Art.21 - Pubblicità del Regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.


Art.22 - Entrata in vigore del regolamento.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.52)

1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo gennaio 2008; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
1.


Art.23 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
a) le leggi nazionali e regionali;
b) lo Statuto comunale;
c) i regolamenti comunali.


Art.24 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.