martedì 30 novembre 2010

CAPIRAI

Capirai che la perfezione a questo mondo non esiste.
Capirai che ogni cosa ha un difetto, piccolo o grande che sia.
Capirai che tutti possono sbagliare.
Capirai che troverai sempre persone false ...sul tuo cammino.
Capirai che ti sembrerà perfetto ciò che amerai.
Capirai che bisogna sempre guardare avanti.

mercoledì 24 novembre 2010

INCONTRI POLITICI.

venerdì 19 novembre 2010

ATTUAZIONE DEL COMMMA461 FINANZIARIA 2008.



CODICE PROCEDURA CIVILE "PROCEDIMENTI IN MATERIA DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI"

Titolo II: DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE
Capo I: DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
Art. 706. Forma della domanda
La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda e' fondata.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi e' residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a se', che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto puo' depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.
Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
Art. 707. Comparizione personale delle parti
I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore.
Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.
Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente puo' fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.
Art. 708. Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente
All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.
Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, da' con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.
Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.
Art. 709. Notificazione dell'ordinanza e fissazione dell'udienza
L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore e' notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed e' comunicata al pubblico ministero.
Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis ridotti a meta'.
Con l'ordinanza il presidente assegna altresi' termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2, 3, 4, 5 e 6, e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonche' per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 e che oltre il termine stesso non potranno piu' essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore.
Art. 709-bis. Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore
All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, e dal quarto al decimo. Si applica altresi l'articolo 184. Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza e' ammesso soltanto appello immediato che e' deciso in camera di consiglio.
Art. 709-ter. Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni
Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
1 ammonire il genitore inadempiente;
2 disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3 disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4 condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.
Art. 710.
Modificabilita' dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi
Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e puo' delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.
Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale puo' adottare provvedimenti provvisori e puo' ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.
NB: Articolo dichiarato incostituzinale sentenza 416/92 nella parte in cui non prevede la partecipazione del pubblico ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole.
Art. 711. Separazione consensuale
Nel caso di separazione consensuale previsto nell'articolo 158 del codice civile, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e curare di conciliarli nel modo indicato nell'articolo 708.
Se il ricorso e' presentato da uno solo dei coniugi, si applica l'articolo 706 ultimo comma.
Se la conciliazione non riesce, si da' atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.
La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.
Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo precedente.

giovedì 18 novembre 2010

Qual è la differenza tra separazione consensuale e separazione giudiziale?

Qual è la differenza tra separazione consensuale e separazione giudiziale?
La separazione consensuale presuppone un accordo dei coniugi avente ad oggetto le condizioni personali e patrimoniali della separazione stessa quali, principalmente, l'affidamento dei figli, il loro mantenimento, l'eventuale contributo al mantenimento di un coniuge in favore dell'altro, nonchè dell'assegnazione della casa familiare. Il Tribunale, rilevato il rispetto dei diritti di ciascun coniuge e della prole, omologa tale accordo. L'accordo di separazione può prevedere il trasferimento di beni immobili (senza bisogno di rogito notarile) con ingente risparmio in termini di imposte e tasse, data l'esenzione di legge per i procedimenti in materia di separazione. La separazione giudiziale è quella alla quale si ricorre laddove i coniugi siano in disaccordo. In tal caso il Tribunale si pronuncia con sentenza disponendo le condizioni patrimoniali e personali della separazione.

COS'E' L'INDEGNITA' A SUCCEDERE!

Che cos'è l'indegnità a succedere ed in quali ipotesi si prefigura?
L'indegnità costituisce lo strumento predisposto dal legislatore per rimuovere un soggetto dall'eredità o dal legato a causa della sua condotta riprovevole nei confronti del defunto, e trae propriamente fondamento dalla ripugnanza sociale a consentire che chi abbia gravemente offeso la persona del de cius o la sua libertà testamentaria possa trarre profitto dall'eredità dell'offeso.
L'indegnità viene considerata come sanzione civile per l'atto illecito posto in essere, ed operando quale causa di esclusione dalla successione spiega i suoi effetti solo dal momento della pronuncia del giudice.
I casi di indegnità sono riconducibili ad attentati alla persona fisica del testatore, attentati alla sua integrità morale ed alla libertà di testare, e vengono tassativamente elencati dall'art. 463 c.c., che qualifica indegno:
1. chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;
2. chi ha commesso, in danno di una tali persone, un fatto al quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio;
3. chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosamente in un giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;
4. chi ha indotto con violenza o dolo la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare testamento o l'ha impedita;
5. chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
6. chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

mercoledì 17 novembre 2010

venerdì 12 novembre 2010

DIMISSIONI.

-----Original Message-----
From: "procmic@tiscali.it"
Date: Thu, 28 Oct 2010 17:32:02
To: ;
Reply-To: "procmic@tiscali.it"
Cc: ; ; ;
Subject: Dimissioni da Segretario Comunale de La Destra di Zagarolo (RM)

Al Segretario Federazione Romana La Destra
On. BUONASORTE Roberto
p.c. Segretario Nazionale La Destra
On. STORACE Francesco
Presidente Nazionale La Destra
On. BUONTEMPO Teodoro
Segretario Regionale Lazio La Destra
On. MESSA Vittorio
Zagarolo 28 Ottobre 2010
Oggetto: Dimissioni da Segretario Comunale de La Destra di Zagarolo
(RM)
Buongiorno,sono con la presente a comunicarLe, in maniera irrevocabile, quanto
in oggetto.
Tale decisione, molto sofferta, è conseguente al clima di sfiducia
reciproca che si è venuto a creare tra il sottoscritto e la Sua persona
come testimoniato dalla recente richiesta urgente di convocazione del
congresso sezionale di Zagarolo pervenutami da un sedicente (in quanto
come da Sua comunicazione tutte le cariche della Federazione sono
decadute ed al momento non ne risulta ufficializzate di nuove)
“Responsabile della segreteria politica della Federazione Romana” a
firma del sig. Giovanni Brandi.
Ho più volte e da molti mesi richiesto inutilmente un incontro con
Lei per relazionarLa sull’ottimo andamento della sezione di Zagarolo e
sulla necessità di un Suo intervento nei confronti di alcuni soggetti
tesserati, ?????????????????????? , che continuano a portare
discredito al partito nonostante siano già stati invitati a desistere
dal Direttivo locale e dal Comitato Etico Nazionale.
Tale superficialità ed indifferenza verso il mio impegno quotidiano
che con sacrificio mi onoravo di dedicare a La Destra, mi hanno ormai
convinto in modo definitivo che nella Federazione che Lei conduce anche
grazie alla fiducia concessaLe dal sottoscritto al recente congresso
provinciale, non c’è posto per persone oneste e leali come me.
AugurandoLe di trovare a Zagarolo nuovi dirigenti in grado di
confermare e migliorare gli ottimi risultati elettorali e sul
territorio portati in questi tre anni dal sottoscritto al partito, Le
saluto cordialmente.


Cav. Mario Procaccini.

venerdì 5 novembre 2010

COMITATO ETICO " LA DESTRA "


COMITATO ETICO

A tutti i componenti del Comitato Etico
Oggetto: convocazione Comitato Etico.



Si informano le SS.VV. che il Comitato Etico è convocato per il giorno 5 novembre 2010 alle ore 14.30 presso la sede nazionale del Partito, con il seguente ordine del giorno:

1)comunicazioni del Presidente;
2)richiesta sostituzione membri dimissionari;
3)sito internet comitato etico;
4)discussione generale sulle seguenti richieste di procedimenti pervenuti:
a)Marchigiani-Novelli (Federazione di Roma) relatore Cencetti;
b)Paola Rais/Maurizio Mirarchi (Federazione di Sassari) relatore Cecconelli.

Roma, 22 ottobre 2010


Il Vicepresidente
Marco Bravaccini (f.to)