sabato 29 maggio 2010

giovedì 27 maggio 2010

REGIONE LAZIO " INTERROGAZIONE"

Francesco Storace e Roberto Buonasorte hanno presentato un’interrogazione alla presidente Renata Polverini, per chiedere le dimissioni di Stefano Gazzani presidente del collegio dei revisori dei conti dell’Ater.Questo avveniva dopo che la magistratura di Perugia, titolare dell’inchiesta sugli appalti dei Grandi Eventi, alla ricerca dei segreti della “cricca” aveva messo sotto sequestro i computer del professionista. Stefano Gazzani con una delibera del 2005 era stato nominato dall’allora giunta Marrazzo, su segnalazione dell’assessore ai Lavori Pubblici e alla Casa Bruno Astorre (PD) ai vertici dell’Ater. Nello stesso anno, Gazzani era stato nominato anche revisore supplente di un’altra società regionale: L’Arcea Lazio Spa, con capitali metà pubblici e metà gestita privati. Le dimissioni da Arcea dove l’incarico non era retribuito sono arrivate, dall’Ater no.

martedì 25 maggio 2010

INTERROGAZIONE " STORACE - BUONASORTE"


- I consiglieri della «la Destra» Francesco Storace e Roberto Buonasorte - si legge in una nota -hanno presentato una interrogazione alla presidente Renata Polverini «per sapere se risponde a verità che il dottor Stefano Gazzani,... definito dai mass media commercialista di Anemone, è l'attuale presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ater della Provincia di Roma; se, qualora la notizia rispondesse a verità, non intenda sollecitare le immediate dimissioni dall'incarico istituzionale ricoperto; se in particolare è a conoscenza di come è maturata nella precedente amministrazione la sua nomina e come intenda tutelare l'attuale amministrazione rispetto al rischio di ulteriori e più gravi coinvolgimenti dello stesso, anche tenendo conto della richiesta di custodia cautelare avanzata dalla competente Procura della Repubblica».

sabato 22 maggio 2010

PROPOSTA DI ESPULSIONE

QUALIANO - PROPOSTA DI ESPULSIONE E SOSPENSIONE ATTIVITÀ POLITICA SIG. DE ROSA Segnala
A seguito di comportamenti assunti in occasione della recente campagna elettorale il sig. ANTONIO DE ROSA è stato deferito, con nota sottoscritta dal segretario provinciale, regionale e dal dirigente nazionale all'organizzazione, al Comitato Etico del Partito, con proposta d'espulsione, per aver violato le norme di cui all'art.1 dello Statuto con particolare riguardo all'ultimo comma che sancisce che l'iscritto al movimento ha il dovere della lealtà verso il Movimento e della coerenza rispetto a tutto quanto riportato nell'articolo stesso.
Antonio De Rosa è stato anche sospeso da ogni attività politica e pertanto non potrà rappresentare "la DESTRA" in nessuna sede fino alla conclusione del procedimento disciplinare.

mercoledì 19 maggio 2010

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA BANDO DI GARA! COSA SUCCEDE IN COMUNE ?

Mercoledì, 12-05-2010
ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL BANDO DI GARA PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA "A. TIBULLO”

CITTA’ DI ZAGAROLO
PROVINCIA DI ROMA
AREA V
AREA TECNICA, TECNICO-AMMINISTRATIVA E SERVIZI AUSILIARI
SETTORE LL.PP. – TEL. 06.95.769.273 FAX 0695769226
Oggetto: "Annullamento in autotutela del bando di gara per la progettazione dei lavori di ampliamento scuola media A. Tibullo”
Si comunica che con atto dirigenziale n. 189 del 10.05.2010 è stato annullato, in via di autotutela, il bando di gara per per l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “ ampliamento scuola media A. Tibullo”

Zagarolo lì 12.05.2010
IL RESPONSABILE DELLA V^

------------------------------
Giovedì , 13-05-2010
RIUNIONE STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Comune di Zagarolo
Riunione straordinaria del Consiglio Comunale, presso l'Aula Consiliare in Palazzo Rospigliosi, per il giorno 17 Maggio 2010 alle ore 9,00, improrogabili, in I convocazione e per il giorno 18 Maggio 2010 alle ore 18,30 in II convocazione per trattare il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
Comunicazioni del Sindaco
Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale.
Approvazione verbali sedute precedenti.
Risposta ad interrogazioni
Presa d'atto della costituzione dei Gruppi Consiliari.
Nomina delle Commissioni Consiliari permanenti.
Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni.
Nomina rappresentanti del Comune presso la XI Comunità Montana del Lazio.
Giudici Popolari. Nomina Commissione Comunale per la formazione degli elenchi.
Regolamento Imposta Comunale sugli immobili. Modificazioni ed integrazioni.
Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni. Modifica articolo 12 (classificazione dei locali ed aree).
Rettifica atto di alienazione terreno di uso civico. Approvazione cessione transattiva.
Approvazione convenzione con il Consorzio Iricav Uno per la disciplina della coesistenza delle linea Alta Velocità Roma-Napoli con le infrastrutture del Comune

-------

domenica 16 maggio 2010

RIMBORSI ELETTORALI

http://www.ultimenotizie.tv/

RIMBORSI ELETTORALI
Secondo i dati elaborati dalla Corte dei Conti, dalle elezioni del 1994, le spese dei partiti ammontano a 579 e rotti milioni di euro. I contributi erogati dallo Stato (ergo da noi cittadini), sono arrivati a superare i 2 miliardi e 250 milioni di euro: un'enormità.
Non va molto meglio se diamo uno sguardo ai soldi spesi per le elezioni regionali. Nel 2005, le spese dei partiti ammontarono a 61 milioni di euro (le più basse degli ultimi dieci anni), per un rimborso di 208 milioni di euro.
A questo punto la domanda è lecita: ma come fanno i partiti a ricevere così tanti soldi se è stato abolito, tramite referendum, il finanziamento ai partiti? Semplice. Nell'aprile del 1993 il referendum aveva abolito la gabella incivile e medioevale del finanziamento pubblico ai partiti. Ma solo pochi mesi dopo, il Parlamento dimostrò di avere a cuore gli sprechi pubblici: venne aggiornata una legge già esistente sui rimborsi elettorali, definita "contributo per le spese".
E a quanto ammonterebbe questo contributo nel caso delle elezioni Regionali? Questo lo ha stabilito la legge del 3 giugno 1999, n. 157, poi aggiornata con un'altra legge del 2002. Il meccanismo è semplice: c'è un contributo che è determinato dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,62 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale.
Il comma 2 dell'articolo 6 precisa che il contributo è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita, proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata.
è interessante poi capire quali sono i requisiti per partecipare al riparto delle somme previste per i rimborsi elettorali. Viene specificato che le parole, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, "almeno il 3%" sono sostituite con "almeno l'1%". Il che significa che in ......... tutti i partiti che raccolgono anche solo l'1% riceveranno un rimborso economico decisamente più alto dei soldi che hanno investito per la campagna elettorale. Non solo. La normativa viene modificata dalla legge 156/2002, "Disposizioni in materia di rimborsi elettorali". L'ammontare da erogare, per Camera e Senato, nel caso di legislatura completa, più che raddoppia, passando da 193.713.000 euro a 468.853.675 euro. Infine, con la legge 5122/2006, l'erogazione è dovuta per tutti e cinque gli anni di legislatura, indipendentemente dalla sua durata effettiva. Con quest'ultima modifica l'aumento è esponenziale. Con la crisi del governo Prodi del 2008, i partiti iniziano a percepire il doppio dei fondi, giacché ricevono contemporaneamente le quote annuali relative alla XV e alla XVI Legislatura. Cioè se non fosse chiaro: fino al 2011 anche il piccolo partito di..... continuerà a percepire i rimborsi elettorali per la tornata del 2006, mentre i partiti che hanno raccolto almeno l'1% dei consensi stanno prendendo i rimborsi sia relativamente al 2006 che alle elezioni 2008 e sono sistemati fino al 2013.

giovedì 13 maggio 2010

IN CAMPIDOGLIO"LA DESTRA"RADDOPPIA

Apprendo con gioia e felicità il coraggio di Dario Rossin ad aderire a La Destra.
Un augurio di buon lavoro.
Cav. Mario Procaccini " LA DESTRA" Zagarolo.
.................................................
Oggetto: "IN CAMPIDOGLIO RADDOPPIO DI QUALITA'" di Francesco Storace
In Campidoglio La Destra raddoppia, e soprattutto in qualità.
Aderisce al gruppo consiliare che finora era rappresentato solo da me, l’on. Dario Rossin, che si è dimesso dal Popolo della Libertà, dove fino a poche ore fa guidava un gruppo di trentasei consiglieri comunali.
Ovvero, era il capo della maggioranza consiliare, con un potere non indifferente da gestire, e da adesso guiderà un gruppo di due consiglieri, io e lui.
E’ un altro uomo che ha deciso di dire basta ad un percorso di rinuncia alle proprie idee, e se è il capogruppo in Campidoglio a dire basta, vuol dire che l’amministrazione di Gianni Alemanno ha qualche problema in più che non vuole risolvere per volontà di un sindaco che pensa che il potere sia più importante dei valori.
Il sindaco – che a questo punto non sappiamo se voglia presentarsi o meno all’appuntamento elettorale che lo attende fra tre anni – perde il pezzo più pregiato della sua squadra: un uomo da seimila voti di preferenza personale nella sola città di Roma. La città che alle regionali di marzo ci ha già regalato il privilegio di superare un partito non certo di poco conto come l’Udc, che è rappresentato da un unico consigliere comunale.
E’ il sindaco che rifiutò l’apparentamento con La Destra che lo fece comunque votare. Il mancato apparentamento ci costò perdite dolorose e due seggi in consiglio comunale perchè non potemmo partecipare al premio di maggioranza. Cominciamo a riprenderci un pezzo di quella vittoria che contribuimmo a determinare.
A Dario Rossin va la mia gratitudine personale e credo di poter dire quella dell’intero partito. Sarà cooptato nell’esecutivo, nel gruppo dirigente nazionale, e il segretario della Federazione provinciale di Roma, Roberto Buonasorte, mi ha già anticipato che lo nominerà responsabile delle politiche del partito in città, quale coordinatore del comune di Roma.
E’ una scelta – quella di Rossin – che nasce evidentemente dalla consapevolezza di una voglia identitaria che pareva smarrirsi nel tran tran dell’amministrazione capitolina. Probabilmente, se non ci fosse stata La Destra, Rossin avrebbe potuto abbandonare una politica che non gli piaceva più. Trovarne uomini così. E credo che ne troveremo ancora…

Francesco Storace

domenica 9 maggio 2010

Stop alle ipoteche sotto gli 8mila euro"sentenza n. 4077 del 22 febbraio 2010 - "

Stop alle ipoteche sotto gli 8mila euro
(26/02/2010)
In un Paese dove nell’ultimo anno i pignoramenti immobiliari sono aumentati del 13,4%, con un picco soprattutto nelle regioni del Centro (+21,1%), questa sentenza della Corte di Cassazione fara’ tornare il sorriso a migliaia di italiani alle prese con l’insopportabile peso delle rate del mutuo, dell’auto o del televisore ogni fine mese.
I supremi Giudici hanno infatti stabilito - con la sentenza n. 4077 del 22 febbraio 2010 - che sono illegittime le ipoteche iscritte sui beni immobili se il debito reclamato e’ inferiore agli 8.000 euro e se non se ne da’ preavviso al contribuente.
In altre parole, con poche centinaia di euro di non pagate non si rischia piu’ di vedersi mettere un’ipoteca sulla casa.
La storia e’ nota.
Un contribuente di Castellamare di Stabia (Napoli) ha proposto opposizione all’iscrizione ipotecaria su un immobile di sua proprieta’ spiegando che era si’ inadempiente, ma che il suo debito era dipeso dal mancato pagamento di una cartella esattoriale di 916,93 euro tra l’altro mai notificata. Pochi spiccioli, insomma. Tanto che gia’ in primo grado il giudice di Pace aveva annullato l’ipoteca considerandola illegittima (sentenza n. 3770/2007).
Una decisone che, tuttavia, non ha affatto convinto Equitalia che si e’ rivolta alla Cassazione. La societa’ incaricata proprio per la riscossione coatta dei tributi ha, infatti, ritenuto incompetente il giudice di Pace, essendo intervenuta la giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie dl 223/2006 e spiegando che il limite di valore interessa unicamente l’espropriazione immobiliare e non anche l’iscrizione di ipoteca.
Ma gli ermellini hanno rigettato questo ricorso ed hanno accolto la difesa e le eccezioni presentate dall’avvocato del contribuente, Angelo Pisani.
Per la suprema Corte e’, infatti, nulla l’iscrizione ipotecaria sui debiti di modico valore. Deve sempre superare gli 8 mila euro l’importo della cartella esattoriale sulla base della quale viene esercitata la formalita’-ipotecaria prevista dall’art. 77 del dpr a. 602/1973. Cio’ in virtu’ del fatto che “l’iscrizione di ipoteca - si legge nella sentenza - e’ un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare e in quanto tale ne eredita le regole operative”.
In conseguenza del rigetto del ricorso l’Equitalia e’ stata anche condannata al pagamento delle spese del giudizio liquidate.
Insomma, una sentenza clamorosa che ora apre le porte per una class action storica contro Equitalia per la revoca di un milione di ipoteche e il risarcimento danni ad un milione di contribuenti, cosi’ come ha promesso Pisani, presidente nazionale dell’associazione Noiconsumatori.it.
SENTENZA
Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Sentenza 22 febbraio 2010, n. 4077
La Corte,rilevato che con atto di citazione notificato il 13 aprile 2007 alla s.p.a. Gest Line (oggi s.p.a. Equitalia Polis), D.M. Giovanni ha proposto opposizione alla iscrizione ipotecaria effettuata sull'immobile di sua proprietà, sito in [omissis], asserendo che la stessa era dipesa dal mancato pagamento di una cartella esattoriale mai notificata e relativa ad un preteso credito di natura sconosciuta, ammontante ad appena 916,93 euro;

che nella contumacia della convenuta, il Giudice di pace di Castellammare di Stabia ha innanzitutto qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione e dopo aver ritenuto la propria competenza (rectius, giurisdizione), è passato all'esame del merito, all'esito del quale ha annullato l'iscrizione perche il credito garantito non arrivava agli 8.000,00 euro previsti come limite minimo dall'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 e succ. mod.;

che la s.p.a. Equitalia Polis ha impugnato l'anzidetta statuizione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 2, comma 1, lett. e) bis del d.lgs. n. 546/1992 (nel testo in vigore dal 12 agosto 2006 per effetto della modifica introdotta dal d.l. n. 223/2006, convertito nella l. n. 248/2006), in quanto il giudice a quo non aveva tenuto conto del fatto che la predetta novella aveva attribuito alle Commissioni Tributarie la cognizione di qualsiasi controversia in materia d'iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973;

che con il secondo motivo la ricorrente ha invece dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, in quanto il Legislatore aveva fissato il limite minimo di 8.000,00 euro solo per l'avvio della espropriazione immobiliare, consentendo perciò d'iscrivere ipoteca anche per importi inferiori alla predetta soglia;

che così riassunte le doglianze della ricorrente, osserva il Collegio che il D.M. ha notificato controricorso con il quale ha sostenuto l'infondatezza e, ancor prima, l'inammissibilità dell'avversa impugnazione, che rivolgendosi contro una sentenza emessa dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006, avrebbe dovuto essere proposta mediante appello e non con ricorso per cassazione;

che quest'ultima eccezione non può essere condivisa perché nel sistema all'epoca vigente, le sentenze pronunciate sulle opposizioni all'esecuzione potevano essere impugnate soltanto con ricorso per cassazione;

che tanto puntualizzato, giova rammentare che al pari delle controversie in tema di fermo di beni mobili di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 602/1973 (che appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie solo se il fermo è stato eseguito a garanzia del soddisfacimento di crediti di natura tributaria: C. Cass. 2008/14831 e 2009/6593), anche quelle in tema d'iscrizione ipotecaria rientrano nella giurisdizione delle Commissioni soltanto nel caso in cui siano state effettuate per ottenere il pagamento d'imposte o tasse (C. Cass. 2009/6594);

che nel ricorso introduttivo la s.p.a. Equitalia ha sostenuto che la controversia esulava dalla giurisdizione del giudice ordinario perche riguardava la legittimità o meno di un'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602/1973;

che nella memoria ex art. 378 c.p.c. ha precisato che si era trattato di un'iscrizione effettuata proprio a garanzia di un credito di natura tributaria, come del resto risultava dal documento n. 3 del fascicolo di prima grado del D.M.;

che tale documento, però, non offre alcuno spunto sicuro, in quanto nell'indicare il titolo del debito non pagato, utilizza l'espressione "totale tributi/entrate", che per la sua equivocità non è assoutamente in grado di comprovare l'erroneità della pronuncia impugnata;

che non emergendo nemmeno dagli altri atti elemento a favore della natura tributaria del credito, va pertanto confermata la sussistenza della giurisdizione ritenuta dal giudice a quo;

che il primo motivo del ricorso va, quindi, rigettato al pari, d'altronde, del secondo, a proposito del quale basta rilevare che rappresentando un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare, anche l'ipoteca soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 8.000,00 euro;

che al rigetto del ricorso consegue la condanna della s.p.a. Equitalia Polis al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 2.700,00 euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, rigetta il ricorso e condanna la s.p.a. Equitalia Polis al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 2.700,00 euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

venerdì 7 maggio 2010

VECCHIA INTERROGAZIONE."ATTI CONNESSI "





-------------------------------------------------------------------------------
INTERROGAZIONE PROPOSTA DURANTE IL MANDATO DA CONSIGLIERE -PER LA QUALE SIAMO ANCORA IN ATTESA DI RISPOSTA.( CHE NON ARRIVERA' )
INTERROGAZIONE URGENTE ( DEP. IN DATA ODIERNA PROT. 006149 )
Il sottoscritto Consigliere Comunale Mario Procaccini appreso dalla stampa nazionale e locale degli arresti avvenuti relativamente ad assegnazione appalti pubblici, invita la S V a verificare se nel Comune di Zagarolo siano stati affidati lavori ove risultano implicate persone di cui sopra.

Il cons. comunale
Cav Mario Procaccini

mercoledì 5 maggio 2010

lunedì 3 maggio 2010

28-29 Marzo 2010 Zagarolo(RM)

Cari Amici (siamo 500), avendo riscontrato grosse anomalie durante le operazioni di spoglio,ho ritenuto opportuno proporre ricorso elettorale.-
Vi terrò informati sull'evolversi degli eventi.

Cav. Mario Procaccini

sabato 1 maggio 2010

OGGI FESTA DEI LAVORATORI!