mercoledì 29 giugno 2011

Rassegna Stampa

Il Messaggero - 29 Giugno 2011

martedì 28 giugno 2011

LA CATTIVERIA!!


Che cos'è la cattiveria
Mi sono sempre chiesta che cosa è la cattiveria e come un individuo possa essere crudele o cattivo... e quanto spesso capita di essere “cattivi”, duri, intolleranti, acidi. A volte pensi che la “cattiveria” o la durezza possono avere diverse origini. In molti casi nasce dall’egoismo, dall’arroganza, dalla avidità, dalla voglia di prevaricare o dal desiderio di perseguire fini personali, questo quasi sempre e a volte anche dalla superficialità di certi atteggiamenti.

Dopo riflessioni ed esperienze personali, ho compreso che l'uomo nasce già dotato di strumenti 'innati' in cui sono racchiusi cattiveria vera e propria, che si ingrandisce e si sviluppa durante la crescita sotto lo stimolo dell'ambiente, della famiglia e del gruppo in cui vive ( perché non è amato e non ama, neanche se stesso: dunque soffre e fa soffrire. Non amando se stesso, non riesce ad amare nessun altro e non è riamato).

La cattiveria, come ho già detto, nasce con noi insieme come la bontà, ma spesso si dimentica. Chi esprime cattiveria ha bisogno di esserlo per sentirsi gratificato, quindi le azioni cattive hanno lo scopo di soddisfare l'Io della persona. Sguardo e mente sono sempre attenti e vigili, un intera vita usata a cercare di distruggere il prossimo, calpestando ogni valore, qualsiasi morale … persino la propria dignità.

La cattiveria fa paura, perchè ti isola dal mondo, perché ti fa portare dentro un sentimento d’odio profondo, capace di farti perdere lucidità ... non ti fa vedere, non ti fa sentire, non ti fa capire … prima di tutto fa male a noi stessi. La cattiveria è pericolosa, a volte si colora di diverse sfumature, una di queste è l’invidia, capace di manipolare ogni nostro pensiero.

La cattiveria è qualcosa che tutti conoscono, ma sulla quale forse non si riflette abbastanza. La cattiveria è intelligenza e furbizia, è frustrazione, insoddisfazione, ma più di ogni altra cosa è infelicità.
La cattiveria nasce da sentimenti negativi come la solitudine, la tristezza e la rabbia. Viene da un vuoto dentro di te che sembra scavato con il coltello, un vuoto in cui rimani abbandonato quando qualcosa di molto importante ti viene strappato via.

lunedì 27 giugno 2011

AMBIENTE "AUTORIZZAZIONE"


Cass. Sez. III n. 21782 del 31 maggio 2011 (Ud. 27 apr. 2011)
Pres. Petti Est. Fiale Ric. Nicosia ed altro
Beni ambientali. Autorizzazione
Nelle aree vincolate il legislatore, imponendo la necessità dell’autorizzazione, ha inteso assicurare l’immediata informazione e la preventiva valutazione, da parte della pubblica Amministrazione, dell’impatto sul paesaggio nel caso di interventi (consistenti in opere edilizie ovvero in altre attività antropiche) intrinsecamente capaci di comportare modificazioni ambientali e paesistiche, al fine di impedire che la stessa P.A., in una situazione di astratta idoneità lesiva della condotta inosservante rispetto al bene finale, sia posta di fronte al fatto compiuto. La fattispecie incriminatrice è rivolta a tutelare, dunque, sia l’ambiente sia, strumentalmente e mediatamente, l’interesse a che la P.A. preposta al controllo venga posta in condizioni di esercitare efficacemente e tempestivamente detta funzione: la salvaguardia del bene ambientale, in tal modo, viene anticipata mediante la previsione di adempimenti formali finalizzati alla protezione finale del bene sostanziale ed anche a tali adempimenti è apprestata tutela penale.

sabato 25 giugno 2011

NOTIZIE.



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giovedì 23 giugno 2011

NOTIZIE.

Mobilita' garantita per anziani e disabili in Notizie
COMUNICATO STAMPA
COMUNE DI ZAGAROLO
PROVINCIA DI ROMA
Ass.to Servizi Sociali
La scorsa settimana alla presenza dell'Ass.re ai Servizi Sociali del Comune di Zagarolo Piero Petrassi, della Responsabile dei Servizi Sociali Simona Petrassi e del referente di zona della ditta MGG Marco Nicodemi, è stata rinnovata, per altri quattro anni, la convenzione tra l'assessorato ai Servizi Sociali e la ditta MGG (Mobilità Gratuita Garantita), nell'intento di dare alla popolazione anziana e disabile, ma anche alle persone malate e comunque non in grado di condurre la macchina, migliori condizioni di mobilità.
Il piano prevede la concessione in comodato d'uso gratuito al Comune di Zagarolo di un auto, esattamente un Fiat Scudo cinque posti per il trasporto di persone, da utilizzare per usi in campo sociale, nell'ambito degli interventi e dei servizi alla persona promossi dal Comune.
Il Comune di Zagarolo, già quattro anni fa, aveva usufruito di un mezzo, FIAT DOBLO', in comodato d'uso gratuito, per il trasporto di anziani e disabili.
La MGG offre la possibilità ai Comuni di dotarsi di mezzi idonei per le esigenze di mobilità dei cittadini più disagiati, attraverso il reperimento di contributi da parte di aziende locali che vedranno, in cambio, il proprio logo iscrtitto sulle fiancate dell'automezzo.
Il mezzo, ovviamente è adeguatamente accessoriato per trasportare persone che hanno handicap fisici o motori.
 
30/05/2011
Dal: 
26/05/2011

mercoledì 22 giugno 2011

Urbanistica. Omessa presentazione DURC

Giurisp.Penale Cass. Cass. Sez. III n. 21780 del 31 maggio 2011 (Ud. 27 apr. 2011)
Pres. Petti Est. Fiale Ric. Ceccanti ed altro
Urbanistica. Omessa presentazione DURC
Per le omissioni riferite alla trasmissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) cosiddetto il legislatore non ha inteso prevedere sanzioni penali che non possono essere surrettiziamente introdotte facendo ricorso alla previsione di cui all’articolo 44 lettera A) D.P.R. 380\01

venerdì 17 giugno 2011

INIZIATIVE REGIONALI " LA DESTRA" LARIANO



LA DESTRA LARIANO

OGGETTO: VERBALE DI SEZIONE
Nella mattinata di oggi 17 Giugno 2011 si è riunita la sezione della Destra di Lariano con la partecipazione del Dirigente Regionale Cav. Mario Procaccini, il Segretario della Sezione Nicolò Donato ed il Vice-segretario Mario Antonetti, con inoltre i seguenti iscritti:
Viviana Ricci, Gianfranco Graziosi, Alessandro Antonetti, Catia Recine, per discutere e affrontare tematiche di carattere sezionale e comunale.
Durante l’incontro si sono affrontati i seguenti punti di discussione:
1) Il Segretario ha fatto presente al Dirigente Regionale la difficoltà creata da un soggetto da poco entrato a far parte della Sezione.
2) Sono state discusse problematiche relative al tesseramento.
3) Si è discusso il problema della sede, luogo determinante per la crescita del Partito,constatando che le altre entità politiche presenti sul luogo, ne sono provviste.
Lariano, 17 Giugno 2011
I presenti

Cav. Mario Procaccini
Dott. Nicolò Donato
Mario Antonetti
Viviana Ricci
Gianfranco Graziosi
Alessandro Antonetti
Catia Recine

lunedì 13 giugno 2011

URBANISTICA.SANZIONI AMMINISTRATIVE

Urbanistica - Giur.Amm. T.a.r.

TAR Veneto Sez. II n. 678 del 22 aprile 2011
Urbanistica. Sanzioni amministrative

E' incontestata l'applicabilità alle sanzioni edilizie del principio di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981. Tale disposizione è applicabile, per espresso dettato legislativo, a tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie, anche se non previste in sostituzione di una sanzione penale (art. 12 legge n. 689/1981) e, quindi, anche agli illeciti amministrativi in materia urbanistica, edilizia e paesistica puniti con sanzione pecuniaria.

N. 00678/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00381/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 381 del 2011, proposto da Antonio Spinetta, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Caverzan, con domicilio eletto presso l’avvocato Alvise Biscontin in Venezia - Mestre, via Lazzari, 22/10;

contro

il Comune di Montebelluna, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Galzignato, con domicilio eletto presso l’avvocato Marco Tonon in Venezia, Dorsoduro 2486;

nei confronti di

Gottardo Visentin, Maurizio Salvador, Michele Cavasotto, Sergio Cavasatto, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- dell'atto di ingiunzione ai sensi del R.D. 14.4.1919 n. 639, prot. n. 1125, in data 11.1.2011, emesso dal Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Montebelluna, con cui il Comune ha ingiunto all'ing. Spinetta di pagare, entro 30 giorni, in solido con i signori Visentin Gottardo, Salvador Maurizio, Cavasotto Michele e Cavasotto Sergio, la sanzione pecuniaria conseguentemente all'annullamento parziale della concessione edilizia del 3.2.1989 n. 1351/87, per il complessivo importo di euro 225.844,35;

- dell'ordinanza del 28.1.1991 n. 3945, prot. n. 1680, con cui il Comune ha irrogato la sanzione pecuniaria amministrativa conseguente all'annullamento parziale in via di autotutela della concessione edilizia previamente rilasciata e della comunicazione di avvio del procedimento da parte del Comune di Montebelluna di data 19.9.2007, prot. n. 34190.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montebelluna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 il referendario Marina Perrelli e uditi l’avvocato Scaccianoce, in sostituzione dell’avvocato Caverzan, per il ricorrente e l’avvocato Galzignato per il Comune intimato;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente impugna l’atto con il quale il Comune di Montebelluna gli ha ingiunto di pagare in solido con i sigg.ri Gottardo Visentin, Maurizio Salvador, Michele Cavasotto e Sergio Cavasotto la somma di euro 225.844,35, a titolo di sanzione pecuniaria conseguente all’annullamento parziale della concessione edilizia n. 1351/1987 del 3.2.1989 per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione di un fabbricato a uso commerciale, direzionale e di civile abitazione.

2. Con provvedimento prot. n. 20151 del 23.10.1989 il Comune resistente annullava in via di autotutela la concessione edilizia n. 1351/1987 limitatamente alla parte eccedente la quota di gronda più alta esistente, ma non ordinava la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, riservandosi di ingiungere una sanzione pecuniaria. Quindi, con l’ordinanza n. 3945 del 28.1.1991 prot. n. 1680 il Comune resistente determinava in euro 198.009,58 la sanzione amministrativa sostitutiva della demolizione, specificando che il relativo pagamento avrebbe prodotto gli effetti della concessione in sanatoria.

3. Gli allora proprietari dell’immobile impugnavano, con autonomi ricorso, sia l’annullamento in autotutela che l’ordinanza irrogativa della sanzione pecuniaria la cui efficacia veniva sospesa dal T.A.R. con ordinanza n. 237/1991. Quindi, a seguito del fallimento di uno dei ricorrenti, il T.A.R. interrompeva i giudizi recanti i numeri R.G. 107/1990 e 902/1991.

4. Successivamente con scrittura privata del 12.12.2006 il Comune di Montebelluna e i ricorrenti sottoscrivevano un atto di transazione relativo alle predette controversie e con le sentenze n. 1576/2007 e n. 1577/2007 i ricorsi R.G. n. 107/1990 e n. 902/1991 venivano dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

5. Con raccomandata del 19.9.2007 il Comune resistente comunicava, quindi, al ricorrente e agli aventi causa dagli originari proprietari l’avvio del procedimento per il pagamento della residua quota di sanzione amministrativa pecuniaria ancora dovuta e, quindi, con il provvedimento impugnato ingiungeva, ai sensi del R.D. 639/1910, il pagamento della somma di euro 112.469,44, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, oltre a euro 113.374,91, a titolo di interessi.

6. Il ricorrente deduce l’illegittimità dell’atto impugnato:

1) per violazione degli artt. 11 e 13 della legge n. 47/1985, degli artt. 36 e 38 del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 96 della L.R. n. 61/1985, nonché per eccesso di potere per carenza di presupposto, contraddittorietà e illogicità manifesta in quanto il destinatario dell’ordine di reintegrazione, del quale la sanzione pecuniaria è mera sostituzione, è il proprietario del bene immobile e non anche il direttore dei lavori che non solo non ha alcun potere di disposizione sul, ma non ritrae alcun vantaggio economico dalla sua mancata demolizione;

2) per violazione degli artt. 1304 e 1305 c.c. essendo intervenuta una transazione realtiva all’intera pretesa creditoria tra il Comune ricorrente e alcuni degli obbligati, transazione della quale il ricorrente intende avvalersi;

3) per violazione dell’art. 28 della legge n. 689/1981 e dell’art. 1310 c.c., nonché per eccesso di potere per carenza di presupposto, essendosi ormai prescritto il diritto dell’Amministrazione a pretendere il pagamento della sanzione pecuniaria a seguito del decorso di cinque anni senza che sia intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione;

4) per violazione degli artt. 11 e 13 della legge n. 47/1985; degli artt. 36 e 38 del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 96 della L.R. n. 61/1985, nonché per eccesso di potere per carenza di presupposto, carenza di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà e illogicità grave e manifesta, sviamento giacché dalla lettura dell’atto transattivo non emerge alcun collegamento tra l’importo corrisposto da alcuni degli obbligati e la quota millesimale di relativa spettanza;

5) per violazione dell’art. 2 del R.D. n. 639/1910.

7. Il Comune di Montebelluna, ritualmente costituito in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso.

8. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

9. Il Collegio ritiene dirimente ai fini della decisione l’eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente in relazione all’ordinanza di pagamento impugnata.

9.1. Il ricorrente deduce, infatti, che l’ordinanza n. 3945 del 28.1.1991 con la quale il Comune resistente gli aveva ingiunto, in qualità di direttore dei lavori, di pagare in solido con gli originari proprietari la somma di euro 198.009,58, a titolo di sanzione amministrativa sostitutiva della demolizione, gli è stata notificata il 4.2.1991. In seguito, solo il 19.9.2007 il Comune resistente comunicava al ricorrente e agli aventi causa degli originari proprietari l’avvio del procedimento per il pagamento della residua quota di sanzione amministrativa pecuniaria ancora dovuta e, quindi, con il provvedimento impugnato ne ingiungeva, ai sensi del R.D. 639/1910, il pagamento.

Orbene, secondo la prospettazione del ricorrente, siccome dal 4.2.1991 al 19.9.2007, primo atto interruttivo della prescrizione sono decorsi più di cinque anni, il diritto dell’Amministrazione resistente a riscuotere la sanzione deve ritenersi prescritto ai sensi dell’art. 28 della legge n. 689/1981, non potendo valere nei suoi confronti la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza ingiunzione disposta da questo Tribunale nel giudizio pendente tra gli altri obbligati in solido e il Comune di Montebelluna.

9.2. L’Amministrazione comunale ha controdedotto alla predetta eccezione di prescrizione affermando la natura imprescrittibile dell’illecito edilizio in considerazione della sua natura permanente e la conseguente possibilità di esercitare il potere repressivo senza limiti di tempo. Il Comune ha, inoltre, evidenziato che nel caso di specie il T.A.R. aveva sospeso l’efficacia dell’ordinanza ingiunzione e che, quindi, non era possibile azionare la stessa nei soli confronti del solo ricorrente, sebbene effettivamente egli non avesse impugnato in via giurisdizionale, né in alcun modo contestato il predetto provvedimento. Ne discende pertanto che, secondo la prospettazione dell’Amministrazione resistente, il termine di prescrizione è rimasto sospeso anche nei confronti del ricorrente dal 23.4.1991 – data dell’ordinanza di sospensiva – sino al 17.5.2007, data di pubblicazione delle sentenze di improcedibilità dei ricorsi proposti dagli obbligati in solido con il sig. Spinetta.

9.3. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza è incontestata l'applicabilità alle sanzioni edilizie del principio di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981, a norma del quale «il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative punite con pena pecuniaria si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione». Tale disposizione è applicabile, per espresso dettato legislativo, a tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie, anche se non previste in sostituzione di una sanzione penale (art. 12 legge n. 689/1981) e, quindi, anche agli illeciti amministrativi in materia urbanistica, edilizia e paesistica puniti con sanzione pecuniaria .

9.4. Nell'applicare tale regola, tuttavia, con riguardo all'individuazione del dies a quo della decorrenza della prescrizione, occorre tener conto della particolare natura degli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica, i quali, ove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno carattere di illeciti permanenti, di talché la commissione degli illeciti medesimi si protrae nel tempo, e viene meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a, dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni. Inoltre, per la decorrenza della prescrizione dell'illecito amministrativo permanente, trova applicazione il principio relativo al reato permanente, secondo cui il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza; pertanto, per gli illeciti amministrativi in materia paesistica, urbanistica ed edilizia la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 legge n. 689/1981 inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza, con la conseguenza che, vertendosi in materia di illeciti permanenti, il potere amministrativo repressivo, come la determinazione di applicare la sanzione pecuniaria , può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell'esercizio del potere (cfr. Cons. Stato, IV, 16.4.2010, n. 2160; Cons. Stato, V, 13.7. 2006, n. 4420; Cons. Stato, IV, 2.6.2000, n. 3184).

9.5. Più in particolare, per quanto concerne il momento in cui può dirsi cessata la permanenza per gli illeciti amministrativi in materia urbanistica edilizia e paesistica, mentre per il diritto penale rileva la condotta commissiva (sicché la prescrizione del reato inizia a decorrere dalla sua ultimazione), per il diritto amministrativo si è in presenza di un illecito di carattere permanente, caratterizzato dall'omissione dell'obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare secundum jus lo stato dei luoghi, con l'ulteriore conclusione che se l'Autorità emana un provvedimento repressivo (di demolizione, ovvero di irrogazione di una sanzione pecuniaria), non emana un atto «a distanza di tempo» dall'abuso, ma reprime una situazione antigiuridica contestualmente contra jus, ancora sussistente. Se ne ricava, dunque, che nel campo dell'illecito amministrativo la permanenza cessa e il termine quinquennale di prescrizione comincia a decorrere o con l'irrogazione della sanzione pecuniaria o con il conseguimento dell'autorizzazione che, secondo pacifico orientamento, può essere rilasciata anche in via postuma (cfr. Cons. Stato, Ad. Gen., 11.4. 2002, n. 4; Cons. Stato, VI, 12.5. 2003, n. 2653).

9.6. Alla luce dei richiamati principi deve, pertanto, essere accolta l’eccezione di prescrizione della sanzione irrogata con il provvedimento impugnato per decorso del termine quinquennale di prescrizione. Da un lato, infatti, la sospensione dell’efficacia dell’originaria ordinanza di pagamento n. 3945 del 28.1.1991 da parte del T.A.R. non vale a interrompere il decorso della prescrizione nei confronti dell’odierno ricorrente, estraneo al giudizio nell’ambito del quale è stata concessa la misura cautelare; dall’altro alla data del 19.9.2007, cioè all’atto della comunicazione di avvio del procedimento per il pagamento della sanzione residua, era ampiamente decorso il termine di prescrizione di cui all’art. 28 della legge n. 689/1981, il cui dies a quo è rappresentato dal 4.2.1991, cioè dalla data di irrogazione della sanzione pecuniaria.

10. Per tali ragioni il ricorso deve, quindi, essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

11. Appaiono nondimeno sussistere giustificati motivi, in considerazione della natura della controversia e delle circostanze di fatto esaminate dal Collegio, per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Marina Perrelli, Referendario, Estensore

Brunella Bruno, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/04/2011

domenica 12 giugno 2011

LA SPERANZA!!

"...Non posso perdere l'unica cosa che mi mantiene vivo: la speranza.
Una parola che, spesso, si trova con noi al mattino, viene ferita nel corso della giornata e muore all'imbrunire, ma risuscita con l'aurora..."
Di: MARIO PROCACCINI

venerdì 10 giugno 2011

MAZZETTE.

Cosa Dove Estendi a provincia Labico, mazzette a funzionario comunale per ottenere licenze Ncc: tre arresti
Stampa Notizia
Pubblicato il 6 Giu 2011 11:01 Fonte: Il Messaggero Roma
I carabinieri della stazione di Labico hanno dato esecuzione questa mattina a tre ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip del Tribunale di Velletri nell'ambito dell'inchiesta sulla concessione di licenze per Noleggio con conducente. In manette, con pena da scontare ai domiciliari, sono finiti un cinquantenne ed una quarantenne di Roma, titolari di concessioni autorizzate dal Comune di Labico, e un funzionario 55enne del municipio del centro in provincia di Roma, responsabile della pratica. A convincere il giudice della necessità delle misure cautelari, il rischio concreto di reiterazione dei reati. I carabinieri, che circa tre mesi fa avevano provveduto a

mercoledì 8 giugno 2011

URBANISTICA.

Giurisp.Penale Cass.

Cass. Sez. III n. 17834 del 9 maggio 2011 (Ud. 25 gen. 2011)
Pres. Petti Est. Fiale Ric. Casamento ed altro
Urbanistica. Lottizzazione e anticipazione dei lavori di costruzione degli edifici residenziali, rispetto alle opere di urbanizzazione primaria.

La anticipazione dei lavori di costruzione degli edifici residenziali, rispetto alla compiuta realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria poste a carico dei lottizzanti, integra inadempimento della convenzione di lottizzazione e non costituisce violazione di un mero obbligo civilistico, poiché le convenzioni di lottizzazione si presentano quale momento indefettibile del complesso procedimento di pianificazione urbanistica che si conclude con l’approvazione del piano di lottizzazione, sicché le stesse configurano un modulo organizzativo attraverso il quale si imprime un determinato statuto ai beni che ne formano oggetto

domenica 5 giugno 2011

Urbanistica. Condono in zona soggetta a vincolo paesaggistico

Cons. Stato, Sez. IV n. 2664 del 4 maggio 2011
Urbanistica. Condono in zona soggetta a vincolo paesaggistico

In tema di applicabilità o meno dei principi indicati per l’annullamento in sede statale dell’autorizzazione paesaggistica anche al parere di conformità paesaggistica di cui all’art. 32 legge 47/1985 per le costruzioni abusive in zona vincolata.

N. 02664/2011REG.PROV.COLL.
N. 01498/2004 REG.RIC.
N. 10242/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti numero di registro generale 1498 del 2004 e 10242 del 2004, proposti da:
Maiolo Antonio, rappresentato e difeso dagli avv. Sauro Erci, Fabio Lorenzoni, Luigi Seghi, con domicilio eletto presso Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale, 43;
contro
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Comune di Siena; non costituito;

sul ricorso numero di registro generale 10242 del 2004, proposto da:
Maiolo Antonio, rappresentato e difeso dagli avv. Sauro Erci, Fabio Lorenzoni, Luigi Seghi, con domicilio eletto presso Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale, 43;
contro
Comune di Siena;
nei confronti di
Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
quanto al ric. n. 1498/2004, della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE I n. 05266/2003, resa tra le parti, concernente ANNULLAMENTO D'UFFICIO AUTORIZZAZIONE EX ART.. 7 L. 1497/39;.
quanto al ric. n. 10242/2004, della sentenza del TAR TOSCANA –FIRENZE, SEZ. I n. 5043/2003, resa tra le part, concernente DINIEGO CONDONO EDILIZIO E INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2011 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Lorenzoni e l'avv. dello Stato Gerardis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1. Con il primo di due ricorsi (r.g. n. 1498/2004 r.g.), il sig. Antonio Maiolo appella la sentenza 14 ottobre 2003 n. 5266, con la quale il TAR Toscana, sez. I, ha rigettato il ricorso (proposto insieme a Maiolo Salvatore), avverso il decreto 17 gennaio 1989; decreto con il quale il Ministero per i beni culturali e ambientali ha disposto l’annullamento d’ufficio di una autorizzazione ex art. 7 l. n. 1497/1939, emessa dal Comune di Siena ai fini del successivo rilascio di concessione edilizia in sanatoria per la realizzazione di modifiche esterne e nuovo volume.
L’annullamento ministeriale è stato disposto con riferimento all’autorizzazione “nella parte relativa alla concessione edilizia in sanatoria di fabbricato indicato in relazione come garage e tettoia”.
La sentenza appellata ha ritenuto infondati:
- sia i motivi di ricorso riferiti a (presunti) vizi della motivazione dell’atto di annullamento, poichè questo si è fondato, in sostanza, sul rilievo che l’autorizzazione rilasciata “non evidenzia le motivazioni ed i criteri in base ai quali ha ritenuto le modalità di esecuzione e l’ubicazione del suddetto fabbricato . . . compatibile con il quadro naturale e di singolare bellezza”, tutelato dal D.M. di imposizione del vincolo; l’autorizzazione, in tal modo, si risolve in una approvazione “di fatto” di una modifica del vincolo paesaggistico esistente sull’area interessata, senza il rispetto della procedura ex art., 82, III comma, DPR n. 616/1977;
- sia il motivo con il quale si sostiene che il potere di controllo non riguarderebbe gli interventi edilizi abusivi compiuti prima dell’entrata in vigore del DPR n. 616/1977, poiché “non vi è nessuna traccia nelle norme attributive del potere di una simile limitazione”;
- sia il motivo riferito alla mancata comunicazione del provvedimento di annullamento entro il termine di 60 giorni, prescritto dall’art. 82 DPR n. 616/1977, dato che tale termine riguarda il momento di adozione (rispettato nel caso di specie) e non quello di comunicazione del provvedimento di controllo negativo, che non ha natura recettizia.
Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello:
a) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, in particolare in ordine alle censure di violazione e/o falsa applicazione art. 82, III comma, DPR n. 616/1977; eccesso di potere per difetto dei presupposti; travisamento dei fatti; violazione del giusto procedimento e carenza di motivazione; ciò in quanto “il Comune non ha in alcun modo modificato né tanto meno revocato il vincolo ambientale e paesaggistico relativo alla zona ove è situato l’immobile dei ricorrenti, ma si è semplicemente limitato, sulla base dell’approfondito e competente parere della C.B.A. comunale, a formulare un giudizio di compatibilità con l’ambiente circostante di opere esistenti da decine di anni”; di qui il difetto di motivazione dell’atto di annullamento. Né il Ministero “aveva alcun potere di sostituire la propria valutazione della compatibilità ambientale dell’intervento a quella effettuata dal Comune”;
b) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, in particolare in ordine alle censure di violazione e/o falsa applicazione art. 32 l. n. 47/1985, in relazione all’art. 82, IX comma, DPR n. 616/1977; violazione del giusto procedimento e incompetenza; poiché “è evidente che tale potere (di annullamento) possa essere esercitato soltanto nei confronti delle domande di concessione di edificazione, in zone soggette a vincolo, di nuove costruzioni e non certo la sanatoria di opere costruite ormai da decenni e facenti ormai parte a pieno titolo del contesto ambientale circostante”. Per tali opere, invece, avrebbe dovuto essere applicata “integralmente ed esclusivamente la disciplina di cui all’art. 32 l. n. 47/1985”;
c) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, in particolare in ordine alle censure di violazione e/o falsa applicazione art. 82 DPR n. 616/1977; violazione del giusto procedimento e incompetenza, attesa la natura recettizia del provvedimento ministeriale di annullamento.
Si è costituito in giudizio il Ministero per i beni e le attività culturali, che ha concluso per la reiezione dell’appello stante la sua infondatezza.
L’appellante ha depositato memorie e, infine, istanza di riunione del presente ricorso in appello all’altro recante il numero r.g. 10242/2004.

2. Con altro e successivo ricorso, il sig. Antonio Maiolo appella la sentenza 9 settembre 2003 n. 5043, con la quale il TAR Toscana, sez. I, ha rigettato il ricorso da lui proposto (unitamente a Maiolo Salvatore), avverso l’ordinanza 12 febbraio 1990 n. 31, con la quale il Sindaco di Siena ha disposto di non accogliere la domanda di concessione edilizia in sanatoria ed ha ordinato la demolizione del manufatto. Ciò è stato disposto sulla base della insussistenza dei presupposti perchè l’opera sia suscettibile di sanatoria, atteso l’intervenuto annullamento dell’autorizzazione paesaggistica già rilasciata dal Comune.
La sentenza appellata ha ritenuto infondati sia i motivi di ricorso afferenti alla illegittimità dell’ordinanza sindacale in via derivata dall’illegittimità del provvedimento ministeriale di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica; sia i motivi afferenti a vizi della motivazione, stante l’oggettiva assenza di presupposto per l’accoglimento della domanda di sanatoria; sia, infine, i motivi afferenti alla legittimità della misura sanzionatoria adottata.
Si è costituito in giudizio il Ministero per i beni e le attività culturali, che ha concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.
L’appellante ha depositato memoria e, infine, istanza di riunione dell’appello r.g. n. 10242/2004 all’antecedente ricorso in appello r.g. n. 1498/2004.
Con sentenza 15 settembre 2010 n. 6860, questo giudice ha disposto la riunione dei ricorsi in appello, nonché incombenti istruttori.
All’odierna udienza, le cause sono state riservate in decisione.
DIRITTO
3. Il Collegio deve innanzi tutto rilevare che, nonostante gli appelli siano stati distintamente iscritti sul ruolo dell’udienza pubblica del 28 gennaio 2011 (rispettivamente, ai nn. 28 e 30), gli stessi risultano essere già stati riuniti con la già indicata sentenza n. 6860/2010.
Ne consegue che gli stessi, in quanto riuniti, vanno decisi con unica sentenza.

4. Gli appelli proposti sono ambedue infondati, per le ragioni di seguito esposte.
L’oggetto della presente controversia è, in sostanza, costituito dall’annullamento operato dal Ministero per i beni culturali e ambientali di una autorizzazione paesaggistica in precedenza rilasciata dal Comune di Siena ai fini della successiva adozione di concessione edilizia in sanatoria ex l. n. 47/1985, concernente manufatti di proprietà dell’appellante situati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
L’intervenuto annullamento ministeriale (oggetto del primo ricorso in I grado) ha comportato, stante il difetto di presupposto, la reiezione della domanda di concessione in sanatoria (cd. condono edilizio) e l’emanazione di ordinanza di demolizione (provvedimento oggetto del secondo ricorso proposto in I grado).
E’ avverso le sentenze che hanno deciso i giudizi instaurati con i due suddetti ricorsi, disponendo la reiezione dei medesimi, che vengono proposti i due distinti appelli, ora riuniti.
Occorre ricordare che l’art. 32 della l. n. 47/1985, prevedeva, nel suo testo originario (comma 1):
“Fatte salve le fattispecie previste dall'art. 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, ivi comprese quelle ricadenti nei parchi nazionali e regionali, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela dal vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso dalle suddette amministrazioni entro centoventi giorni dalla domanda, si intende reso in senso negativo.”.
Il parere favorevole andava quindi reso dall’amministrazione competente in materia paesaggistica, secondo le diverse previsioni delle leggi regionali, e sottoposto alla trasmissione al Ministero dei beni culturali e ambientali, (ex art. 82 DPR n. 616/1977), il quale avrebbe potuto, ove riscontrato illegittimo, disporne l’annullamento.
Orbene, come questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di rilevare, l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sul trasferimento di funzioni statali alle Regioni e agli Enti locali, come modificato dalla l. 8 agosto 1985, n. 431, (successivamente trasfuso nell'art. 151, comma 4, secondo periodo, del d.lg. 29 ottobre 1999, n. 490), attribuiva al Ministero dei beni e delle attività culturali la potestà di annullare l'autorizzazione rilasciata dalla Regione o dall'ente sub regionale competente quando la stessa fosse risultata illegittima, anche per eccesso di potere, mentre non consentiva di disporre l'annullamento per ragioni di merito, né di modificare il contenuto dell'autorizzazione o di imporre modifiche progettuali (Cons. Stato, sez. II, 10 giugno 2010 n. 1246).
Tale potere di annullamento andava esercitato entro il termine perentorio di sessanta giorni, termine che si riferisce non alla comunicazione, ma alla sola adozione del provvedimento, non avendo lo stesso natura recettizia (Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2009 n. 3557 e 29 dicembre 2008 n. 6586)).
Tali affermazioni sono state ribadite anche in riferimento alla natura (perentoria) del termine per l’annullamento del parere favorevole reso dall’amministrazione cui compete esprimersi ai sensi dell’art. 32 l. n. 47/1985, ribadendosi altresì la natura non recettizia dell’atto di annullamento (Cons. Stato, sez. VI, 13 febbraio 2009 n. 769)
Da quanto sin qui esposto, consegue:
- che il parere sui profili di compatibilità con il vincolo paesaggistico deve essere reso ai fini della possibilità di emettere concessione edilizia in sanatoria ex l. n. 47/1985;
- che tale parere è sottoposto all’eventuale esercizio del potere di annullamento da parte della competente amministrazione statale;
- che il provvedimento di annullamento, di natura non recettizia, deve essere emanato entro il termine perentorio di sessanta giorni.
Le considerazioni ora espresse – già evidenziate dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, dalla quale non vi è ragione di discostarsi – evidenziano l’infondatezza dei motivi di appello riportati sub b) e c) dell’esposizione in fatto (riferiti al ric. n. 1498/2004 e riproposti con il ric. n. 10242/2004).
Altrettanto infondato è il motivo del primo ricorso in appello (riportato sub a) dell’esposizione in fatto).
Come si è già avuto modo di affermare, è indubbio che l’amministrazione statale non può disporre l'annullamento dell’autorizzazione paesaggistica o del nulla-osta paesaggistico adottato dall’amministrazione competente per ragioni di merito né ha il potere di modificare il contenuto dell'autorizzazione o di imporre modifiche progettuali (Cons. Stato, sez. II, 10 giugno 2010 n. 1246).
Nel caso di specie, tuttavia, l’amministrazione – come si evince dalla lettura del provvedimento impugnato e come correttamente evidenziato dal I giudice – non ha affatto sovrapposto il proprio giudizio di compatibilità paesaggistica a quello dell’amministrazione competente, ma ha appunto rilevato come quest’ultima non avesse esternato alcuna congrua motivazione dalla quale evincere le ragioni che la inducevano a concludere per la compatibilità dei manufatti abusivamente realizzati con il vincolo paesaggistico, e quindi la loro possibile condonabilità.
In questo senso, quindi, deve essere intesa anche l’affermazione circa una sorta di “modifica di fatto del vincolo paesaggistico esistente sull’area interessata”: proprio il difetto di motivazione in ordine alla compatibilità, comporta in sostanza – nella argomentazione dell’amministrazione statale – una modifica “di fatto” del contenuto del vincolo a suo tempo imposto.
Per le ragioni sin qui esposte, sono da ritenere infondati tutti i motivi di cui al primo ricorso in appello, con conseguente reiezione dello stesso.
Per le stesse ragioni, sono da ritenere infondati i medesimi motivi, in quanto riproposti con il secondo ricorso in appello, in ordine alla dedotta illegittimità in via derivata dell’ordinanza sindacale impugnata.
Né può trovare accoglimento il IV motivo del secondo ricorso in appello, secondo il quale, a seguito dell’annullamento ministeriale, “non sussisteva alcuna decisione negativa in ordine alla compatibilità ambientale dell’immobile di proprietà del ricorrente, bensì esclusivamente la necessità per il Comune di rideterminarsi in ordine alla compatibilità ambientale dell’intervento edilizio” e, solo all’esito di una nuova valutazione negativa, adottare una delibera di rigetto della domanda di sanatoria.
In disparte ogni considerazione circa la perentorietà del termine entro il quale rendere il parere ai sensi dell’art. 32 l. n. 47/1985, appare evidente come:
- per un verso, a seguito dell’annullamento disposto dal Ministero dei beni culturali ed ambientali, risulta consumato il potere di valutazione della compatibilità paesaggistica;
- per altro verso, l’amministrazione comunale ha ritenuto – alla luce delle argomentazioni svolte dall’amministrazione statale – l’insussistenza della compatibilità paesaggistica, che costituisce presupposto indispensabile per la sanabilità del manufatto abusivo, in quanto realizzato sia in violazione delle norme edilizie sia di quelle poste a tutela del paesaggio.
Le argomentazioni ora svolte sorreggono anche la reiezione del quinto motivo del secondo ricorso in appello.
Quanto all’ulteriore motivo, con il quale ci si duole del fatto che “a fronte di un abuso di limitatissime proporzioni, si dispone, qualora il ricorrente non provveda alla demolizione dello stesso, l’acquisizione di diritto al patrimonio del Comune di un’area estesa sulla quale insistono fabbricati perfettamente legittimi e regolari sotto il profilo urbanistico ed edilizio”, occorre osservare che la sentenza di I grado non ha “male interpretato il senso della censura avanzata dal ricorrente”.
Infatti, il Tribunale ha affermato che “indipendentemente dalla consistenza dell’abuso edilizio, si applica la sanzione di cui al predetto art. 7 in caso di insistenza dell’abuso in area vincolata”.
Quest’ultima disposizione (comma 2) afferma che “se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.”.
La sentenza appellata, dunque, ha correttamente evidenziato il chiaro dettato normativo, e anche su questo punto risulta immune dalle doglianze proposte.
Per tutte le ragioni esposte, ambedue gli appelli devono essere respinti.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, proposti da Maiolo Antonio (nn. 1498/2004 e 10242/2004 r.g.), li rigetta.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore della costituita amministrazione statale, delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Raffaele Potenza, Consigliere
Guido Romano, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore