venerdì 30 settembre 2011

Chiusura piano pilotis

Cass. Sez. Fer. n. 34397 del 21 settembre 2011 (Ud 13 set. 2011)
Pres. Chieffi Est. Ramacci Ric. Calcagno
Urbanistica. Chiusura piano pilotis
L'innalzamento dell'altezza dal suolo ed il tamponamento con conseguente chiusura del “piano pilotis” di un preesistente edificio richiedono, per la loro esecuzione, il preventivo rilascio del permesso di costruire, configurando un intervento di ristrutturazione edilizia che determina la realizzazione di nuovi volumi, nuove unità immobiliari e la modifica della sagoma e delle superfici.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. Feriale
Composta dagli lll.mi Sigg.:
Dott. SEVERO CHIEFFI
Dott. ANNA MARIA FAZIO
Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Dott. LUCA VITELLI CASELLA
Dott. LUCA RAMACCI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da
l) CALCAGNO VINCENZO N. IL 12/07/1950
avverso la sentenza n. 516/2010 CORTE APPELLO di MESSINA, del 13/04/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/09/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13 aprile 2011, la Corte d'Appello di Messina confermava la decisione con la quale, il Tribunale di Messina – Sezione Distaccata di Taormina, condannava CALCAGNO Vincenzo per il reato di cui all’articolo 44, lettera b) D.P.R. 380\01 concretatosi nella realizzazione, in assenza di permesso di costruire, di un intero piano terra mediante scavo rispetto al livello di posa di preesistente manufatto con conseguente ricavo di maggiore altezza.
Avverso tale decisione il predetto proponeva ricorso per cassazione.
Con un primo motivo di ricorso deduceva la violazione di legge, affermando che doveva ritenersi nullo il decreto di citazione a giudizio in quanto l'imputazione originaria era stata modificata dal PM in udienza e, in ogni caso, non recava la precisa enunciazione del fatto come, a suo dire, risultato all’esito dell’istruzione dibattimentale.
Con un secondo motivo di ricorso deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione, osservando come, nel corso del dibattimento, sarebbe stato dimostrato che le opere in contestazione non erano state realizzate ex novo ed erano comunque conformi al progetto originario, come riferito dai testi escussi e dallo stesso imputato nel corso dell’esame cui si era sottoposto, cosicché le diverse affermazioni dei giudici del gravame palesavano un evidente contraddittorietà della motivazione, anche perché non poteva ritenersi realizzato, nel 2006, il piano terreno di un fabbricato di più piani per il quale, già nel 1988, era stata riconosciuta l’abitabilità.

Con un terzo motivo di ricorso deduceva la violazione di legge osservando come la Corte del merito avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato per sanatoria conseguente a “condono edilizio”, presentando l’immobile tutti i requisiti richiesti dalla legge per l’applicazione della relativa disciplina ed essendo documentata la data di ultimazione dei lavori dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata alla domanda di condono.

Aggiungeva che, in ogni caso, ai sensi della Circolare esplicativa 7 dicembre 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, l’effetto estintivo penale doveva ritenersi prodotto semplicemente in presenza dei presupposti previsti dalla legge per il condono, indipendentemente dal formale rilascio della sanatoria amministrativa.

Aggiungeva che, in ogni caso, i giudici del gravame avrebbero dovuto procedere alla sospensione del procedimento in pendenza della domanda di condono e che la decisione impugnata si basava su un’erronea valutazione dei dati documentali acquisiti e non aveva tenuto conto delle allegazioni difensive.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati.
Occorre in primo luogo chiarire, per una migliore comprensione della vicenda processuale, l’oggetto della contestazione alla luce delle indicazioni fornite dalla decisione impugnata e da quella del primo giudice che la Corte territoriale richiama, nonché dalle stesse considerazioni svolte in ricorso.

L’immobile, preesistente, sul quale sono stati eseguiti gli interventi riconosciuti come abusivi, è un palazzo a più piani recante, al primo livello, un piano pilotis originariamente destinato a porticato ed escluso dalla cubatura complessiva in ragione dell’altezza.

Il piano terra ritenuto abusivo veniva realizzato mediante scavo finalizzato al ricavo di maggiore altezza ed iniziando la chiusura mediante tamponamenti esterni.

Così individuato l’oggetto della contestazione, appare di tutta evidenza che la stessa risulta correttamente formulata e non presenta alcuna indeterminatezza.

Lamenta, infatti, il ricorrente che tale nullità deriverebbe dalla circostanza che l’originaria contestazione riportata, indicante l'altezza del piano pilotis in 2,20 metri, era stata in realtà modificata dal Pubblico Ministero d'udienza indicando la diversa altezza di m.2,80.

Non si vede pertanto quale incertezza abbia indotto nell’imputato tale precisazione e quale pregiudizio possa essergliene derivato, posto che il fatto storico e le violazioni contestate sono rimasti invariati e l'organo dell'accusa si è limitato esclusivamente ad indicare una diversa altezza ponendo verosimilmente rimedio ad un errore materiale.
In ogni caso, deve ricordarsi che la nullità del decreto che dispone il giudizio per insufficiente enunciazione del fatto ha natura relativa e deve essere pertanto eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 C.P.P. (cfr. Sez. V n. 20739, 1 giugno 2010 ed altre prec. conf.) , mentre il ricorrente, a quanto risulta dal provvedimento impugnato, l'ha dedotta solo nell'atto di gravame.
Del tutto infondata appare, inoltre, l’ulteriore doglianza secondo la quale detta imputazione avrebbe dovuto essere diversamente formulata tenendo conto di quanto emerso nel corso del dibattimento poiché, al di là di ogni ulteriore considerazione in merito, è sufficiente osservare che la fondatezza della ipotesi accusatoria era stata riconosciuta dal primo giudice, il quale, infatti, aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato.
Anche l’infondatezza del secondo motivo di ricorso appare di macroscopica evidenza.

I giudici del merito hanno infatti inequivocabilmente chiarito, come si è già detto, quale fosse la condotta contestata al prevenuto e per la quale lo stesso è stato riconosciuto colpevole.
Tali conclusioni appaiono del tutto conformi a legge ed immuni da qualsivoglia cedimento logico.
Come è noto, infatti, il piano pilotis è quello che comprende gli elementi di sostegno di un fabbricato i quali, a mo’ di palafitta (come indica il termine francese utilizzato), sono collocati per isolarlo completamente dal terreno, consentendo così l'utilizzazione del suolo.
Nella fattispecie, come si è detto, la destinazione originaria di questo piano era a portico.
E’ dunque indubitabile che un intervento, consistente nell’aumento dell’altezza originaria dal suolo del piano pilotis e la contestuale sua tamponatura, determini la creazione di nuovi volumi e di nuove unità immobiliari nonché la modifica dell’aspetto esteriore dell’edificio e richieda pertanto, per la sua esecuzione, il rilascio del permesso di costruire, collocandosi nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, lettera c) D.P.R. 380\01

Va conseguentemente affermato il principio secondo il quale l'innalzamento dell'altezza dal suolo ed il tamponamento con conseguente chiusura del “piano pilotis” di un preesistente edificio richiedono, per la loro esecuzione, il preventivo rilascio del permesso di costruire, configurando un intervento di ristrutturazione edilizia che determina la realizzazione di nuovi volumi, nuove unità immobiliari e la modifica della sagoma e delle superfici.
Manifestamente infondato risulta anche il terzo motivo di ricorso .

Correttamente i giudici del gravame hanno escluso l’applicabilità della disciplina relativa al condono edilizio.
Va a tale proposito ricordato che, in materia di condono edilizio, la costante giurisprudenza di questa Corte (v., tra le più recenti, Sez. III n.38071, 16 ottobre 2007 ed altre prec. conf.) riconosce al giudice il potere - dovere di controllare la sussistenza delle condizioni di applicabilità del condono, trattandosi di attività strettamente connessa all'esercizio della giurisdizione, il cui mancato esercizio determina inevitabilmente ed inutilmente la dilatazione dei tempi del processo.

In via meramente esemplificativa si è ulteriormente precisato che devono costituire oggetto del controllo giudiziale la data di esecuzione delle opere, il rispetto dei limiti volumetrici, le eventuali esclusioni oggettive della tipologia d'intervento dalla sanatoria e la tempestività della presentazione, da parte di soggetti legittimati, di una domanda di sanatoria riferita alle opere abusive contestate nel capo di imputazione.

Poiché i giudici del merito hanno dato atto, in base alle risultanze dell’istruzione dibattimentale, dell'assenza del requisito temporale per la concessione della sanatoria, avendo verificato che gli interventi erano in corso di esecuzione alla data dell’accertamento (la sentenza di primo grado evidenzia che a tale data era ancora in corso la tamponatura laterale del piano) correttamente hanno omesso di procedere alla sospensione del procedimento ed, altrettanto correttamente, hanno escluso l’applicabilità, nella fattispecie, della Legge 326\03 sul condono edilizio.

Tenuto conto della data di consumazione del reato come sopra accertata, occorre rilevare che non risulta neppure spirato il termine massimo di prescrizione dovendosi aggiungere al termine decorrente da detta data le plurime sospensioni conseguenti ad adesione del difensore alla astensione dalle udienze (25 giorni dal 2.4.2009 al 27.4.2009) e ad istanze di rinvio del dibattimento da parte del difensore (mesi 2 e giorni 15 dal 9.7.2009 al 24.9.2009 e mesi 1 e giorni 11 dal 24.9.2009 al 12.11.2009).
A nulla rileva il diverso contenuto della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà proveniente dal soggetto interessato al conseguimento della sanatoria.
Si tratta pur sempre, invero, di una mera dichiarazione che il privato rende al pubblico ufficiale e che, sebbene riceva dalla legge un'attribuzione di pubblica fede, questa le deriva non tanto dal contenuto della dichiarazione quanto dal soggetto (il pubblico ufficiale) che la riceve e, per tale ragione, ben può essere smentita da dati obiettivi risultanti dall’accertamento giudiziale dei requisiti di condonabilità, con l'ulteriore conseguenza che la falsa attestazione potrà integrare il reato di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico.

Per le medesime ragioni, detta dichiarazione non può ritenersi idonea all'assolvimento dell'onere probatorio che incombe sull'imputato allorquando, accertata la commissione del reato in data successiva a quella fissata dalla legge come termine per ottenere il condono, invochi l'applicazione della speciale causa estintiva (v. Sez. III n. 12918, 27 marzo 2008 ed altre prec. conf.).

Alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il13 settembre 2011
Il Consigliere Estensore Il Presidente
(Dott. Luca RAMACCI) (Dott. Severo CHIEFFI)

mercoledì 28 settembre 2011

Ambiente in genere. Nozione di VAS


TAR Sicilia (CT) Sez. I n.21152 del 1 settembre 2011
Ambiente in genere. Nozione di VAS

La valutazione ambientale strategica, quale strumento di tutela dell’ambiente, va effettuata in tutti i casi in cui i piani abbiano “impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale”. L'“’impatto significativo” non è quello caratterizzato da connotazioni negative in termini di alterazioni delle valenze ambientali, ma è quello ricavabile dalla definizione di impatto ambientale contenuto alla lettera c) dell’art. 5 D.Lv.152\06 quale “ alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, (…)”, per cui la valutazione ambientale strategica va eseguita in tutti i casi di interazione (anche positiva) tra l’attività pianificatoria e le componenti ambientali.


N. 02152/2011 REG.PROV.COLL.

N. 03324/2010 REG.RIC.

martedì 27 settembre 2011

BALLO:


domenica 25 settembre 2011

DAL SITO DEL COMUNE

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTA DIFFERENZIATA, SPAZZAMENTO STRADALE E SERVIZI CONNESSI - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA Navetta gratuita Formale-Scuole Colle dei Frati
SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)
NAVETTA GRATUITA -LINEA 3- Denominata “Scuole”


AVVISO PUBBLICO

Si avvisa la popolazione che al fine di sopperire alla mancanza di parcheggi presso gli edifici scolastici di Colle dei frati si provvederà, a partire da Lunedi 5 Settembre, a collegare i medesimi plessi con il parcheggio di Via valle del Formale (area mercato) con il servizio di TPL con i percorsi ed orari sottoindicati:
Pianeta Famiglia: Convegno affido condiviso e sinergie professionali

Clicca qui per scaricare

Invito convegno Affido 29 9 2011

Servizio di ristorazione scolastica - Domanda di ammissione al servizio per l'anno scolastico 2011/2012 Annunci vari
•Graduatoria canone di locazione annualità 2010
•Gara per l'appalto del servizio di assistenza educativo culturale (aec) per alunni diversamente abili frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. A.S. 2011/2012
•Definizione agevolata dei Tributi Locali
•Affidamento servizio di refezione scolastica scuole infanzia, primarie e secondarie di primo grado site nel Comune di Zagarolo
•Delibera di C.C. n° 20 del 09/06/2011 – approvazione programma integrato per interventi diriqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in Viale Ungheria proposto dalla Tirreno Societa’ Cooperativa edilizia.
•Servizio di vigilanza prescolastica per gli alunni frequentanti le classi dell'infanzia, della primaria e della secondaria di I° grado
•Verbale della commissione per l'individuazione dei soggetti a cui concedere il suolo pubblico per la realizzazione di chioschi
•Al via i lavori per la riqualificazione del centro storico
•Riapertura parco giochi di Valle Martella

venerdì 23 settembre 2011

UNA STUPENDA LETTERA DI UN PADRE AL FIGLIO.

Se un giorno mi vedrai vecchio: se mi sporco quando mangio e non riesco a vestirmi … abbi pazienza, ricorda il tempo che ho trascorso ad insegnartelo. Se quando parlo con te ripeto sempre le stesse cose … non mi interrompere … ascoltami, quando eri piccolo dovevo raccontarti ogni sera la stessa storia finche’ non ti addormentavi. Quando non voglio lavarmi non biasimarmi e non farmi vergognare … ricordati quando dovevo correrti dietro inventando delle scuse perche’ non volevi fare il bagno. Quando vedi la mia ignoranza per le nuove tecnologie, dammi il tempo necessario e non guardarmi con quel sorrisetto ironico ho avuto tutta la pazienza per insegnarti l’abc; quando ad un certo punto non riesco a ricordare o perdo il filo del discorso … dammi il tempo necessario per ricordare e se non ci riesco non ti innervosire ….. la cosa piu’ importante non e’ quello che dico ma il mio bisogno di essere con te ed averti li che mi ascolti. Quando le mie gambe stanche non mi consentono di tenere il tuo passo non trattarmi come fossi un peso, vieni verso di me con le tue mani forti nello stesso modo con cui io l’ho fatto con te quando muovevi i tuoi primi passi. Quando dico che vorrei essere morto … non arrabbiarti un giorno comprenderai che cosa mi spinge a dirlo. Cerca di capire che alla mia età non si vive, si sopravvive. Un giorno scoprirai che nonostante i miei errori ho sempre voluto il meglio per te che ho tentato di spianarti la strada. Dammi un po’ del tuo tempo, dammi un po’ della tua pazienza, dammi una spalla su cui poggiare la testa allo stesso modo in cui io l’ho fatto per te. Aiutami a camminare, aiutami a finire i miei giorni con amore e pazienza in cambio io ti darò un sorriso e l’immenso amore che ho sempre avuto per te. Ti amo figlio mio.
Cav Mario Procaccini

giovedì 22 settembre 2011

GRAZIE : LA PICCOLA ERIKA E' STATA RITROVATA:

E' stata ritrovata nel quartiere San Lorenzo di Roma la dodicenne scomparsa il 20 settembre da un centro della provincia.«Erika è stata riconosciuta da una volante della polizia - dice un amico di famiglia - ora si trova in commissariato a San Lorenzo». La madre, che ha comunicato la notizia al programma, aveva lanciato un drammatico appello nella puntata di ieri di "Chi l'ha visto?", mobilitando gli spettatori della capitale nelle ricerche. "SOSTENITORI DELLE FORZE DELL'ORDINE" RINGRAZIA TUTTI COLORO CHE SI SONO ADOPERATI NELLE RICERCHE DI ERIKA. UN ABBRACCIO A TE, PICCOLA ERIKA, STAI SERENA E PARLA CON LA TUA FAMIGLIA.

mercoledì 21 settembre 2011

RICHIESTA DI AIUTO X ERIKA:

Giovanni Luciani
Erika Novellino

Sesso:F
Età:12 (al momento della scomparsa)
Statura:165
... Occhi:castani
Capelli:castani
Abbigliamento:Felpa nera con bordi verdi, maglietta viola, jeans chiari, scarpe da ginnastica. Sembra mancare anche lo zaino marca di scuola, "Monella Vagabonda",nel quale ci dovrebbero essere i libri
Segni particolari:Porta occhiali da vista
Scomparso da:Località Valle Martella, Zagarolo (Roma)
Data della scomparsa:20/09/2011
Data pubblicazione:21/09/2011

Erika Novellino. 12 anni, il 20 settembre non è andata a scuola ed è rimasta a casa del padre a Zagarolo (Roma), dicendo una scusa alla nonna che l'ha vista alle 10:30. Alle 15:30 la sorellina ha detto al dice al padre che lei era andata a casa si un’amica a studiare. Alle 17 circa il padre ha scoperto che Erika non era dall’amica. Gli inquirenti ritengono che la bambina il 21 settembre sera si trovasse nella zona della stazione Termini di Roma. I genitori tempo fa avevano vietato a Erika di navigare su Internet.

domenica 18 settembre 2011

Truffe al cimitero

Truffe al cimitero: coinvolti dirigenti, dipendenti e imprenditori. 54 le persone raggirate per un totale di 2 mln di euroDomenica 18 Settembre 2011PUBBLICITÀ
CRONACA | Caserta - Nella mattinata odierna i carabinieri della stazione di Caserta, al termine di complessa ed articolata attività investigativa, hanno notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari e contestuale informazione di garanzia emesso dalla Procura della Repubblica di Santa Maria C.V. a carico di 18 persone colpevoli a vario titolo dei reati di truffa aggravata in concorso, concorso in falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, concorso in invasione di terreni o edifici, concorso in abuso d'ufficio, sostituzione di persona e falsità in scrittura privata, ricettazione in concorso, concorso in falsità materiale commessa dal privato, calunnia, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
Inoltre per gli stessi fatti in data 31.05.2011 il tribunale di Santa Maria C.V. aveva emesso un'ordinanza di custodia cautelare ai danni di Ferraro Michele (geometra del comune di Caserta), mai notificata poiché deceduto in data 29.05.2011.l'attività di indagine partiva alla fine del 2009 da due querele presentate presso la dipendente stazione di Caserta da parte di due soggetti i quali credevano di aver acquistato un suolo nel cimitero di Caserta sul quale erigere una cappella gentilizia ma in realtà si accorgevano che su tale suolo veniva eretta altra cappella a nome di altra personale successive indagini dei carabinieri facevano emergere un sistema di truffe e falsi, del quale facevano parte dirigenti e dipendenti del comune di Caserta ed imprenditori edili del capoluogo, i quali, approfittando di un carente sistema di controllo nell'ambito cimiteriale, ponevano in essere tendenzialmente due fattispecie criminose: formare falsa documentazione amministrativa per concedere suoli cimiteriali a persone amiche che non ne avevano diritto; formare falsa documentazione amministrativa per truffare vari soggetti i quali (trovandosi a fronteggiare spesso l'improvvisa scomparsa di un congiunto) elargivano ingenti somme di denaro (tra i 25.000 ed i 40.000 euro) ottenendo la determina di assegnazione di un suolo cimiteriale o la cessione di una cappella già in costruzione per poi scoprire che in realtà tali suoli o cappelle erano di altre persone. Le vittime accertate di tali condotte allo stato attuale sono 54 per un volume di affari di circa 2 milioni di euro. Fonte : comunicato stampa

NOTIZIE.

giovedì 1 settembre 2011

CONSIGLIO COMUNALE.

IERI CONSIGLIO COMUNALE ( PROBLEMATICA TARSU )PRIVO DELLA MINORANZA GIUSTO ????