venerdì 27 luglio 2012

Corte Costituzionale sentenza 24.01.2005 n° 27


Patente a punti: nessuna decurtazione al proprietario che non indica il conducente


Corte Costituzionale sentenza 24.01.2005 n° 27

L’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente quando ometta di comunicare all’Autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia commesso l’infrazione alle regole della circolazione stradale, è costituzionalmente illegittimo per violazione del principio di ragionevolezza.



Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27 del 24 gennaio 2005, precisando che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova comunque applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 180, comma 8, del codice della strada.



martedì 24 luglio 2012

CORTE COSTITUZIONALE "URBANISTICA"

Corte Costituzionale




Corte Costituzionale sent. 188 del 16 luglio 2012



Oggetto: Edilizia e urbanistica - Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - Previsione che, decorso il termine di trenta giorni, sia consentito all'amministrazione di intervenire solo nelle ipotesi di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale - Lamentata impossibilità di intervenire dopo il termine di trenta giorni a tutela dell'ordinato sviluppo del territorio ovvero di ulteriori e diversi interessi pubblici specifici - Prospettazione di una interpretazione del censurato comma 4, ritenuta costituzionalmente conforme, che consentirebbe l'ultrattività del potere inibitorio anche dopo la scadenza del termine; Conferma delle disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal d.P.R. n. 380/2001, con salvezza dell'applicazione del comma 4 della legge regionale censurata - Ritenuta vanificazione delle disposizioni formalmente confermate - Prospettazione di una interpretazione del censurato comma 4, ritenuta costituzionalmente conforme, che consentirebbe l'ultrattività del potere inibitorio anche dopo la scadenza del termine.


Dispositivo: inammissibilità
SENTENZA N. 188
ANNO 2012



martedì 10 luglio 2012

CASSAZIONE: va assolto il padre che tarda a versare il mantenimento per temporanee difficoltà economiche


Cassazione: va assolto il padre che tarda a versare il mantenimento per temporanee difficoltà economiche

Un padre che versa in ritardo l'assegno di mantenimento non può essere condannato se tale ritardo è dovuto a temporanee difficoltà economiche. E' quanto chiarisce la Corte di Cassazione (sentenza n. 25596/2012) occupandosi del caso di un papà separato che pur avendo sempre cercato di pagare entro i termini stabiliti dal giudice, si era trovato in una temporanea difficoltà e, per alcuni mesi, i suoi versamenti erano stati irregolari. La ex moglie, infastidita dai ritardi aveva sporto denuncia contro l'ex marito e la corte d'appello di Caltanissetta aveva ritenuto l'uomo responsabile del reato di "sottrazione agli obblighi di assistenza famigliare" Di diverso avviso i giudici di piazza Cavour che hanno ribaltato il verdetto facendo notare innanzitutto che il reato previsto dall'art. 570 del codice penale (Violazione degli obblighi di assistenza familiare), non può essere configurato da qualsiasi tipo di inadempimento e, in secondo luogo, che per una condanna penale è anche necessario che sia accertata una volontà dolosa di sottrarsi all'adempimento degli obblighi di assistenza. Non solo. Secondo la Corte, perché si possa parlare di reato non basta un inadempimento sporadico ma occorre che ci sia un "inadempimento serio e sufficientemente protratto (o destinato a protrarsi) per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi di sussistenza che il soggetto obbligato deve fornire". Se quindi in linea di principio la violazione della norma penale può ritenersi integrata anche in caso di semplice ritardo, sarà compito del giudice valutarne la gravità e "l'attitudine oggettiva a integrare la condizione che la norma è tesa ad evitare". Nel caso di specie, spiega la Cassazione, ci sono stati solo dei ritardi brevi e dovuti a problemi economici temporanei.

(03/07/2012 - N.R.) - Cita nel tuo sito

lunedì 9 luglio 2012

Dovrà capitare prima o poi che due anime selvatiche che non vogliono sentirsi strette da nessuno, né chiuse agli angoli del mondo e che si amano abbastanza da non scappare né inseguire, si fermino a comprendere che completarsi è questo. È chiudersi all’aperto sapendo che a nessuno dall’esterno sarà permesso entrare dentro. Si può rischiare di restare insieme tutta la vita così, senza che sia una minaccia ma solo un sublime stato di grazia e di strafottente e imbarazzante felicità. [M. Bisotti]