mercoledì 8 agosto 2012

Beni Ambientali. Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità



Corte Costituzionale sent. 207 del 24 luglio 2012


Oggetto: Tutela del paesaggio - D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 intitolato "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni" - Previsione dell'obbligo, per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, di adottare entro centottanta giorni le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri del d.P.R. stesso, "in ragione dell'attinenza delle disposizioni del presente decreto ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione, e della natura di grande riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione procedimentale in esso previste" - Lamentata inidoneità di un atto di normazione secondaria a condizionare la potestà legislativa della Provincia, quantunque qualificato come attinente a "livelli essenziali delle prestazioni" e "di grande riforma economico sociale", o in subordine mancata acquisizione del parere della Provincia richiesto per gli atti di indirizzo e coordinamento.

Dispositivo: respinge il ricorso
SENTENZA N. 207
ANNO 2012



sabato 4 agosto 2012

ARRESTI ECCELLENTI.


 arresti eccellenti

venerdì 3 agosto 2012

DANNO CREATO OCCASIONALMENTE-

Con la sentenza n. 10643/2012, la terza civile della Corte di Cassazione, in tema di risarcimento danni da cose in custodia, ha ricordato che la pubblica amministrazione non è responsabile ex art. 2051 c.c. se il danno è prodotto da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione. La decisione arriva a seguito del ricorso di un automobilista che, in una curva di una strada cittadina, slittava con la sua vettura a causa di una macchia d'olio presente sull'asfalto, finendo contro il guard-rail.
Nel 2006, il danneggiato agiva giudizialmente per il risarcimento dei danni riportati dal mezzo nei confronti dell'Anas spa. Il giudice di pace di Agrigento e il giudice di appello rigettavano però con sentenza la domanda del danneggiato che ricorreva per Cassazione con un unico motivo (violazione degli artt. 2051 c.c. e 14 del codice della strada). Investita della questione la Suprema Corte ha ricordato che se il danno è stato determinato da cause non intrinseche alla cosa demaniale (come il vizio costruttivo o manutentivo), ma estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, la pubblica amministrazione è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione all'articolo 2051 Cc. Il caso della macchia d'olio sull'asfalto è assolutamente emblematico della seconda situazione riguardante i beni demaniali, nella quale è destinata a presentarsi più spesso l'occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.

Consulta testo sentenza n. 10643/2012