martedì 13 novembre 2012

Cassazione: Non commette reato l’ex che non versa l’assegno di mantenimento se la moglie può mantenere i figli

8/10/10

Cassazione: Non commette reato l’ex che non versa l’assegno di mantenimento se la moglie può mantenere i figli
Cambio di rotta della Cassazione sugli obblighi verso i figli. Infatti, l’ex marito che non versa l’assegno di mantenimento alla moglie e ai figli non commette reato, se la donna non è indigente e non fa mancare ai minori i mezzi di sussistenza. Si tratta di un’inadempienza civilistica che non ha alcuna rilevanza penale.
Lo ha sancito la Suprema Corte che, con la sentenza 36190 di oggi, ha accolto il ricorso di un padre condannato per violazione degli obblighi familiari. L’uomo non aveva versato l’assegno di appena duecento euro che doveva dare all’ex moglie per contribuire al mantenimento dei figli, e sia il Tribunale di Taranto sia la Corte d’Appello di Lecce l’avevano condannato per il reato previsto dall’art. 570 del codice penale, che punisce chi fa mancare ai figli i mezzi di sussistenza. Condanna annullata dalla sesta sezione penale, con una decisione che sembra andare controcorrente rispetto alla linea solitamente adottata dalla giurisprudenza sul tema, che ha più volte ribadito come il padre non possa sottrarsi agli obblighi di assistenza familiare nei confronti dei figli, solo perché questi sono aiutati economicamente da terzi. Senza andare troppo in là nel tempo, proprio una sentenza del 2009, la 2736, aveva stabilito che “in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno e l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno quando gli aventi diritto siano assistiti economicamente da terzi, anche in relazione alla percezione di eventuali elargizioni a carico della pubblica assistenza.” La decisione di oggi assolve invece il padre dal reato, se la madre può comunque provvedere ai figli. “L'unico comportamento penalmente rilevante del coniuge obbligato al versamento di un assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge dal quale viva separato, o dei figli minori od inabili a questi affidati” si legge infatti in sentenza “si realizza allorché l'omissione totale o parziale del versamento faccia mancare i mezzi di sussistenza ai beneficiari dell'assegno, ne consegue che non risponde del reato di cui al comma 1 dell’art. 570 c.p. il coniuge che non versa l’assegno di mantenimento ai figli, qualora la capacità economica del coniuge affidatario, non indigente, sia sufficiente a garantirgli i mezzi di sussistenza.”
ECCO L'ESTRATTO DELLA SENTENZA:
Ex coniuge non versa l’assegno di mantenimento - Non si configura un reato ma solo una inadempienza senza rilievo penale se la moglie non versa in stato di indigenza
Corte di Cassazione Sez. Sesta Pen. - Sent. del 08.10.2010, n. 36190
FATTO

Chiamato a rispondere del reato ex artt. 388-570 cpv. cp., per non avere ottemperato all’obbligo di corrispondere, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, fra cui uno minore, l’assegno mensile di € 206,58 disposto con sentenza di separazione passata in giudicato il 21.10.1999, così facendo mancare i mezzi di sussistenza, (…) ritenuto responsabile dal Tribunale di Taranto del reato di cui al comma 1 dell’art. 570 cp., così modificata la rubrica, essendosi ritenuto che l’accertata inadempienza dell’imputato al predetto obbligo civilistico non potesse integrare l‘ipotesi di cui al cpv. del cit art. 570 c.p., stante l’assenza delle condizioni di indigenza in capo alla ex moglie del (…) affidataria dei figli.

Adita dall’impugnazione del prevenuto, la Corte di Appello di Lecce, Sez. Dist. di Taranto, con sentenza del 12.02.2009, confermava la pronuncia di primo grado.

Propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo che la Corte di merito non ha adeguatamente motivato in ordine alla capacità economica del (…) e ha illegittimamente respinto l’eccezione con cui si era denunciata l’impossibilità di ricondurre la condotta ascritta alla fattispecie di cui all’art. 570, comma 1,c.p.

DIRITTO

Il ricorso è fondato nei sensi di cui appresso.

Nella specie, invero, il Tribunale, dando rilievo alla capacità economica della ex moglie affidataria dei figli, ebbe, da un lato, ad escludere che la condotta omissiva contestata all’imputato avesse fatto loro mancare i mezzi di sussistenza, e ritenne, dall’altro, che la condotta stessa integrasse la fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 570 c.p., per la quale condannò il prevenuto, previa modificazione della rubrica.

La decisione del primo giudice, non impugnata dal P.M., è stata confermata dalla Corte di appello.

E’ evidente che in tal modo i giudici di merito sono incorsi nel duplice errore di omettere di pronunciare l’assoluzione del (…) per insussistenza del fatto, così come contestatogli, e al riqualificare la (residua) mera inadempienza civilistica, di per sé penalmente irrilevante, come reato previsto e punito a sensi del primo comma dell’art. 570 c.p.

E’ noto, infatti, che nell’art. 570 c.p. sono previste due diverse ipotesi criminose, la prima (comma 1) relativa alla violazione degli obblighi di assistenza morale, la seconda (comma 2) relativa alla mancata assistenza materiale (v., fra le altre, Cass. 01.05.1973 e che l’unico comportamento penalmente rilevante del coniuge obbligato al versamento di un assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge dal quale viva separato, o dei figli minori od inabili a questi affidati, si realizza allorché l’omissione totale o parziale del versamento faccia mancare i mezzi di sussistenza ai beneficiaci dell’assegno (Cass. 21.11.1991)
Alla stregua di tanto, ed essendo mancata nella specie ogni impugnativa da parte del P.M.
non può che annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di cui al comma 2 dell’art. 570 c.p, così sussiste riqualificata I’imputazione, perché il fatto non sussiste.


P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di cui all’art. 570, secondo comma, c.p., così riqualificata l’imputazione, perché il fatto non sussiste.
Depositata in Cancelleria il 08.10.2010



domenica 4 novembre 2012

Ristorante "That's Amore" Via Porta Napoletana 1/3

Oggi bellissima giornata in Valmontone, presso il ristorante "That's Amore". Una giornata da non dimenticare sia per il pranzo, per il posto, con una panoramica bellissima ed il ristorante pieno di belle persone. Servizio perfetto e tante cose da mangiare veramente buone. La mia non vuole essere pubblicità, ma abbiamo mangiato veramente bene.