lunedì 28 gennaio 2013

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CONTENUTI DELLA PAGINA

Determinazione n.A08047 e allegati

Procedura comparativa finalizzata al conferimento di n. 7 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa da impiegare presso la Direzione regionale Agricoltura per il potenziamento del Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio, ai sensi dell'art. 32, comma 6bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248. Approvazione avviso pubblico.
In allegato il testo della Determinazione n.A08047 del 3/08/2012 e i rispettivi allegati.
ALLEGATI

■Determinazione n.A08047 (pdf 81,38KB)

■Allegato 1 - Avviso pubblico (pdf 155,60KB)

■Allegato 2 - Fac simile domanda (pdf 146,67KB)

■Allegato 3 - Criteri di valutazione (pdf 100,92KB)

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domenica 13 gennaio 2013

URBANISTICA.INCOMPATIBILITA' "AUTOLAVAGGIO" ATTIVITA' INSALUBRE!

Consiglio di Stato, Sez. IV n. 6022 del 28 novembre 2012.
Urbanistica. Incompatibilità autolavaggio con la destinazione a verde privato
L’impianto di autolavaggio è incompatibile con la destinazione a verde privato, quale che sia la sua collocazione in situ e indipendentemente dalle sue dimensioni o dal fatto che venga utilizzato al solo servizio dell’attività esistente o a servizio di tutti gli utenti, indistintamente. L’impianto di lavaggio costituisce ai sensi dell’art.216 TULS, come integrato dal D.M. 2 marzo 1987, stante la equiparazione con la categoria di “stazioni per automezzi e motocicli”, attività insalubre di seconda categoria. Lo strumento urbanistico comunale e la relativa norma di attuazione del Comune di Barzanò vieta lo svolgimento di attività insalubre di I° e II° categoria in area destinate a verde privato. D’altra parte la non compatibilità urbanistica dell’autolavaggio nell’area destinata a verde privato è rilevabile di per sé dal solo esame delle finalità impresse alla zonizzazione a verde privato, in base ai principi generali fissati dalla materia urbanistica e alla disciplina concreta dettata dalle norme tecniche di attuazione del PRG comunale, nonché alla luce della situazione dello stato dei luoghi che, per come di fatto configurata, non ammette insediamenti del tutto contrastanti con le caratteristiche tipologiche dei vicini edifici e della connessa funzione residenziale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)



sabato 5 gennaio 2013

Abusi edilizi: sanzioni pecuniarie - prescrizioni -


Abusi edilizi: sanzioni pecuniarie - prescrizioni - 

Il TAR Veneto affronta una questione della prescrizione delle sanzioni pecuniarie comminate in seguito ad accertamento di abuso edilizio, quale illecito permanente, asesrendo che:
9.3. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza è incontestata l'applicabilità alle sanzioni edilizie del principio di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981, a norma del quale «il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative punite con pena pecuniaria si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione». Tale disposizione è applicabile, per espresso dettato legislativo, a tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie, anche se non previste in sostituzione di una sanzione penale (art. 12 legge n. 689/1981) e, quindi, anche agli illeciti amministrativi in materia urbanistica, edilizia e paesistica puniti con sanzione pecuniaria;
Il TAR prosegue argomentando:
9.4. Nell'applicare tale regola, tuttavia, con riguardo all'individuazione del dies a quo della decorrenza della prescrizione, occorre tener conto della particolare natura degli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica, i quali, ove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno carattere di illeciti permanenti, di talché la commissione degli illeciti medesimi si protrae nel tempo, e viene meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a, dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni. Inoltre, per la decorrenza della prescrizione dell'illecito amministrativo permanente, trova applicazione il principio relativo al reato permanente, secondo cui il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza; pertanto, per gli illeciti amministrativi in materia paesistica, urbanistica ed edilizia la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 legge n. 689/1981 inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza, con la conseguenza che, vertendosi in materia di illeciti permanenti, il potere amministrativo repressivo, come la determinazione di applicare la sanzione pecuniaria , può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell'esercizio del potere (cfr. Cons. Stato, IV, 16.4.2010, n. 2160; Cons. Stato, V, 13.7. 2006, n. 4420; Cons. Stato, IV, 2.6.2000, n. 3184).
9.5. Più in particolare, per quanto concerne il momento in cui può dirsi cessata la permanenza per gli illeciti amministrativi in materia urbanistica edilizia e paesistica, mentre per il diritto penale rileva la condotta commissiva (sicché la prescrizione del reato inizia a decorrere dalla sua ultimazione), per il diritto amministrativo si è in presenza di un illecito di carattere permanente, caratterizzato dall'omissione dell'obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare secundum jus lo stato dei luoghi, con l'ulteriore conclusione che se l'Autorità emana un provvedimento repressivo (di demolizione, ovvero di irrogazione di una sanzione pecuniaria), non emana un atto «a distanza di tempo» dall'abuso, ma reprime una situazione antigiuridica contestualmente contra jus, ancora sussistente. Se ne ricava, dunque, che nel campo dell'illecito amministrativo la permanenza cessa e il termine quinquennale di prescrizione comincia a decorrere o con l'irrogazione della sanzione pecuniaria o con il conseguimento dell'autorizzazione che, secondo pacifico orientamento, può essere rilasciata anche in via postuma (cfr. Cons. Stato, Ad. Gen., 11.4. 2002, n. 4; Cons. Stato, VI, 12.5. 2003, n. 2653)